CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39268/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Verbania in data 4 Aprile 2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo a), sostituzione di persona ex art. 494 c.p. (capo b) e ricettazione di due assegni bancari oggetto di furto (capo c) ed, in parziale riforma della stessa, riqualificata la recidiva contestata come recidiva semplice e dato atto della già riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa.1.1. La corte territoriale riteneva che, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, era emersa la prova del pieno coinvolgimento dell'imputato nelle condotte contestate, risultando dimostrato che lo stesso era entrato in contattato con la ditta fornitrice dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per farsi consegnare dei generi alimentari poi, in concreto, ricevuti presso la propria abitazione ove si trovava la moglie [OSCURATO:PERSONA], con pagamento di assegni risultati rubati riportanti la firma falsa di [OSCURATO:PERSONA], la cui falsa identità aveva pure utilizzato. I giudici di appello evidenziavano che la tesi difensiva dell'imputato - il quale aveva riferito che il giorno della consegna non si trovava presso la propria abitazione e che lo stesso aveva ricevuto la telefonata di un conoscente, tale Michael da lui incontrato al bar, che gli aveva chiesto per suo conto di ricevere della merce - appariva del tutto inverosimile valutate le complessive emergenze a suo carico, finendo per costituire un elemento di riscontro dell' ipotesi accusatoria e che, a tutto concedere, lo stesso doveva rispondere, a titolo di concorso, risultando il suo intervento determinate ai fini delle condotte illecite in esame. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo rileva, ex art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., inosservanza di norme stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p. in ragione dell'intervenuta condanna per un fatto diverso con riferimento a tutti e tre i capi di imputazione, non oggetto di contestazione. Assume che, nella fattispecie in esame, era ravvisabile la nullità in questione in quanto la corte di appello aveva ritenuto l' imputato responsabile di tutte le condotte contestate in concorso con un soggetto rimasto "ignoto", in tal modo passando da una originaria imputazione di concorso fra due iniziali imputati (il ricorrente nonché la moglie [OSCURATO:PERSONA]) relativamente ai reati di cui ai capi a) e c) ed una al solo ricorrente, a contestare all' imputato tutte e tre le condotte con altro soggetto non identificato, modificando in tal modo i fatti storici oggetto dell' imputazione. Rileva che i giudici di merito non avevano considerato che, come desumibile dagli atti di causa, l'autore dell'ordine oggetto della truffa era tale [OSCURATO:PERSONA] identificato dai CC di Verbania mentre il ricorrente non aveva mai effettuato l'ordine della merce in questione né aveva ricevuto gli assegni provento di furto. 2.2. Violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. con riferimento all' art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. anche sotto il profilo del travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi a), b) e c). Lamenta che la corte di appello non aveva considerato che l'imputato non risultava avere effettuato alcun ordine telefonico e che gli elementi valorizzati dai giudici di appello relativi alla comunicazione dell'utenza dell'imputato quale "utenza di contatto" e l'indicazione della propria residenza quale luogo cli consegna della merce non potevano essere ritenenti elementi determinanti. Assume che la corte di merito aveva finito per travisare la prova in atti riguardanti i contatti telefonici intercorsi fra il soggetto rimasto ignoto e la persona offesa e che, parimenti, era stato travisato il contenuto delle dichiarazioni spontanee della moglie dell'imputato. Osserva che difettava ogni prova della responsabilità in ordine ai reati di cui al capo b) (art. 494 c.p.) e c) (art. 648 c.p.), risultando sul punto la motivazione del tutto carente ed avendo i giudici fondato la condanna, in modo illogico ed apodittico, su asserite condotte concorrenti con il soggetto rimasto ignoto. 2.3. Violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p. e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. avuto riguardo alla formulazione del canone decisorio ex art.533 c.p.p. Rileva che nel caso in esame la corte di appello era pervenuta alla conferma della affermazione della responsabilità dell'imputato, non rispettando il criterio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio". 2.4. Violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p. e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. relativamente al trattamento sanzionatorio. Deduce che la motivazione sul punto era assai carente non essendo stati considerati i parametri di cui all' art. 133 c.p. e che, parimenti, viziata appariva la motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva la Corte che i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. 2.1. Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. 2.2. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass.2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). 2.3. Ciò premesso ritiene la Corte che i giudici di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno ritenuto che fosse stata raggiunta la prova "oltre ogni ragionevole dubbio" che [OSCURATO:PERSONA] aveva consapevolmente posto in essere la condotta di truffa e gli altri reati contestati argomentando, ulteriormente, circa la sussistenza, in ogni caso di profili di responsabilità dell'imputato quale concorrente del "fantomatico" Michael "eventualmente identificabile" in tale [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe più volte contattato da ditta fornitrice. Deve, invero, rilevarsi che i giudici di merito attraverso una conforme lettura dei dati probatori, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che era emersa la prova della piena e diretta responsabilità dell' imputato in ordine alla condotta truffaldina contesta (consistita nella ricezione di una fornitura di beni alimentari per un valore di circa euro 951,53 con pagamento della stessa con assegni risultati rubati) valorizzando una serie di dati oggettivi quali la consegna della merce presso l' abitazione del medesimo nonché i contatti telefonici intercorsi con una utenza a lui riferibile, elementi tutti a fronte dei quali la protestata innocenza dell' imputato fondata su un presunto aiuto in buona fede prestato ad un conoscente (non meglio identificato) presentava tali e tante incongruenze e genericità da non consentire di attribuire ad essa alcuna concreta significatività ai fini del suo proscioglimento. A fronte della ricostruzione delle condotte delittuose in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente - il quale da un lato si limita a prospettare asseriti travisamenti solo genericamente prospettati e per altro verso non si confronta con l'intero compendio probatorio emerso a suo carico ovvero suggerisce una diversa lettura di taluni dei dati probatori - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. Va, in particolare, osservato che le contestazioni secondo cui la corte di appello non avrebbe considerato che l'imputato non risultava avere effettuato alcun ordine telefonico ed ancora che gli elementi valorizzati relativi alla comunicazione dell'utenza dell'imputato quale "utenza di contatto" e l'indicazione della propria residenza quale luogo di consegna della merce non potevano essere ritenenti elementi determinanti, lungi dall' incrinare il ragionamento dei giudici di merito costituiscono un tentativo di mera rilettura del compendio probatorio. I giudici di merito, tenuto conto dell' accertata consegna della merce presso l' abitazione dell' imputato con dazione degli assegni di provenienza illecita in pagamento da parte della moglie, hanno posto l'accento sul fatto che l'utenza rilasciata alla ditta fornitrice quale "numero di contatto" (34848347791) e riferibile all' imputato era stata, in concreto, contattata dall' autista poco prima della consegna della merce e l' interlocuzione si era svolta in occasione della seconda telefonata con una donna straniera (ragionevolmente individuata nella moglie dell' imputato), rimanendo, poi, infruttuosi i successivi tentativi di contatto allorquando era emerso che gli assegni erano rimasti impagati, elemento questo (la mancata reiterata risposta alle chiamate telefoniche da parte della ditta fornitrice) ritenuto, condivisibilmente, del tutto incompatibile con la tesi difensiva della totale estraneità ai fatti. E i giudici di appello hanno, pure, precisato che in tale contesto la circostanza che la merce non era stata ordinata tramite detta linea telefonica non valeva a sminuire gli altri significativi elementi emersi attestanti il pieno coinvolgimento dell'imputato quanto ai fatti contestati. Appare di tutta evidenza che il ricorrente laddove lamenta che la corte di merito aveva finito per travisare le prova in atti riguardanti i contatti telefonici intercorsi fra il soggetto rimasto ignoto e la persona offesa nonchè il contenuto delle dichiarazioni spontanee della moglie dell'imputato, solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come innplausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento, dati per conto compiutamente valutati dai giudici di merito. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuoya rivalutazione di elementi fattuali e, quiftdi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.4. Tali considerazioni (implicanti la declaratoria di inammissibilità del secondo e del terzo motivo del ricorso) renderebbero di per sé superfluo l'esame del primo motivo di ricorso - in quanto la corte di appello ha ricostruito, in primo luogo, la piena responsabilità dell'imputato, e ciò a prescindere da una ipotesi di concorso con tale Michael indicata una ipotesi residuale - motivo che, comunque, appare all' evidenza privo di fondamento. Va, invero, osservato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (si vedano ex multis S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782). Invero, ricorre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tale da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. (Cass. pen. Sez. 3^, 12.11.2009 n. 9916, Rv. 246226). Infatti, la nozione di "fatto" di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. va intesa quale accadimento di ordine naturale, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive; ne consegue che, per aversi "mutamento del fatto", occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che non consenta di rinvenire, tra il fatto contestato e quello accertato, un nucleo comune identificativo della condotta, riscontrandosi invece un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte del quale si verifica un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass. pen. Sez. 2^, 16.10.2007, n. 45993 Rv. 239320). E di certo un siffatto radicale mutamento del fatto non è dato ravvisare nel caso di specie, laddove, comunque, il ricorrente il quale ha avuto modo di difendersi dalle peculiari ulteriori sfaccettature delle condotte ascrittagli. Il fatto ritenuto in sentenza non si manifesta, invero, nel caso in esame in rapporto di eterogeneità con quello contestato, in quanto il nucleo essenziale dell'accusa è rimasto, infatti, immutato e non può configurarsi un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione tale da far ritenere che sia stata menomato il diritto di difesa dell'imputato. Del resto, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. 5, 25 febbraio 2004 n. 21094, Farad), la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni.E' stato, pervero, condivisibilmente osservato che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22173 del 24/04/2019 Ud. (dep. 21/05/2019 ) Rv. 276535 - 01., come sostanzialmente avvenuto nella specie (sia pure, come detto, individuando "ulteriori" profili di responsabilità). 3. Le doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio, oggetto del quarto motivo, sono manifestamente infondate, tenuto conto delle argomentazioni della sentenza impugnata che all' evidenza non appaiono nè carenti nè illogiche, né contraddittorie sui punti censurati, avendo la corte di appello congruamente motivato in punto di quantificazione in concreto della pena e di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (v. f. 9). 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condann