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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 luglio 2014

Cassazione n. 01607/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 7274/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 943/2014della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdelPIEMONTE, depositata il 24.7.2014; N. 7274/15R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.11.2022 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] La D.P. di Torino 2 notificò in data 14.12.2010 a [OSCURATO:PERSONA] – coltivatore diretto e titolare dell’omonima ditta individuale – un avviso di accertamento con cui, in relazione all’anno 2005, si accertava una maggiore imposta IRPEF in relazione a plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno, con annessi fabbricati rurali e per civile abitazione (di proprietà della contribuente per il 50% e proveniente da successione al padre), oltre all’IVA relativa, ritenendo trattarsi di operazione imponibile posta in essere nell’esercizio dell’impresa.

La contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Torino, che con sentenza n. 30/7/13 lo accolse limitatamente all’IVA, confermando la ripresa ai fini IRPEF.

Sia la Bertino in via principale, che l’Agenzia delle Entrate in via incidentale, impugnarono la decisione dinanzi alla C.T.R. del Piemonte, che con sentenza del 24.7.2014 li rigettò entrambi.

In particolare, per quanto qui ancora interessa, il giudice d’appello ritenne che la ripresa ai fini IRPEF fosse fondata, perché le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di immobili suscettibili di utilizzazione edificatoria non possono ritenersi assorbite dalla tassazione forfettaria del reddito agrario, in quanto il valore economico dell’operazione è dato proprio dalla perdita del carattere agricolo del terreno.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

N. 7274/15R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, per non aver la C.T.R.tenuto conto che la cessione era stata effettuata con la vendita del terreno con annessi fabbricati, edificati in via preponderante rispetto al totale e comunque in buono stato manutentivo, e che a nulla rilevava la previsione che, dopo il rogito, gli stessi sarebbero stati demoliti dall’acquirente per pr ocedere a nuova edificazione ; aggiunge la ricorrente che neppure s’era tenuto conto che l’immobile le era pervenuto, pro quota, in successione al padre, ed era stato anche adibito ad abitazione principale della propria famiglia. 1.2 – Con il secondo e il t erzo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973e 2697 c.c., nonché la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 4 , c.p.c. , per aver omesso la C.T.R. di pronunciare sul motivo d’appello inerente al preteso difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, su cui né i giudici di prime cure, né quelli regionali, neppure avevano sufficienti elementi per valutare la rispondenza a legge, se non leggendo le controdeduzioni dell’Agenzia. 2.1 – Il primo motivo è fondato.

Anche a prescindere dalla pur rilevante questione della provenienza per successione e della adibizione dell’immobile ad abitazione principaledella contribuente, è ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Cass. n. 33377/2022) l’affermazione per cui “Lacessione di un'area con fabbricato demolito, ove edificabile in base allo strumento urbanistico comunale, genera una plusvalenza tassabile ai sensi N. 7274/15R.G. dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.” (Cass. n. 31295/2018); ed ancora: “In tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni” (Cass. n. 5088/2019).

Seppur in ambito di imposta di registro, poi, s’è anche significativamente precisato che “va escluso che la compravendita di unfabbricato possa riqualific arsi, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131 del 1986, come vendita diarea edificabile, non potendosi dare rilievo all'intenzione delle parti didemolirlo per costruirne, successivamente, uno nuovo, dovendo l'ente impositore limitare la propria valutazione al contenuto testuale dell'atto tassato” (Cass. n. 37416/2021).

Assume quindi valore decisivo la circostanza che il fabbricato, nel momento in cui si verifica l’effetto traslativo, sia stato già demolito o meno, nell’un caso venendo in rilievo una cessione di area edificabile (ove, naturalmente, tanto sia consentito dallo strumento urbanistico vigente), nell’altro caso la cessione non essendo invece tassabile, almeno ai fini che qui interessano.

Pertanto, pacifico essendo che la demolizione dei fabbricati per cui è processo sarebbe stata N. 7274/15R.G. effettuata a cura di parte acquirente, ma solo dopo il rogito in notar Sindona, sicché all’atto della vendita essi erano ancora esistenti (v. controricorso, p. 2), è evidente che la cessione in discorso non ha generato alcuna plusvalenza tassabile, a prescindere da ogni ulteriore considerazione. 3.1 –Il secondo e il terzo motivo sono conseguentemente assorbiti. 4.1– In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre il secondo e il terzo restano assorbiti.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazionee, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisanel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente e il conseguente annullamento dell’atto impositivo impugnato.

Le spese del giudizio di merito possono integralmente compensarsi, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M. la Corte accoglie il primo motivoe dichiara assorbiti il secondo e il terzo .

Cassa in relazione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente, annullando l’avviso di accertamento i mpugnato.

Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spesegenerali in misura del 15%, oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 7274/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 943/2014della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdelPIEMONTE, depositata il 24.7.2014; N. 7274/15R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.11.2022 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] La D.P. di Torino 2 notificò in data 14.12.2010 a [OSCURATO:PERSONA] – coltivatore diretto e titolare dell’omonima ditta individuale – un avviso di accertamento con cui, in relazione all’anno 2005, si accertava una maggiore imposta IRPEF in relazione a plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno, con annessi fabbricati rurali e per civile abitazione (di proprietà della contribuente per il 50% e proveniente da successione al padre), oltre all’IVA relativa, ritenendo trattarsi di operazione imponibile posta in essere nell’esercizio dell’impresa. La contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Torino, che con sentenza n. 30/7/13 lo accolse limitatamente all’IVA, confermando la ripresa ai fini IRPEF. Sia la Bertino in via principale, che l’Agenzia delle Entrate in via incidentale, impugnarono la decisione dinanzi alla C.T.R. del Piemonte, che con sentenza del 24.7.2014 li rigettò entrambi. In particolare, per quanto qui ancora interessa, il giudice d’appello ritenne che la ripresa ai fini IRPEF fosse fondata, perché le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di immobili suscettibili di utilizzazione edificatoria non possono ritenersi assorbite dalla tassazione forfettaria del reddito agrario, in quanto il valore economico dell’operazione è dato proprio dalla perdita del carattere agricolo del terreno. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate. N. 7274/15R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, per non aver la C.T.R.tenuto conto che la cessione era stata effettuata con la vendita del terreno con annessi fabbricati, edificati in via preponderante rispetto al totale e comunque in buono stato manutentivo, e che a nulla rilevava la previsione che, dopo il rogito, gli stessi sarebbero stati demoliti dall’acquirente per pr ocedere a nuova edificazione ; aggiunge la ricorrente che neppure s’era tenuto conto che l’immobile le era pervenuto, pro quota, in successione al padre, ed era stato anche adibito ad abitazione principale della propria famiglia. 1.2 – Con il secondo e il t erzo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973e 2697 c.c., nonché la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 4 , c.p.c. , per aver omesso la C.T.R. di pronunciare sul motivo d’appello inerente al preteso difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, su cui né i giudici di prime cure, né quelli regionali, neppure avevano sufficienti elementi per valutare la rispondenza a legge, se non leggendo le controdeduzioni dell’Agenzia. 2.1 – Il primo motivo è fondato. Anche a prescindere dalla pur rilevante questione della provenienza per successione e della adibizione dell’immobile ad abitazione principaledella contribuente, è ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Cass. n. 33377/2022) l’affermazione per cui “Lacessione di un'area con fabbricato demolito, ove edificabile in base allo strumento urbanistico comunale, genera una plusvalenza tassabile ai sensi N. 7274/15R.G. dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.” (Cass. n. 31295/2018); ed ancora: “In tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni” (Cass. n. 5088/2019). Seppur in ambito di imposta di registro, poi, s’è anche significativamente precisato che “va escluso che la compravendita di unfabbricato possa riqualific arsi, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131 del 1986, come vendita diarea edificabile, non potendosi dare rilievo all'intenzione delle parti didemolirlo per costruirne, successivamente, uno nuovo, dovendo l'ente impositore limitare la propria valutazione al contenuto testuale dell'atto tassato” (Cass. n. 37416/2021). Assume quindi valore decisivo la circostanza che il fabbricato, nel momento in cui si verifica l’effetto traslativo, sia stato già demolito o meno, nell’un caso venendo in rilievo una cessione di area edificabile (ove, naturalmente, tanto sia consentito dallo strumento urbanistico vigente), nell’altro caso la cessione non essendo invece tassabile, almeno ai fini che qui interessano. Pertanto, pacifico essendo che la demolizione dei fabbricati per cui è processo sarebbe stata N. 7274/15R.G. effettuata a cura di parte acquirente, ma solo dopo il rogito in notar Sindona, sicché all’atto della vendita essi erano ancora esistenti (v. controricorso, p. 2), è evidente che la cessione in discorso non ha generato alcuna plusvalenza tassabile, a prescindere da ogni ulteriore considerazione. 3.1 –Il secondo e il terzo motivo sono conseguentemente assorbiti. 4.1– In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre il secondo e il terzo restano assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazionee, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisanel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente e il conseguente annullamento dell’atto impositivo impugnato. Le spese del giudizio di merito possono integralmente compensarsi, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P. Q. M. la Corte accoglie il primo motivoe dichiara assorbiti il secondo e il terzo . Cassa in relazione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente, annullando l’avviso di accertamento i mpugnato. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spesegenerali in misura del 15%, oltr
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