CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, sono inammissibili perché reiterativi dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, avendo accertato che l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di contestazione era stata rinvenuta all'interno dell'abitazione e delle pertinenze nella disponibilità dei prevenuti, in assenza di possibili alternative in ordine al possesso della droga da parte dei medesimi. La droga rinvenuta nella cantina e quella rinvenuta nel comodino dell'abitazione avevano caratteristiche simili come qualità e confezionamento. Le censure prospettate non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a rappresentare una diversa (e parziale) ricostruzione dei fatti, operazione notoriamente non consentita in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.ML'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]