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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23417/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 151-1253/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado.

1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità, correttamente qualificando il tentativo di rapina impropria contestato (punto sul quale insistono i motivi di ricorso), tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

1.2. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza ontologica del fatto) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dal ricorrente, essendo l'agente stato sorpreso all'interno della vettura altrui, nella quale era entrato all'evidente scopo di sottrarre valori ipotizzati (ex ante) come ivi presenti.

Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina impropria, giacché la violenza o la minaccia (successiva) è stata usata proprio per conseguire l'impunità per il fatto commesso, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo, Sez. 7, ord. n. 34056, del 29/5/2018, Rv. 273617).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuna delle ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 151-1253/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità, correttamente qualificando il tentativo di rapina impropria contestato (punto sul quale insistono i motivi di ricorso), tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza ontologica del fatto) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dal ricorrente, essendo l'agente stato sorpreso all'interno della vettura altrui, nella quale era entrato all'evidente scopo di sottrarre valori ipotizzati (ex ante) come ivi presenti. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina impropria, giacché la violenza o la minaccia (successiva) è stata usata proprio per conseguire l'impunità per il fatto commesso, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo, Sez. 7, ord. n. 34056, del 29/5/2018, Rv. 273617). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuna delle ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.
Sentenza Cassazione n. 23417/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris