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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08344/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 27986/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rmOlegalmail.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], queste ultime quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: francesco.moschetti(dordineavvocatipadova.it ) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: qiovanni.moschettiordineavvocatipadova.it ); - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 75/08/2020 depositata in data 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la controversia ha per oggetto avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2009 e 2010 - la CTP accoglieva il ricorso in parte per l'anno 2009 e integralmente per l'anno 2010; l'Ufficio appellava detta pronuncia; la CTR rigettava l'appello; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi; resistono con controricorso la società e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], socio al 98% della [OSCURATO:SOCIETA]. al quale era imputato il maggior reddito accertato in capo alla ridetta società da questi partecipata; gli stessi hanno depositato memoria; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e 112, 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 c. 7 Cost., nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR reso motivazione apparente esprimendo affermazioni del tutto apodittiche; - il motivo è fondato; - la CTR si è limitata infatti ad esprimere una serie effettivamente apodittica e meramente assertiva di affermazioni omettendo di indicare le fonti probatorie dalle quali origina il convincimento e di svolgere il dovuto apprezzamento in ordine alla inidoneità degli elementi probatori offerti a superare i criteri astratti posti a base dell'accertamento che aveva tratto origine dal processo verbale di constatazione.

Con ciò confermando l'apoditticità della motivazione che non ha dato conto nè delle evidenze documentali presenti in atti, nè del possibile utilizzo delle presunzioni che Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 potevano indurre a superare o meno la valutazione indicata dall'ufficio; il giudice dell'appello ha in concreto trascurato che "in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti." (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016; n. 26538 del 2017; Cass. n. N. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018); i restanti motivi sono assorbiti nella decisione del motivo in oggetto; la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27986/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rmOlegalmail.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], queste ultime quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: francesco.moschetti(dordineavvocatipadova.it ) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: qiovanni.moschettiordineavvocatipadova.it ); - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 75/08/2020 depositata in data 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la controversia ha per oggetto avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2009 e 2010 - la CTP accoglieva il ricorso in parte per l'anno 2009 e integralmente per l'anno 2010; l'Ufficio appellava detta pronuncia; la CTR rigettava l'appello; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi; resistono con controricorso la società e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], socio al 98% della [OSCURATO:SOCIETA]. al quale era imputato il maggior reddito accertato in capo alla ridetta società da questi partecipata; gli stessi hanno depositato memoria; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 112, 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 c. 7 Cost., nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR reso motivazione apparente esprimendo affermazioni del tutto apodittiche; - il motivo è fondato; - la CTR si è limitata infatti ad esprimere una serie effettivamente apodittica e meramente assertiva di affermazioni omettendo di indicare le fonti probatorie dalle quali origina il convincimento e di svolgere il dovuto apprezzamento in ordine alla inidoneità degli elementi probatori offerti a superare i criteri astratti posti a base dell'accertamento che aveva tratto origine dal processo verbale di constatazione. Con ciò confermando l'apoditticità della motivazione che non ha dato conto nè delle evidenze documentali presenti in atti, nè del possibile utilizzo delle presunzioni che Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 potevano indurre a superare o meno la valutazione indicata dall'ufficio; il giudice dell'appello ha in concreto trascurato che "in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti." (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; n. 26538 del 2017; Cass. n. N. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018); i restanti motivi sono assorbiti nella decisione del motivo in oggetto; la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso
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