CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 aprile 2020
Cassazione n. 40549/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Sassari ha dichiarato inammissibili gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché tardivamente proposti. La Corte di merito chiarisce che la sentenza del Tribunale, con motivazione contestuale, è stata emessa in data 21/04/2020 in seguito a procedimento in camera di consiglio definito con rito abbreviato; pertanto il termine per impugnare era di 15 giorni dalla lettura del dispositivo come stabilito dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. a) e comma 2 lett. b) cod. proc. pen. Gli imputati avevano proposto impugnazione in data 21/5/2020 e 25/5/2020, mediante deposito degli atti presso il Tribunale di Sassari, ben oltre il termine di presentazione che veniva a scadere il 6/5/2020. Ricorrono per Cassazione gli imputati, i quali, con separati atti deducendo quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'erronea applicazione dellì articolo 83, commi 2 e 3, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, l'esplicita richiesta di trattazione indirizzata il 20/04/2020 alla cancelleria del Gip presso il Tribunale di Sassari non sarebbe riferibile al [OSCURATO:PERSONA] in quanto non avanzata personalmente dal suo difensore e procuratore speciale. La decisione di estendere l'efficacia di detta richiesta anche alla posizione del Vazquez si porrebbe in aperto contrasto con la previsione dell'art. 83, comma 3 lett. b), d.l. 18/20 posto che la norma in questione rimette esclusivamente in capo alla parte o al suo difensore la decisione di richiedere in forma esplicita la trattazione del procedimento. La richiesta di trattazione dell'udienza fissata davanti al Gip presso il Tribunale di Sassari è stata trasmessa dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta elettronica certificata. Tale modalità di trasmissione non è consentita: secondo giurisprudenza ormai consolidata, alle parti private non è permesso, nel processo penale, effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, atteso che il legislatore ha inequivocabilmente limitato l'uso dello strumento PEC alle sole cancellerie.Si osserva infine che sarebbe erronea l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale in base alla quale la scelta della parte di attivare il meccanismo di decisione della sua istanza produce l'effetto della cessazione della causa di sospensione del procedimento. Deporrebbe in senso contrario quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza 13 agosto 2020 n. 23946. In particolare, i Giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: "la facoltà dell'indagato/imputato di rinunciare alla sospensione ex lege dei termini per proporre il ricorso per cassazione concernendo la tempistica dell'esercizio del diritto all'impugnazione e, più precisamente, riducendo l'intervallo cronologico per la presentazione del ricorso, costituisce atto dispositivo direttamente incidente sul diritto di difesa e non può, pertanto, non postulare una richiesta espressa dell'interessato di rinunciare ad avvalersi della sospensione dei termini per le impugnazioni". Poiché non risulta dagli atti che la difesa abbia rinunciato espressamente alla sospensione dei termini anche per la fase dell'impugnazione ne discenderebbe la tempestività dell'atto di gravame. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'erronea applicazione dell'articolo 83, commi 2 e 3, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 83 del d.l. n. 18/2020 imporrebbe d'interpretare la stessa nel senso che l'imputato possa legittimamente chiedere la trattazione dell'udienza, senza dover rinunciare alla prevista sospensione dei termini per l'impugnazione se non espressamente richiesta dall'interessato. Nel caso di specie è stata avanzata richiesta di trattazione dell'udienza, ma non è stata formalizzata alcuna rinuncia alla sospensione dei termini per l'impugnazione prevista dal decreto stesso. Dimostra la volontà dell'imputata di avvalersi della sospensione dei termini il fatto che l'atto d'appello è stato proposto nei termini previsti dal decreto legge 18/2020, decorrenti dalla data del 12 maggio 2020. Ciò in quanto, a norma del citato decreto, la facoltà riconosciuta all'imputato di rinunciare alla sospensione dei termini per la proposizione dell'impugnazione è subordinata ad una richiesta espressa in tal senso da parte dell'interessato. Sulla scorta del quadro normativo tracciato dal decreto, l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente richiesto la trattazione del proprio processo, senza tuttavia richiedere l'inoperatività della sospensione dei termini previsti per l'impugnazione. Pertanto, in assenza di una dichiarazione di rinuncia espressamente formulata, deve intendersi tempestivamente proposto l'appello entro il termine di 15 giorni dalla data del 12 maggio 2020.In ogni caso, la richiesta di trattazione dell'udienza fissata davanti al GIP presso il Tribunale di Sassari è stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, pertanto la stessa non può intendersi regolarmente depositata. Nel processo penale, per giurisprudenza ormai consolidata, non è consentito alle parti private effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, posto che il legislatore ha limitato l'uso dello strumento PEC alle sole cancellerie. Infatti, ai sensi dell'articolo 148, comma 2 bis; 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen., nonchè ai sensi della I. n. 221 del 2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 2012, è previsto che, a decorrere dal 15/12/2012, l'utilizzo della posta elettronica certificata nei procedimenti penali sia consentito esclusivamente da parte delle cancellerie per effettuare notificazioni a persone diverse dall'imputato, stante il chiaro tenore della citata I. 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 16-bis. Pertanto, la rinuncia ai termini di sospensione non può considerarsi valida perché irrituale. 2. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2. L'art. 83, comma 2, dl. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni nella I. 24/4/2020, ulteriormente modificato dal di. 28/20 ha previsto la sospensione, dal 9/3/2020 aIl'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, intendendo sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione dei provvedimenti giudiziari, per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni ed in genere tutti i termini procedurali. Fanno eccezione a tale regola i casi contemplati al comma 3 del citato articolo, tra i quali sono previsti i procedimenti in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente abbiano richiesto che si proceda. In base a condivisibile orientamento di questa Corte, da ribadirsi in questa sede, richiamato anche nella sentenza impugnata, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett.b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare, prevista dal comma 2 dello stesso articolo (cfr. Sez. 2, n. 8642 del 28/01/2021, Rv. 280763 - 01; Sez. 6, n. 27213 del 17/09/2020, Rv. 279662 - 01) Si è precisato sul punto che sarebbe irragionevole ritenere che il termine di impugnazione del provvedimento sia sospeso nonostante la richiesta di trattazione, poiché la scelta di accelerazione, implicita nella richiesta di trattazione, verrebbe ad essere paralizzata in relazione alla fase di impugnazione del provvedimento emesso (così in motivazione Sez. 6, n. 27213 del 17/09/2020, Rv. 279662 - 01). In ordine alle modalità di trasmissione della domanda di trattazione e sulla mancanza di legittimazione del difensore di [OSCURATO:PERSONA] a richiedere la trattazione, è d'uopo rilevare come tali eccezioni non siano mai state sollevate davanti al giudice di primo grado e neppure proposte nel successivo grado d'appello. Deve pertanto ritenersi che le nullità ad esse collegate si siano sanate ai sensi degli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. Tenuto conto che nell'esame della censura di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, ai fini dell'accertamento dell'"error in procedendo", può accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali, rileva il Collegio che dal verbale dell'udienza camerale non risulta che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] abbia sollevato eccezioni sui punti sopra richiamati, limitandosi a sostenere le ragioni dell'appello, riguardanti il trattamento sanzionatorio e la confisca del denaro. Deve ache aggiungersi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. peri., impone che non possano essere dedotte per la prima volta in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (ex multis, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631). 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso