CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12773/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE. APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno basato la loro decisione non travisando le dichiarazioni della persona offesa che aveva fornito una corretta individuazione del ricorrente, riconoscendolo (si veda, in particolare, pagg. 2-4); considerato, quanto agli altri motivi, che la Corte ha ritenuto che la rapina fosse aggravata dall'uso di un coltello in quanto circostanza riferita dalla persona offesa ritenuta attendibile con congrua motivazione, nonché giustificato il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e l'entità della sanzione inflitta valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità del ricorrente, senza incorrere in vizi logico-ricostruttivi (pagg. 3 e 4 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estens