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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19605/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 30.5.2022 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero„ in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Marilia di Nardo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Siracusa ha applicato su concorde richiesta delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro mesi di reclusione ed C 4.000 di multa per il reato di cui all'art.44 lett. b) d.P.R.380/2001 per aver realizzato un manufatto con superficie di circa 70 mq. ad ampiamento del preesistente fabbricato e l'installazione di una piscina, con annesso vano tecnico, nell'area circostante in assenza di permesso di costruire, subordinando la sospensione della pena all'ordine di demolizione del manufatto contestualmente impartito.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta il difetto di correlazione tra la richiesta concordata in cui le parti avevano subordinato la propria richiesta alla sospensione della pena e la sentenza che aveva invece subordinato la concessione del benelcio alla demolizione dell'opera, senza che alcuna richiesta fosse stata formulata in tal senso nell'accordo raggiunto con la pubblica accusa.

Nell'evidenziare la preclusione per il giudice nel ratificare la pattuizione di alterarne il contenuto, potendo soltanto rigettare la richiesta, ha quindi concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Siracusa [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi fondato.

Mentre l'ordine di demolizione risulta correttamente impartito trattandosi di statuizione accessoria che accede obbligatoriamente alla condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001 che, come tale è sottratta alla disponibilità delle parti per essere il giudice penale titolare di un potere autonomo e non alternativo a quello della P.A., tanto da essere chiamato a disporre la suddetta misura anche quando la demolizione sia stata già disposta dall'autorità amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 31, nono comma del medesimo decreto (Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285), il Tribunale siciliano ha nondimeno, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena richiesta dalle parti all'esecuzione di detto ordine, alterato l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al suo contenuto recepito in termini difformi da quanto concordato.

Ed invero, questa Corte, nel solco della pronuncia a suo tempo resa nel suo supremo consesso, secondo cui nel procedimento speciale di applicazione della pena su istanza delle parti il giudice non può, modificando i dati della concorde richiesta - destinata ad essere trasfusa, ove ritenuta meritevole di accoglimento, nella sentenza finale - subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti soltanto, perché così operando viene aggiunto «un quid non previsto» alla pattuizione inter partes, alterandola, con la conseguenza che l'operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, da impartirsi obbligatoriamente anche nel caso di sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064), ha successivamente affermato, pur in relazione alla diversa fattispecie in cui l'operatività del beneficio sospensivo era stata subordinata "ex officio" alla condizione del risarcimento dei danni in favore della parte civile, che "il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato e il Pubblico Minirtero, subordinando la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (Sez. 6, Sentenza n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689).

Nella stessa traiettoria si inserisce anche la pronuncia relativa ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame in cui si è affermato che la sospensione condizionale della pena, cui era stata limitata la richiesta delle parti, non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, fermo restando l'obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex artt. 444 e 448 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 57593 del 25/10/2018, Cannizzaro, Rv. 274706 che ha ritenuto in tal caso di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla disposta subordinazione avendo il giudice già valutato positivamente la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio).

Successivamente a tali pronunce sono, tuttavia, nuovamente intervenute sul tema le Sezioni Unite che, in relazione alla peculiare fattispecie in cui la sospensione condizionale della pena è prevista obbligatoriamente dall'art. 165 cod. pen. dovendo il beneficio essere concesso per la seconda volta a chi ne aveva già usufruito, hanno stabilito che "nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata" (Sez.

U, Sentenza n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 che ha escluso che il giudice possa ex officio integrare l'accordo scegliendone lui stesso, fra le possibili opzioni consentite, ovverosia l'eliminazione delle conseguenze dannose ovvero lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, il contenuto, esautorando le parti da ogni decisione al riguardo).

Ma se un'ampiezza dei poteri decisori del giudicante nell'ipotesi di sospensione obbligatoria è stata ritenuta configurare un'alterazione del patto, la cui negoziazione, ove l'opzione tra le possibili alternative previste dall'art. 165 cod. pen. sia rimessa al giudice, viene sottratta all'autonomia negoziale, a fortiori deve ritenersi che la decisione adottata motu proprio dal giudicante di subordinare la sospensione della pena all'adempimento dell'obbligo di demolizione del manufatto, seppur quest'ultimo sia obbligatorio, alteri l'accordo inter partes, venendo ad incidere sulla prevedibilità del contenuto della stessa sentenza, in aperta antitesi con i principi declinati da questa Corte nel suo supremo consesso.

Invero, logico corollario del principio secondo c:ui il giudice non può intervenire sull'accordo neppure quando ciò sarebbe imposto ex lege (secondo comma 165 cod.pen.), è che tale potere di modifica della pattuizione debba reputarsi inibito ancor più radicalmente nel caso previsto dal primo comma del citato articolo, in cui la sospensione condizionale della pena è meramente facoltativa, in quanto "può", secondo la formulazione testuale della norma, essere subordinata agli adempimenti ivi previsti.

Ove, infatti, il giudice investito della richiesta di una pronuncia ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. reputi, nell'esercizio della sua valutazione discrezionale, di non poter accedere all'istanza formulata dalle parti anche solo in ordine alla sospensione condizionale della pena richiesta in termini incondizionati, l'unica opzione che gli è consentita è quella di rigettare l'intero accordo, non essendogli accordata, all'infuori dell'alternativa accoglimento/rigetto, una terza possibilità che, traducendosi in un suo intervento sull'oggetto della pattuizione, non potrebbe che alterare la volontà dell'imputato concordata con l'organo dell'accusa, esponendolo agli effetti di una decisione diversa da quella voluta, dal contenuto, riguardato nell'ottica della difesa, imprevisto ed imprevedibile.

Come ben puntualizza la sentenza Boccardo, ciò che non può essere consentito al giudice è proprio l'integrazione dell'accordo rimesso alll'autonomia delle parti, risultato cui necessariamente si perverrebbe subordinando la sospensione ad un obbligo dalle stesse non previsto, atteso che la loro volontà non è mai interpretabile in termini di implicito consenso all'esercizio dei poteri discrezionali del g iudice in ordine alla selezione e configurazione dell'obbligo subordinante.

Del resto, l'affermazione ivi contenuta secondo cui "al giudice del patteggiamento non è consentito subordinare motu proprio la concessione della sospensione condizionale concordata dalle parti ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen., anche nel caso di reiterazione del beneficio, atteso che la scelta della prescrizione da imporre e la modulazione del relativo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità del decidente, con la conseguente sottrazione alle parti della possibilità di prevedere come verrà in concreto esercitato il relativo potere" non offre la sponda a soluzioni interpretative diverse, essendo inequivoca l'applicabilità del principio ad ogni ipotesi di subordinazione del beneficio agli obblighi del condannato contemplata dall'art. 165 cod. pen., sia che si tratti di quella obbligatoria di cui al secondo comma che di quella facoltativa disciplinata dal primo comma. Né d'altra parte può ritenersi consentito a questa Corte di legittimità travalicare, attraverso un annullamento parziale della sentenza impugnata volto a colpire soltanto la statuizione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento di un obbligo gravante sull'imputato, una valutazione discrezionale del giudice di merito che lo ha ritenuto immeritevole del beneficio richiesto in assenza di ulteriori condizioni.

Muovendo dalla distinzione nella ratifica del patteggiarnento, alla base dei rapporti tra la base negoziale del rito ed il potere decisionale del giudice, tra le determinazioni impostegli dalla legge e quelle che ne costituiscono un inserimento discrezionale, occorre perciò ribadire in termini di principio generale che il decidente è tenuto autonomamente ad adottare con la sentenza di patteggiamento soltanto quelle statuizioni la cui applicazione gli è imposta obbligatoriamente, non potendo, invece, oltrepassare il perimetro dell'accordo sottoposto al suo esame integrandolo con una disposizione ulteriore che condiziona l'operatività del beneficio che le parti hanno ritenuto presupposto indefettibile della pattuizione conclusa.

La sentenza impugnata deve conseguentemente, in accoglimento del ricorso, essere annullata senza rinvio stante il travolgimento dell'intero accordo per effetto della statuizione integrativa del Tribunale di Siracusa, al quale devono essere rimessi gli atti per lo svolgimento ex novo del giudizio P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 30.5.2022 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero„ in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Marilia di Nardo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Siracusa ha applicato su concorde richiesta delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro mesi di reclusione ed C 4.000 di multa per il reato di cui all'art.44 lett. b) d.P.R.380/2001 per aver realizzato un manufatto con superficie di circa 70 mq. ad ampiamento del preesistente fabbricato e l'installazione di una piscina, con annesso vano tecnico, nell'area circostante in assenza di permesso di costruire, subordinando la sospensione della pena all'ordine di demolizione del manufatto contestualmente impartito. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta il difetto di correlazione tra la richiesta concordata in cui le parti avevano subordinato la propria richiesta alla sospensione della pena e la sentenza che aveva invece subordinato la concessione del benelcio alla demolizione dell'opera, senza che alcuna richiesta fosse stata formulata in tal senso nell'accordo raggiunto con la pubblica accusa. Nell'evidenziare la preclusione per il giudice nel ratificare la pattuizione di alterarne il contenuto, potendo soltanto rigettare la richiesta, ha quindi concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Siracusa [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi fondato. Mentre l'ordine di demolizione risulta correttamente impartito trattandosi di statuizione accessoria che accede obbligatoriamente alla condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001 che, come tale è sottratta alla disponibilità delle parti per essere il giudice penale titolare di un potere autonomo e non alternativo a quello della P.A., tanto da essere chiamato a disporre la suddetta misura anche quando la demolizione sia stata già disposta dall'autorità amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 31, nono comma del medesimo decreto (Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285), il Tribunale siciliano ha nondimeno, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena richiesta dalle parti all'esecuzione di detto ordine, alterato l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al suo contenuto recepito in termini difformi da quanto concordato. Ed invero, questa Corte, nel solco della pronuncia a suo tempo resa nel suo supremo consesso, secondo cui nel procedimento speciale di applicazione della pena su istanza delle parti il giudice non può, modificando i dati della concorde richiesta - destinata ad essere trasfusa, ove ritenuta meritevole di accoglimento, nella sentenza finale - subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti soltanto, perché così operando viene aggiunto «un quid non previsto» alla pattuizione inter partes, alterandola, con la conseguenza che l'operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, da impartirsi obbligatoriamente anche nel caso di sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064), ha successivamente affermato, pur in relazione alla diversa fattispecie in cui l'operatività del beneficio sospensivo era stata subordinata "ex officio" alla condizione del risarcimento dei danni in favore della parte civile, che "il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato e il Pubblico Minirtero, subordinando la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (Sez. 6, Sentenza n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689). Nella stessa traiettoria si inserisce anche la pronuncia relativa ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame in cui si è affermato che la sospensione condizionale della pena, cui era stata limitata la richiesta delle parti, non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, fermo restando l'obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex artt. 444 e 448 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 57593 del 25/10/2018, Cannizzaro, Rv. 274706 che ha ritenuto in tal caso di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla disposta subordinazione avendo il giudice già valutato positivamente la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio). Successivamente a tali pronunce sono, tuttavia, nuovamente intervenute sul tema le Sezioni Unite che, in relazione alla peculiare fattispecie in cui la sospensione condizionale della pena è prevista obbligatoriamente dall'art. 165 cod. pen. dovendo il beneficio essere concesso per la seconda volta a chi ne aveva già usufruito, hanno stabilito che "nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata" (Sez. U, Sentenza n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 che ha escluso che il giudice possa ex officio integrare l'accordo scegliendone lui stesso, fra le possibili opzioni consentite, ovverosia l'eliminazione delle conseguenze dannose ovvero lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, il contenuto, esautorando le parti da ogni decisione al riguardo). Ma se un'ampiezza dei poteri decisori del giudicante nell'ipotesi di sospensione obbligatoria è stata ritenuta configurare un'alterazione del patto, la cui negoziazione, ove l'opzione tra le possibili alternative previste dall'art. 165 cod. pen. sia rimessa al giudice, viene sottratta all'autonomia negoziale, a fortiori deve ritenersi che la decisione adottata motu proprio dal giudicante di subordinare la sospensione della pena all'adempimento dell'obbligo di demolizione del manufatto, seppur quest'ultimo sia obbligatorio, alteri l'accordo inter partes, venendo ad incidere sulla prevedibilità del contenuto della stessa sentenza, in aperta antitesi con i principi declinati da questa Corte nel suo supremo consesso. Invero, logico corollario del principio secondo c:ui il giudice non può intervenire sull'accordo neppure quando ciò sarebbe imposto ex lege (secondo comma 165 cod.pen.), è che tale potere di modifica della pattuizione debba reputarsi inibito ancor più radicalmente nel caso previsto dal primo comma del citato articolo, in cui la sospensione condizionale della pena è meramente facoltativa, in quanto "può", secondo la formulazione testuale della norma, essere subordinata agli adempimenti ivi previsti. Ove, infatti, il giudice investito della richiesta di una pronuncia ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. reputi, nell'esercizio della sua valutazione discrezionale, di non poter accedere all'istanza formulata dalle parti anche solo in ordine alla sospensione condizionale della pena richiesta in termini incondizionati, l'unica opzione che gli è consentita è quella di rigettare l'intero accordo, non essendogli accordata, all'infuori dell'alternativa accoglimento/rigetto, una terza possibilità che, traducendosi in un suo intervento sull'oggetto della pattuizione, non potrebbe che alterare la volontà dell'imputato concordata con l'organo dell'accusa, esponendolo agli effetti di una decisione diversa da quella voluta, dal contenuto, riguardato nell'ottica della difesa, imprevisto ed imprevedibile. Come ben puntualizza la sentenza Boccardo, ciò che non può essere consentito al giudice è proprio l'integrazione dell'accordo rimesso alll'autonomia delle parti, risultato cui necessariamente si perverrebbe subordinando la sospensione ad un obbligo dalle stesse non previsto, atteso che la loro volontà non è mai interpretabile in termini di implicito consenso all'esercizio dei poteri discrezionali del g iudice in ordine alla selezione e configurazione dell'obbligo subordinante. Del resto, l'affermazione ivi contenuta secondo cui "al giudice del patteggiamento non è consentito subordinare motu proprio la concessione della sospensione condizionale concordata dalle parti ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen., anche nel caso di reiterazione del beneficio, atteso che la scelta della prescrizione da imporre e la modulazione del relativo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità del decidente, con la conseguente sottrazione alle parti della possibilità di prevedere come verrà in concreto esercitato il relativo potere" non offre la sponda a soluzioni interpretative diverse, essendo inequivoca l'applicabilità del principio ad ogni ipotesi di subordinazione del beneficio agli obblighi del condannato contemplata dall'art. 165 cod. pen., sia che si tratti di quella obbligatoria di cui al secondo comma che di quella facoltativa disciplinata dal primo comma. Né d'altra parte può ritenersi consentito a questa Corte di legittimità travalicare, attraverso un annullamento parziale della sentenza impugnata volto a colpire soltanto la statuizione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento di un obbligo gravante sull'imputato, una valutazione discrezionale del giudice di merito che lo ha ritenuto immeritevole del beneficio richiesto in assenza di ulteriori condizioni. Muovendo dalla distinzione nella ratifica del patteggiarnento, alla base dei rapporti tra la base negoziale del rito ed il potere decisionale del giudice, tra le determinazioni impostegli dalla legge e quelle che ne costituiscono un inserimento discrezionale, occorre perciò ribadire in termini di principio generale che il decidente è tenuto autonomamente ad adottare con la sentenza di patteggiamento soltanto quelle statuizioni la cui applicazione gli è imposta obbligatoriamente, non potendo, invece, oltrepassare il perimetro dell'accordo sottoposto al suo esame integrandolo con una disposizione ulteriore che condiziona l'operatività del beneficio che le parti hanno ritenuto presupposto indefettibile della pattuizione conclusa. La sentenza impugnata deve conseguentemente, in accoglimento del ricorso, essere annullata senza rinvio stante il travolgimento dell'intero accordo per effetto della statuizione integrativa del Tribunale di Siracusa, al quale devono essere rimessi gli atti per lo svolgimento ex novo del giudizio P.Q.M. Annulla
Sentenza Cassazione n. 19605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris