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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00661/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoper rinuncia ad esso. e vi un refuso "in particolato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del 16 luglio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere perché raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso, commesso il 3 maggio 2025 ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Tribunale, dichiarata inammissibile perché tardiva l’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare per omesso interrogatorio preventivo dell’indagato, ha respinto l’istanza di riesame presentata nell’interesse diAlafleur avendo ritenuto persistenti e gravi le esigenze cautelari, segnatamente il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato, e inadeguata ogni misura meno afflittiva.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen. -Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 178, lett. c), 180, 182, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. per omesso interrogatorio preventivo dell’indagato in un caso in cui era obbligatorio disporlo.

È dedotto che l’ordinanza ha ritenuto inammissibile l’eccezione di nullità derivante dal mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, nonostante la giurisprudenza di legittimità ammetta che tale nullità generale a regime intermedio possa essere eccepita per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o rilevata d’ufficio.

A ritenere -come opinato dal Tribunale del riesame -tardiva la deduzione della suddetta invalidità in sede di udienza del giudizio di riesame, si violerebbe la regola stabilita per il riesame che consente di articolare i relativi motivi fino all’udienza. -Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il vizio di motivazione apparente in punto di valutazione del pericolo di fuga.

È dedotto che il Tribunale avrebbe argomentato in ordine all’esistenza del pericolo di fuga da parte del ricorrente, così da giustificare l’omissione dell’interrogatorio preventivo e l’applicazione nei suoi confronti della più afflittiva delle misure cautelari, sulla base di elementi inconferenti e congetturali, senza accertare un pericolo attuale e concreto.

Nel caso di specie, il riferimento al possesso di un campere di altri mezzi atti a consentire all’[OSCURATO:PERSONA] di far perdere rapidamente le proprie tracce non dimostrerebbe la sua volontà di sottrarsi al processo, né, tantomeno, potrebbe essere interpretato come indizio di un suo imminente allontanamento.

Al contrario, il comportamento corretto da lui tenuto durante precedenti periodi di sottoposizione agli arresti domiciliari e alla detenzione domiciliare sarebbe sintomatico dell’assenza di pericolo fuga. -Con il terzo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 275, commi 3 e 3- bis, 275-bis e 284 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione quanto alla valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, ad infrenare le ravvisate esigenze cautelari.

È dedotto che l’ordinanza, in violazione del principio del minore sacrificio possibile della libertà personale, non avrebbe considerato la possibilità di applicare al ricorrente una misura meno afflittiva, come, invece, sarebbe stato praticabile, disponendo il cautelato di un’abitazione idonea ed avendo, egli, manifestato il proprio consenso all’utilizzo del dispositivo elettronico. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto in data 24 ottobre 2025 chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con dichiarazione resa in data 18 novembre 2025, sottoscritta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nonché dal suo difensore, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 25 novembre 2025, si è rinunciato al ricorso per cassazione proposto nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorso è inammissibile per intervenuta, rituale, rinuncia ad esso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Nel caso di specie, infatti, ne sussistono tutti i requisiti di legge, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata per effetto di dichiarazione sottoscritta dallo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA], parimenti sottoscritta dal suo difensore di fiducia.

6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione del ricorrente, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato alla Cancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell'istituto penitenziario in cui egli trovasi detenuto.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoper rinuncia ad esso. e vi un refuso "in particolato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del 16 luglio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere perché raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso, commesso il 3 maggio 2025 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale, dichiarata inammissibile perché tardiva l’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare per omesso interrogatorio preventivo dell’indagato, ha respinto l’istanza di riesame presentata nell’interesse diAlafleur avendo ritenuto persistenti e gravi le esigenze cautelari, segnatamente il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato, e inadeguata ogni misura meno afflittiva. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen. -Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 178, lett. c), 180, 182, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. per omesso interrogatorio preventivo dell’indagato in un caso in cui era obbligatorio disporlo. È dedotto che l’ordinanza ha ritenuto inammissibile l’eccezione di nullità derivante dal mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, nonostante la giurisprudenza di legittimità ammetta che tale nullità generale a regime intermedio possa essere eccepita per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o rilevata d’ufficio. A ritenere -come opinato dal Tribunale del riesame -tardiva la deduzione della suddetta invalidità in sede di udienza del giudizio di riesame, si violerebbe la regola stabilita per il riesame che consente di articolare i relativi motivi fino all’udienza. -Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il vizio di motivazione apparente in punto di valutazione del pericolo di fuga. È dedotto che il Tribunale avrebbe argomentato in ordine all’esistenza del pericolo di fuga da parte del ricorrente, così da giustificare l’omissione dell’interrogatorio preventivo e l’applicazione nei suoi confronti della più afflittiva delle misure cautelari, sulla base di elementi inconferenti e congetturali, senza accertare un pericolo attuale e concreto. Nel caso di specie, il riferimento al possesso di un campere di altri mezzi atti a consentire all’[OSCURATO:PERSONA] di far perdere rapidamente le proprie tracce non dimostrerebbe la sua volontà di sottrarsi al processo, né, tantomeno, potrebbe essere interpretato come indizio di un suo imminente allontanamento. Al contrario, il comportamento corretto da lui tenuto durante precedenti periodi di sottoposizione agli arresti domiciliari e alla detenzione domiciliare sarebbe sintomatico dell’assenza di pericolo fuga. -Con il terzo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 275, commi 3 e 3- bis, 275-bis e 284 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione quanto alla valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, ad infrenare le ravvisate esigenze cautelari. È dedotto che l’ordinanza, in violazione del principio del minore sacrificio possibile della libertà personale, non avrebbe considerato la possibilità di applicare al ricorrente una misura meno afflittiva, come, invece, sarebbe stato praticabile, disponendo il cautelato di un’abitazione idonea ed avendo, egli, manifestato il proprio consenso all’utilizzo del dispositivo elettronico. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto in data 24 ottobre 2025 chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con dichiarazione resa in data 18 novembre 2025, sottoscritta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nonché dal suo difensore, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 25 novembre 2025, si è rinunciato al ricorso per cassazione proposto nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso è inammissibile per intervenuta, rituale, rinuncia ad esso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Nel caso di specie, infatti, ne sussistono tutti i requisiti di legge, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata per effetto di dichiarazione sottoscritta dallo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA], parimenti sottoscritta dal suo difensore di fiducia. 6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione del ricorrente, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato alla Cancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell'istituto penitenziario in cui egli trovasi detenuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp
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