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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30072/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

"[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale liquidatore e legalerappresentante della “[OSCURATO:SOCIETA].”avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che hachiesto il rigetto del ricorso presentato in favore della [OSCURATO:SOCIETA].;Letta la memoria difensiva degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito nei ricorsi chiedendo l'annullamento senza rinviodell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 25 settembre 2025, il Tribunale del riesame diMessina, ha rigettato l’appello cautelare proposto nell'interesse di GiuseppeClaudio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore e legale rappresentante dellaEco.[OSCURATO:SOCIETA]. e di legale rappresentante pro-tempore della 4 [OSCURATO:SOCIETA]. dellesuddette società, avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari pressoil Tribunale di Messina, del 14 luglio 2025, che aveva disposto nei confronti dellesocietà 4 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., la misura cautelare del commissariamentogiudiziale per la durata di un anno in relazione agli illeciti amministrativicontestati ai capi 49 (per la 4 [OSCURATO:SOCIETA].) e 50 (per la [OSCURATO:SOCIETA].) dellarubrica di imputazione (relativi all’art. 25-undecies, comma 1, lett. d, e comma2, lett. b, nn. 1 e 2, e lett. f, del d.lgs. n. 231 del 2001), acclarato il reatopresupposto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.2.

Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore e legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., e in qualità di legale rappresentante protempore della 4 [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto separati risorsi a firma dei difensoriavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso proposto in qualità di legale rappresentante pro temporedella 4 [OSCURATO:SOCIETA]., è affidato a quattro motivi.3.1.

Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 45 d.lgs. n. 231 del 2001 e274 cod. proc. pen. legge e il correlato vizio di motivazione, contraddittoria emanifestamente illogica, in relazione e al requisito della attualità e concretezzadel pericolo di reiterazione del reato.Si deduce che, le condotte risalgono al marzo-luglio 2022 e i rapporticommerciali con l'ultimo fornitore sono cessati nel 2023, mentre la misura èstata applicata nel luglio 2025, lasso temporale considerevole che impone unamotivazione rafforzata idonea a dimostrare la persistenza e attualità del pericolo(si cita Sez. 6, n. 24344 del 06/06/2023); ulteriore illogicità e contraddittorietàdella motivazione è resa manifesta da altro provvedimento dello stesso Tribunaleche, con ordinanza del 28 luglio 2025, in relazione alla quale il provvedimentoimpugnato non svolge alcuna argomentazione, aveva escluso la sussistenza delpericolo ed annullato il sequestro preventivo del complesso aziendale,affermando che la società non fosse uno strumento stabile per l'attivitàcriminosa, qualificate le operazioni illecite come una frazione marginale edirrisoria rispetto al volume di affari complessivo.Oltretutto, il provvedimento di sequestro, del 9 maggio 2025, da ultimovalorizzato dal Tribunale a riprova della cattiva gestione dei rifiuti da parte dellasocietà e dunque della ricorrenza del periculum, fa riferimento all'accertamentodi una condotta di natura contravvenzionale e dunque di specie diversa rispettoal delitto posto a fondamento della misura cautelare, tra l'altro anch'essasvalutata nella citata ordinanza del 28 luglio 2025.3.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 15, comma 2, e 45, comma 3,d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto l'ordinanza genetica non contiene l'indicazionedei compiti e dei poteri del commissario.Si deduce che l'art. 45 comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, nello stabilireche in luogo della misura cautelare interdittiva il giudice può nominare uncommissario giudiziale, importa un richiamo normativo, anche nella fasecautelare, della disciplina dettata dall'art. 15, comma 2, stesso d.lgs. cheprevede, in relazione alla sentenza che dispone la prosecuzione, la necessità chesiano indicati i compiti e poteri del commissario.Tale omissione, non può, come assume il Tribunale di Messina,considerassi una mera irregolarità, emendabile con successivo decreto, come ineffetti avvenuto, integrando invece una nullità generale ai sensi dell'art. 178comma 1, lettera c), cod. proc pen, in quanto la stessa lede il diritto diintervento e assistenza dell'ente (si cita Sez. 6, n. 43108 del 22.11.2011).3.3.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 17 e 49 del d.lgs. n. 231 del 2001,in relazione alla omessa attivazione della procedura della sospensione dellamisura e conseguente preclusione all’esercizio di un diritto dell’ente, e il correlatovizio di motivazione, del tutto omessa.Si deduce che la 4 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esplicitamente manifestato lavolontà di adempiere a quanto previsto dall’art. 17 cit., ma il giudice per leindagini preliminari ha completamente ignorato l'istanza, senza alcun tipo dimotivazione, e ha disposto de plano la misura del commissariamento affidando alcommissario la adozione del modello organizzativo, così espropriando la societàdella facoltà di porre in essere autonomamente la condotta riparatoria, colconcreto rischio di precluderle, in sede di merito, la possibilità di evitare lesanzioni interdittive; ne è conseguita la violazione dell'art. 49 d.lgs. n. 231 del2001 la cui ratio è quella di privilegiare le soluzioni collaborative rispetto a quellepuramente afflittive, in coerenza con i principi di proporzionalità e del minimosacrificio necessario che governano il sistema cautelare (si cita Sez. 6, n. 21.830del 09/06/2025).3.4.

Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalitàe gradualità di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 231 del 2001, e il correlato vizio dimotivazione, omessa e illogica, in relazione alla valutazione delle condotteriparatorie dell'ente.Argomenta in proposito che la difesa aveva rappresentato la disponibilitàdell'Ente ad adottare un modello organizzativo e di gestione, che la società si eradotata un nuovo rappresentante legale estraneo ai fatti, segnando un nettodistacco dalla precedente gestione, elementi totalmente svalutati dal Giudice perle indagini preliminari, che ha imposto direttamente la misura più gravosa senzaconsiderare le alternative meno invasive, con motivazione pienamente avallatadal Tribunale del riesame, senza minimamente considerare la marginalità dellecondotte quale accertata dalla prima ordinanza del riesame.

Da cui laconseguente violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità che,pienamente consolidato con riguardo alle misure cautelari reali (si cita Sez, 2, n.11134 del 15/03/2023), deve ritenersi applicabile anche al commissariamentogiudiziale, che parimenti comprime la libertà di iniziativa economica.4.

Il ricorso proposto in qualità liquidatore e legale rappresentante dellaEco.[OSCURATO:SOCIETA]., è affidato a quattro motivi.4.1.

Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 45 d.lgs. n. 231 del 2001 e274 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, contraddittoria emanifestamente illogica, in relazione al requisito della attualità e concretezza delpericolo di reiterazione del reato.Nel riproporre, letteralmente, le medesime questioni e argomentazionisottoposte col primo motivo di ricorso della 4 [OSCURATO:SOCIETA]., soggiunge, che nelcaso in esame, il Tribunale altresì ha completamente ignorato che la [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. si trova in stato di liquidazione, cui consegue, ai sensi dell'art. 2487 e ss.cod. civ., la cessazione dell'attività di impresa ordinaria, per cui è logicamenteimpossibile ipotizzare un pericolo concreto e attuale di reiterazione di reatiambientali o di traffico dei rifiuti essendo venuta meno l'operatività commercialedell'ente; oltretutto l'intervenuta messa in liquidazione è stata valorizzata dallostesso Tribunale con l'ordinanza del 28 luglio 2025, che aveva annullato ilsequestro preventivo, conclusioni diametralmente opposte con le quali ilprovvedimento impugnato non si confronta, incorrendo così nel vizio dicontraddittorietà manifesta; oltre alla violazione di legge laddove non valorizza lostato di liquidazione dell'ente con quanto consegue in termini di incapacitàgiuridica ad operare.4.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 15, comma 2, e 45, comma 3,d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto l'ordinanza genetica non contiene l'indicazionedei compiti e dei poteri del commissario.La censura ripropone in termini di perfetta coincidenza le medesimeargomentazioni sottoposte con il secondo motivo di ricorso della 4 [OSCURATO:SOCIETA]..4.3.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 17 e 49 del d.lgs. n. 231 del 2001,in relazione alla omessa attivazione della procedura della sospensione dellamisura e conseguente preclusione all’esercizio di un diritto dell’ente, e il correlatovizio di motivazione, del tutto omessa.Anche in tal caso sono riproposti, testualmente, i medesimi argomentioggetto dal terzo motivo di ricorso della 4 [OSCURATO:SOCIETA]., con l'ulteriore limitecostituito dal fatto che la manifestazione della volontà di adempiere a quantoprevisto dall’art. 17 cit., non risulta riferita - si veda a pagina 15 del ricorso - allasocietà ricorrente ([OSCURATO:SOCIETA].) ma alla stessa 4 [OSCURATO:SOCIETA]4.4.

Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalitàe gradualità di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 231 del 2001, e il correlato vizio dimotivazione anche in relazione alla disposta misura del commissariamento neiconfronti di una società in liquidazione.Si deduce che, essendo il commissariamento una misura finalizzata agarantire la continuità aziendale, ne discende la intrinseca incompatibilità con lostato di liquidazione, imponendosi una sovrastruttura gestoria del tutto inutile inquanto l'attività è cessata; la misura inoltre appare sproporzionata atteso il ruoloascritto alla [OSCURATO:SOCIETA]., principalmente utilizzata quale veicolo per i pagamentidestinati al coindagato Musarra per operazioni materialmente svolte a favoredella 4 [OSCURATO:SOCIETA]., tanto che che il Tribunale del riesame, nella già citataordinanza del 28 luglio 2025 con cui ha annullato il sequestro dei beni aziendali,aveva rilevato la mancanza di pertinenzialità del complesso aziendale rispetto alreato.

Anche in tal caso, analogamente a quanto argomentato in relazione alquarto motivo della 4 [OSCURATO:SOCIETA].. risulta conseguentemente violato il principio diadeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura.4.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta,ha chiesto di rigettare il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore e legalerappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]".

Quando al primo motivo, rimarcato che, purrisultando l'area in sequestro in relazione ad altri distinti reati ambientali dalmaggio del 2025 ed essendo stata accertata, il 9 maggio 2025, la cattivagestione dei rifiuti da parte nella predetta società e il mancato rispetto delleprescrizioni A.U.A. del dicembre 2022, la [OSCURATO:SOCIETA]., e del vero neppure la 4Trade s.r.l., ha mai adottato un modello di organizzazione e controllo ai sensi deld.lgs. n. 231 del 2001, neanche a seguito di sottoposizione ed interdittivaantimafia, dunque, correttamente, il Tribunale ha valorizzato il sequestro delmaggio 2025, presso l'impianto della 4 [OSCURATO:SOCIETA]., quale dimostrazione di unavera e propria prassi consolidata del tutto indipendente dai rapporti con Musarra.Quanto al secondo motivo, concernente il provvedimento integrativo del giudiceper le indagini preliminari, ha rilevato che le nullità del nostro ordinamento sonotassative e il richiamo dell'art. 45 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'art. 292 cod.proc. pen. non consente di individuare alcuna ipotesi che abbia a che fare con ipoteri del commissario giudiziale nel caso in cui sia intervenuta un'integrazionesuccessiva all'emissione del primo provvedimento; né appare fondata la dedottaconsumazione del proprio potere ad opera del giudice procedente, trattandosi diun istituto a carattere marcatamente operativo, rilevato da ultimo che neppure ladifesa ha indicato in che cosa sia consistita, nella sostanza, la violazione deldiritto di difesa dell'interessato.

Nessuna nullità può poi essere fatta discenderedall'omissione di provvedere al disposto dell'art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001posto che la norma prevede soltanto la facoltà, se del caso, di sospendere lamisura interdittiva; mentre, quanto al dedotto difetto di motivazione sul punto, siè osservato che del vero il Tribunale ha evidenziato trattarsi di una richiestaprematura ed esplorativa, in assenza di un piano concreto per l'eliminazionedelle conseguenze dannose e pericolose del reato a fronte di società che hannooperato illecitamente e pervicacemente per un lungo arco temporale, richiesta disospensione oltretutto formulata nell'ambito dell'interrogatorio preventivodunque ancora prima dell'emissione della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultando lecensure difensive sovrapponibili, sono inammissibili per le ragioni di seguitoesposte.2.

Per una migliore intellezione è necessario premettere una brevericostruzione nella vicenda processuale.2.1.

Il 14 luglio 2025 il giudice per le indagini preliminari di Messinaapplicava misure cautelari personali e reali nei confronti di vari soggetti, tra cuiGregory [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori formalie di fatto della 4 [OSCURATO:SOCIETA]., per i reati di associazione a delinquere finalizzataalla commissione di reati connessi al traffico illecito di rifiuti e per il reato fine dicui all’art. 452- quaterdecies, cod. pen.2.2.

Con lo stesso provvedimento il G.i.p. (pag. da 113 a 116), ai sensidegli artt. 15 e 45 del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al correlato illecito dicui all'art 25- undecies, comma 1, lett. d) e comma 2, lettera b) nn. 1 e 2, e lett.f) stesso d.lgs., disponeva la misura del commissariamento giudiziale per ladurata di un anno nei confronti delle società 4 [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 49) e [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. (capo 50), ritenendo sussistente il fumus della responsabilitàamministrativa della società in relazione agli illeciti contestati, oltre che l'attualitàdel pericolo di reiterazione di illeciti in materia ambientale, anche per interpostapersona, atteso, che nessuna delle due società, nonostante la disponibilitàmanifestata a realizzare gli adempimenti di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 231 del2001 in funzione riparativa, di fatto, era al momento dotata di modelli idonei aprevenire reati della stessa specie di quelli verificatisi, pericolo, quanto alla 4Trade s.r.l., reso altresì manifesto dalla circostanza che l'impianto di stoccaggiodei rifiuti metallici fosse sottoposto a sequestro anche in forza di provvedimentoemesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Catania e che fosse ancora in corso diautorizzazione lo smaltimento dei rifiuti presenti all'interno dello stabilimento.2.3.

Dopo il provvedimento del G.i.p., e prima dell’appello cautelareavverso la misura del commissariamento, il Tribunale del riesame, su istanza dellegale rappresentante delle due società [OSCURATO:PERSONA], conordinanza del 16 luglio 2025, depositata il 28 luglio 2025, annullava il sequestropreventivo interdittivo dell’intero complesso aziendale: rigettate le doglianze inordine alla sussistenza del fumus del reato di traffico illecito di rifiuti incontestazione, che emergeva dal corposo materiale investigativo, tra cui ilcopioso ed esplicito materiale intercettivo, compendiato nell'informativaconclusiva, focalizzata su un lungo periodo di indagine che aveva preso l'avviocol sequestro del 25 novembre 2021 nei confronti di altra società, di fatto gestitadal Musarra, a capo di un'organizzazione criminosa alimentata dallacollaborazione di società aventi in gestione impianti di raccolta e trasformazionedi rottami metallici ([OSCURATO:SOCIETA].) ovvero esercenti commercio all'ingrosso dirottami (4 [OSCURATO:SOCIETA].), dovevano invece ritenersi fondate quelle inerenti ilpericulum in mora, con riferimento alla 4 [OSCURATO:SOCIETA]., il compendio investigativonon offrendo elementi per concludere che la stessa sia stata utilizzata comeschermo per la realizzazione di un sistema illecito, anche atteso che il valoreeconomico delle tonnellate di rifiuti conferite all'impianto dal Musarrarappresentava una fazione marginale rispetto al volume d'affari della società, conriguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziato che nessun rapporto di pertinenzialitàlegava il complesso aziendale alle condotte illecite in contestazione.2.4.

L'8 agosto 2025, il G.i.p., su istanza del Commissario giudiziale, ilquale rappresentava il fatto che nel frattempo fossero stati nominati nuovi organigestori delle società non gravati da interdizioni specifiche e allo stato idonei allagestione aziendale, premessa la necessità di tale intervento avuta nozione dellespecifiche attività dell'ente e degli ulteriori aspetti che potevano essere vagliatisolo a seguito della esecuzione della misura e dei primi contatti del commissariocon i vertici della società, provvedeva a integrare il proprio precedente decretoprecisando gli esatti compiti e poteri del Commissario individuandolispecificamente in un'attività di vigilanza, controllo e impulso, all'occorrenza conpoteri sostitutivi e di gestione diretta.3.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché proposto oltre i casiconsentiti dalla legge.3.1.

Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelarireali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delleSezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli,Rv. 269656-01).

Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, purconsentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchésprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata el’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013,Gabriele, Rv. 254893-01).Non può pertanto essere proposta come violazione della legge,sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dalTribunale per fondare la decisione di rigetto dell'appello cautelare.La medesima disciplina, per via del richiamo dell'art. 52 d.lgs. n. 231 del2001 agli articoli 322 bis e 325 cod. proc. pen., e di quanto specificamentedisposto al comma 2 dell’art. 52 cit., si applica all'appello contro tutti iprovvedimenti in materia di misure cautelari previste da siffatto decretolegislativo.3.2.

Premesso che, al di là del titoletto, non risulta individuata alcunaspecifica violazione delle norme indicate, deve, pertanto, essere escluso che - afronte dell'approfondita valutazione, operata nel caso in esame, nella qualevengono evidenziati, alle pagine 14 e 15 dell'ordinanza impugnata, specificielementi indicativi del pericolo concreto di commissione di illeciti della stessaindole di quello per cui si procede, costituiti in particolare dallo stato di fatto deiluoghi ove l'attività della 4 [OSCURATO:SOCIETA]. insiste, come rilevato all'attodell'esecuzione del sequestro preventivo e dal pregresso decreto di sequestrodall'area di 5600 mq. e dei mezzi ivi esistenti, compresi i due impianti difrantumazione rifiuti, disposto dal G.i.p. di Catania in relazione ad altri reatiambientali, emerso all'atto dell'insediamento dell'amministratore giudiziario, edal precedente sopralluogo del 9 maggio 2025, da quale risultava,complessivamente, lo svolgimento di un'attività lavorativa assolutamenteimprontata al mancato rispetto della normativa ambientale, rispetto alla qualenessuna incidenza poteva assumere la pregressa interruzione dei rapporti colMusarra - in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilodell'omessa o mancante motivazione, posto che il giudice dell'appello cautelareha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà oincompletezza.Ricorre, invece, nel caso concreto, un'ampia considerazione deglielementi allegati dalla difesa in relazione all'attualità e concretezza del pericoloche vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (25-undecies, comma 1, lett. d- e comma 2, lettera b- nn. 1 e 2, e lett. f- d.lgs. n.231 del 2001), anche in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., i compendi aziendaliessendo stati utilizzati dai membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] come un'unica realtàeconomica; escluso da ultimo che la nomina, necessitata ai sensi dell'art. 38 deld.lgs. n. 231 del 2001, di un legale rappresentante terzo - l’appellante GiuseppeClaudio [OSCURATO:PERSONA] - possa di per sé escludere l'attualità del pericolo,considerato che, da ultimo il 21 luglio 2025, all'atto del dissequestro delcompendio aziendale e della contestuale immissione in possesso del Commissariogiudiziale, l'indagato [OSCURATO:PERSONA], a riprova della perdurante ingerenza deimembri della famiglia nelle vicende societarie, presenziava alle operazioniunitamente al nuovo rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA].3.3.

Né, d’altro canto, la tenuta logica o la coerenza della motivazione diun provvedimento giudiziario può essere scrutinata sulla scorta di altroprovvedimento, quand’anche pronunciato dallo stesso collegio in altroprocedimento.Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio consistente nellacontraddittorietà della motivazione desumibile dalla diversa valutazione operatain due distinti provvedimenti o dal contrasto con altre decisioni, anche dellostesso magistrato, non rientrando tra i vizi di legittimità previsti dall'art. 606 cod.proc. pen., che perciò non può essere presa in considerazione, tanto più se siconsidera che la valutazione deve essere fondata sugli elementi acquisiti che, inciascun procedimento, possono anche essere diversi (per una affermazione delprincipio si vedano Sez. 3, Sentenza n. 15987 del 06/03/2013, Rv. 255417 - 01;Sez. 6, Sentenza n. 25703 del 23/05/2003, Rv. 226047 - 01, secondo la qualeosta alla rilevabilità il dettato dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen., che pone lacondizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato; Sez. 1, n.3658 del 27/09/1993, Rv. 195561 - 01).4.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.4.1.

Rileva il Collegio, in accordo con quanto affermato dalle SezioniUnite (Sez.

U, Sentenza n. 51515 del 27/09/2018, Rv. 273935 - 01- 02), che ladisciplina cautelare prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001, prevede un sistema di231 del 2001, che persegue la finalità di contemperare la soddisfazione delleesigenze cautelari con le rilevanti ricadute, sul piano economico-imprenditorialeed occupazionale, derivanti dall'applicazione anche temporanea delle misureinterdittive, incidenti sulle capacità economiche di società inserite nel contestoproduttivo.

Tale disciplina garantisce non solo finalità direttamente difensive, maconsente altresì al giudice di graduare la misura interdittiva adottata, nell'otticadi una inedita dinamica cautelare, permeabile rispetto all'adozione di condotteriparatorie, quale la scelta dell'ente di dotarsi di uno strumento organizzativo ingrado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte dellasocietà.Da tali principi discende pertanto, quale corollario necessario, quellosecondo cui il G.i.p. che ha disposto la misura, e successivamente il giudiceprocedente, non si spogliano affatto del potere di intervenire sul dispostocommissariamento, stabilendone le regole di ingaggio a seconda delle necessitàcontingenti.4.2.

In quest'ottica si inserisce il provvedimento dell’8 agosto 2025,indiretto bersaglio della censura difensiva che, a partire dallo stesso, argomental'incolmabile lacuna del provvedimento genetico impugnato, per non avereadeguatamente indicato i poteri del Commissario, con la conseguente nullità.Tuttavia il ricorrente, nel rimarcare la patologia dell'ordinanza geneticanon si confronta affatto con l'esatto contenuto del provvedimento dell'8 agosto2025, quale riportato al § 2.4., che invece costituisce una chiara applicazione deiprincipi sopra richiamati, essendo lo stesso intervenuto, su sollecitazione delCommissario, in un momento immediatamente successivo all'esecuzione dellamisura e anche alla nomina da parte della proprietà, di nuovi organi gestori,proprio al fine di adattare, nel descritto contesto dinamico, i poteri diquest'ultimo alla nuova situazione; quello emesso dal G.i.p. non costituivapertanto la mera integrazione di un provvedimento carente bensì un fisiologicoadattamento fondato su nuovi e diversi elementi.

Del resto, dalla letturadell'ordinanza genetica, a pagina 115, risulta che i poteri del Commissario erano,seppur sinteticamente, previsti e individuati nell'attivazione dei modelli dicontrollo e organizzazione, la cui radicale carenza era stata rilevata.4.3.

In disparte il fatto che non risulta minimamente allegato in che cosasarebbe consistita la violazione del diritto di intervento e assistenza dell'ente,fermo il principio di tassatività delle nullità, non appare del resto configurabilealcuna violazione delle prerogative difensive, la società ricorrente ben potendo,ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 231 del 2001, che prevede la possibilità per l'ente diproporre appello contro “tutti i provvedimenti” in materia di misure cautelari,autonomamente impugnare il nuovo provvedimento integrativo.5.

Il terzo motivo è generico oltre che manifestamente infondato.5.1.

Il Tribunale ha adeguatamente motivato il diniego della sospensiva.Nel confutare il corrispondente motivo d'appello, ha rilevato l'erroreprospettico della censura difensiva, che configurava la procedura di sospensionedelle misure cautelari per l'ipotesi in cui l'ente chieda di poter realizzare lecondotte riparative di cui all'art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001, come un dirittopotestativo e non già un istituto oggetto della necessaria delibazione del giudiceprocedente, e ribadito la correttezza della motivazione offerta dal G.i.p. in ordineal fatto che si trattasse di una richiesta anticipata, avanzata addirittura in sede diinterrogatorio, prematura ed esplorativa non accompagnata da alcuna specificaconseguenze dannose o pericolose.Il ricorrente, tuttavia, senza formulare una critica specifica di talimotivazioni e soprattutto senza individuare alcuna violazione di legge, hariproposto la medesima censura.5.2.

Ed invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivinon specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragionigià esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultanocarenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n.23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012,Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez.4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945 - 01).6.

Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità.Analogamente a quanto già rilevato con riguardo al primo motivo diricorso, fatta applicazione dei principi esposti al § 3.1., rileva il Collegio che al dilà del titoletto risulta dedotto un puro vizio di motivazione, nel caso in esamenon apparente né assente, oltretutto pretendendosi da questa Corte di legittimitàuna inammissibile rivalutazione di elementi già valutati e considerati dai duegiudici di merito, al fine di farne discendere il difetto di proporzionalità delladisposta misura del commissariamento, peraltro già gradata rispetto alle piùgravi sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001richiamato dall'art. 45 stesso d.lgs. (Sez. 6, Sentenza n. 40563 del 28/06/2022,Rv. 283985 - 02).7.

Da ultimo rileva il Collegio, con specifico riguardo al ricorso avanzatoper conto della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che alla inammissibilità dei motivicome sopra illustrata si aggiunge altresì la inammissibilità del ricorso per esserestato presentato da un soggetto non legittimato.Va rimarcato in tal senso che la legittimazione all'impugnazione spettaall'amministratore ovvero al liquidatore non già dal momento della sua nominama dalla data della iscrizione della nomina stessa nel registro delle imprese, percui la procura speciale rilasciata dal liquidatore prima dell'iscrizione della messain liquidazione, o comunque prima della iscrizione del nuovo liquidatore, èinvalida ed è inammissibile il ricorso per Cassazione cui quella procura accede(Sez. 5, n. 48114 del 26/10/2023, Rv. 285488 - 01; Sez. 2, Civile, n. 18124 del26/07/2013, Rv. 627303 - 01; Sez. 1, Civile, n. 13746 del 18/09/2003 (Rv.566940 - 01).Ebbene, esaminati gli atti e i documenti allegati al ricorso, non risultache la nomina del nuovo liquidatore [OSCURATO:PERSONA],oltre che deliberatadall'assemblea del 26 del 2025 (peraltro con unico socio e tenuta con viatelematica), sia stata iscritta nel registro delle imprese, tanto più che si tratta diuna nomina fatta a ridosso del rilascio della procura.8.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spesedel procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che le ricorrenti versino la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
"[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale liquidatore e legalerappresentante della “[OSCURATO:SOCIETA].”avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che hachiesto il rigetto del ricorso presentato in favore della [OSCURATO:SOCIETA].;Letta la memoria difensiva degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito nei ricorsi chiedendo l'annullamento senza rinviodell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 25 settembre 2025, il Tribunale del riesame diMessina, ha rigettato l’appello cautelare proposto nell'interesse di GiuseppeClaudio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore e legale rappresentante dellaEco.[OSCURATO:SOCIETA]. e di legale rappresentante pro-tempore della 4 [OSCURATO:SOCIETA]. dellesuddette società, avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari pressoil Tribunale di Messina, del 14 luglio 2025, che aveva disposto nei confronti dellesocietà 4 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., la misura cautelare del commissariamentogiudiziale per la durata di un anno in relazione agli illeciti amministrativicontestati ai capi 49 (per la 4 [OSCURATO:SOCIETA].) e 50 (per la [OSCURATO:SOCIETA].) dellarubrica di imputazione (relativi all’art. 25-undecies, comma 1, lett. d, e comma2, lett. b, nn. 1 e 2, e lett. f, del d.lgs. n. 231 del 2001), acclarato il reatopresupposto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore e legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., e in qualità di legale rappresentante protempore della 4 [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto separati risorsi a firma dei difensoriavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso proposto in qualità di legale rappresentante pro temporedella 4 [OSCURATO:SOCIETA]., è affidato a quattro motivi.3.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 45 d.lgs. n. 231 del 2001 e274 cod. proc. pen. legge e il correlato vizio di motivazione, contraddittoria emanifestamente illogica, in relazione e al requisito della attualità e concretezzadel pericolo di reiterazione del reato.Si deduce che, le condotte risalgono al marzo-luglio 2022 e i rapporticommerciali con l'ultimo fornitore sono cessati nel 2023, mentre la misura èstata applicata nel luglio 2025, lasso temporale considerevole che impone unamotivazione rafforzata idonea a dimostrare la persistenza e attualità del pericolo(si cita Sez. 6, n. 24344 del 06/06/2023); ulteriore illogicità e contraddittorietàdella motivazione è resa manifesta da altro provvedimento dello stesso Tribunaleche, con ordinanza del 28 luglio 2025, in relazione alla quale il provvedimentoimpugnato non svolge alcuna argomentazione, aveva escluso la sussistenza delpericolo ed annullato il sequestro preventivo del complesso aziendale,affermando che la società non fosse uno strumento stabile per l'attivitàcriminosa, qualificate le operazioni illecite come una frazione marginale edirrisoria rispetto al volume di affari complessivo.Oltretutto, il provvedimento di sequestro, del 9 maggio 2025, da ultimovalorizzato dal Tribunale a riprova della cattiva gestione dei rifiuti da parte dellasocietà e dunque della ricorrenza del periculum, fa riferimento all'accertamentodi una condotta di natura contravvenzionale e dunque di specie diversa rispettoal delitto posto a fondamento della misura cautelare, tra l'altro anch'essasvalutata nella citata ordinanza del 28 luglio 2025.3.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 15, comma 2, e 45, comma 3,d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto l'ordinanza genetica non contiene l'indicazionedei compiti e dei poteri del commissario.Si deduce che l'art. 45 comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, nello stabilireche in luogo della misura cautelare interdittiva il giudice può nominare uncommissario giudiziale, importa un richiamo normativo, anche nella fasecautelare, della disciplina dettata dall'art. 15, comma 2, stesso d.lgs. cheprevede, in relazione alla sentenza che dispone la prosecuzione, la necessità chesiano indicati i compiti e poteri del commissario.Tale omissione, non può, come assume il Tribunale di Messina,considerassi una mera irregolarità, emendabile con successivo decreto, come ineffetti avvenuto, integrando invece una nullità generale ai sensi dell'art. 178comma 1, lettera c), cod. proc pen, in quanto la stessa lede il diritto diintervento e assistenza dell'ente (si cita Sez. 6, n. 43108 del 22.11.2011).3.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 17 e 49 del d.lgs. n. 231 del 2001,in relazione alla omessa attivazione della procedura della sospensione dellamisura e conseguente preclusione all’esercizio di un diritto dell’ente, e il correlatovizio di motivazione, del tutto omessa.Si deduce che la 4 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esplicitamente manifestato lavolontà di adempiere a quanto previsto dall’art. 17 cit., ma il giudice per leindagini preliminari ha completamente ignorato l'istanza, senza alcun tipo dimotivazione, e ha disposto de plano la misura del commissariamento affidando alcommissario la adozione del modello organizzativo, così espropriando la societàdella facoltà di porre in essere autonomamente la condotta riparatoria, colconcreto rischio di precluderle, in sede di merito, la possibilità di evitare lesanzioni interdittive; ne è conseguita la violazione dell'art. 49 d.lgs. n. 231 del2001 la cui ratio è quella di privilegiare le soluzioni collaborative rispetto a quellepuramente afflittive, in coerenza con i principi di proporzionalità e del minimosacrificio necessario che governano il sistema cautelare (si cita Sez. 6, n. 21.830del 09/06/2025).3.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalitàe gradualità di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 231 del 2001, e il correlato vizio dimotivazione, omessa e illogica, in relazione alla valutazione delle condotteriparatorie dell'ente.Argomenta in proposito che la difesa aveva rappresentato la disponibilitàdell'Ente ad adottare un modello organizzativo e di gestione, che la società si eradotata un nuovo rappresentante legale estraneo ai fatti, segnando un nettodistacco dalla precedente gestione, elementi totalmente svalutati dal Giudice perle indagini preliminari, che ha imposto direttamente la misura più gravosa senzaconsiderare le alternative meno invasive, con motivazione pienamente avallatadal Tribunale del riesame, senza minimamente considerare la marginalità dellecondotte quale accertata dalla prima ordinanza del riesame. Da cui laconseguente violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità che,pienamente consolidato con riguardo alle misure cautelari reali (si cita Sez, 2, n.11134 del 15/03/2023), deve ritenersi applicabile anche al commissariamentogiudiziale, che parimenti comprime la libertà di iniziativa economica.4. Il ricorso proposto in qualità liquidatore e legale rappresentante dellaEco.[OSCURATO:SOCIETA]., è affidato a quattro motivi.4.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 45 d.lgs. n. 231 del 2001 e274 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, contraddittoria emanifestamente illogica, in relazione al requisito della attualità e concretezza delpericolo di reiterazione del reato.Nel riproporre, letteralmente, le medesime questioni e argomentazionisottoposte col primo motivo di ricorso della 4 [OSCURATO:SOCIETA]., soggiunge, che nelcaso in esame, il Tribunale altresì ha completamente ignorato che la [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. si trova in stato di liquidazione, cui consegue, ai sensi dell'art. 2487 e ss.cod. civ., la cessazione dell'attività di impresa ordinaria, per cui è logicamenteimpossibile ipotizzare un pericolo concreto e attuale di reiterazione di reatiambientali o di traffico dei rifiuti essendo venuta meno l'operatività commercialedell'ente; oltretutto l'intervenuta messa in liquidazione è stata valorizzata dallostesso Tribunale con l'ordinanza del 28 luglio 2025, che aveva annullato ilsequestro preventivo, conclusioni diametralmente opposte con le quali ilprovvedimento impugnato non si confronta, incorrendo così nel vizio dicontraddittorietà manifesta; oltre alla violazione di legge laddove non valorizza lostato di liquidazione dell'ente con quanto consegue in termini di incapacitàgiuridica ad operare.4.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 15, comma 2, e 45, comma 3,d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto l'ordinanza genetica non contiene l'indicazionedei compiti e dei poteri del commissario.La censura ripropone in termini di perfetta coincidenza le medesimeargomentazioni sottoposte con il secondo motivo di ricorso della 4 [OSCURATO:SOCIETA]..4.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 17 e 49 del d.lgs. n. 231 del 2001,in relazione alla omessa attivazione della procedura della sospensione dellamisura e conseguente preclusione all’esercizio di un diritto dell’ente, e il correlatovizio di motivazione, del tutto omessa.Anche in tal caso sono riproposti, testualmente, i medesimi argomentioggetto dal terzo motivo di ricorso della 4 [OSCURATO:SOCIETA]., con l'ulteriore limitecostituito dal fatto che la manifestazione della volontà di adempiere a quantoprevisto dall’art. 17 cit., non risulta riferita - si veda a pagina 15 del ricorso - allasocietà ricorrente ([OSCURATO:SOCIETA].) ma alla stessa 4 [OSCURATO:SOCIETA]4.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalitàe gradualità di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 231 del 2001, e il correlato vizio dimotivazione anche in relazione alla disposta misura del commissariamento neiconfronti di una società in liquidazione.Si deduce che, essendo il commissariamento una misura finalizzata agarantire la continuità aziendale, ne discende la intrinseca incompatibilità con lostato di liquidazione, imponendosi una sovrastruttura gestoria del tutto inutile inquanto l'attività è cessata; la misura inoltre appare sproporzionata atteso il ruoloascritto alla [OSCURATO:SOCIETA]., principalmente utilizzata quale veicolo per i pagamentidestinati al coindagato Musarra per operazioni materialmente svolte a favoredella 4 [OSCURATO:SOCIETA]., tanto che che il Tribunale del riesame, nella già citataordinanza del 28 luglio 2025 con cui ha annullato il sequestro dei beni aziendali,aveva rilevato la mancanza di pertinenzialità del complesso aziendale rispetto alreato. Anche in tal caso, analogamente a quanto argomentato in relazione alquarto motivo della 4 [OSCURATO:SOCIETA].. risulta conseguentemente violato il principio diadeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura.4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta,ha chiesto di rigettare il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore e legalerappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]". Quando al primo motivo, rimarcato che, purrisultando l'area in sequestro in relazione ad altri distinti reati ambientali dalmaggio del 2025 ed essendo stata accertata, il 9 maggio 2025, la cattivagestione dei rifiuti da parte nella predetta società e il mancato rispetto delleprescrizioni A.U.A. del dicembre 2022, la [OSCURATO:SOCIETA]., e del vero neppure la 4Trade s.r.l., ha mai adottato un modello di organizzazione e controllo ai sensi deld.lgs. n. 231 del 2001, neanche a seguito di sottoposizione ed interdittivaantimafia, dunque, correttamente, il Tribunale ha valorizzato il sequestro delmaggio 2025, presso l'impianto della 4 [OSCURATO:SOCIETA]., quale dimostrazione di unavera e propria prassi consolidata del tutto indipendente dai rapporti con Musarra.Quanto al secondo motivo, concernente il provvedimento integrativo del giudiceper le indagini preliminari, ha rilevato che le nullità del nostro ordinamento sonotassative e il richiamo dell'art. 45 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'art. 292 cod.proc. pen. non consente di individuare alcuna ipotesi che abbia a che fare con ipoteri del commissario giudiziale nel caso in cui sia intervenuta un'integrazionesuccessiva all'emissione del primo provvedimento; né appare fondata la dedottaconsumazione del proprio potere ad opera del giudice procedente, trattandosi diun istituto a carattere marcatamente operativo, rilevato da ultimo che neppure ladifesa ha indicato in che cosa sia consistita, nella sostanza, la violazione deldiritto di difesa dell'interessato. Nessuna nullità può poi essere fatta discenderedall'omissione di provvedere al disposto dell'art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001posto che la norma prevede soltanto la facoltà, se del caso, di sospendere lamisura interdittiva; mentre, quanto al dedotto difetto di motivazione sul punto, siè osservato che del vero il Tribunale ha evidenziato trattarsi di una richiestaprematura ed esplorativa, in assenza di un piano concreto per l'eliminazionedelle conseguenze dannose e pericolose del reato a fronte di società che hannooperato illecitamente e pervicacemente per un lungo arco temporale, richiesta disospensione oltretutto formulata nell'ambito dell'interrogatorio preventivodunque ancora prima dell'emissione della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultando lecensure difensive sovrapponibili, sono inammissibili per le ragioni di seguitoesposte.2. Per una migliore intellezione è necessario premettere una brevericostruzione nella vicenda processuale.2.1. Il 14 luglio 2025 il giudice per le indagini preliminari di Messinaapplicava misure cautelari personali e reali nei confronti di vari soggetti, tra cuiGregory [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori formalie di fatto della 4 [OSCURATO:SOCIETA]., per i reati di associazione a delinquere finalizzataalla commissione di reati connessi al traffico illecito di rifiuti e per il reato fine dicui all’art. 452- quaterdecies, cod. pen.2.2. Con lo stesso provvedimento il G.i.p. (pag. da 113 a 116), ai sensidegli artt. 15 e 45 del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al correlato illecito dicui all'art 25- undecies, comma 1, lett. d) e comma 2, lettera b) nn. 1 e 2, e lett.f) stesso d.lgs., disponeva la misura del commissariamento giudiziale per ladurata di un anno nei confronti delle società 4 [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 49) e [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. (capo 50), ritenendo sussistente il fumus della responsabilitàamministrativa della società in relazione agli illeciti contestati, oltre che l'attualitàdel pericolo di reiterazione di illeciti in materia ambientale, anche per interpostapersona, atteso, che nessuna delle due società, nonostante la disponibilitàmanifestata a realizzare gli adempimenti di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 231 del2001 in funzione riparativa, di fatto, era al momento dotata di modelli idonei aprevenire reati della stessa specie di quelli verificatisi, pericolo, quanto alla 4Trade s.r.l., reso altresì manifesto dalla circostanza che l'impianto di stoccaggiodei rifiuti metallici fosse sottoposto a sequestro anche in forza di provvedimentoemesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Catania e che fosse ancora in corso diautorizzazione lo smaltimento dei rifiuti presenti all'interno dello stabilimento.2.3. Dopo il provvedimento del G.i.p., e prima dell’appello cautelareavverso la misura del commissariamento, il Tribunale del riesame, su istanza dellegale rappresentante delle due società [OSCURATO:PERSONA], conordinanza del 16 luglio 2025, depositata il 28 luglio 2025, annullava il sequestropreventivo interdittivo dell’intero complesso aziendale: rigettate le doglianze inordine alla sussistenza del fumus del reato di traffico illecito di rifiuti incontestazione, che emergeva dal corposo materiale investigativo, tra cui ilcopioso ed esplicito materiale intercettivo, compendiato nell'informativaconclusiva, focalizzata su un lungo periodo di indagine che aveva preso l'avviocol sequestro del 25 novembre 2021 nei confronti di altra società, di fatto gestitadal Musarra, a capo di un'organizzazione criminosa alimentata dallacollaborazione di società aventi in gestione impianti di raccolta e trasformazionedi rottami metallici ([OSCURATO:SOCIETA].) ovvero esercenti commercio all'ingrosso dirottami (4 [OSCURATO:SOCIETA].), dovevano invece ritenersi fondate quelle inerenti ilpericulum in mora, con riferimento alla 4 [OSCURATO:SOCIETA]., il compendio investigativonon offrendo elementi per concludere che la stessa sia stata utilizzata comeschermo per la realizzazione di un sistema illecito, anche atteso che il valoreeconomico delle tonnellate di rifiuti conferite all'impianto dal Musarrarappresentava una fazione marginale rispetto al volume d'affari della società, conriguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziato che nessun rapporto di pertinenzialitàlegava il complesso aziendale alle condotte illecite in contestazione.2.4. L'8 agosto 2025, il G.i.p., su istanza del Commissario giudiziale, ilquale rappresentava il fatto che nel frattempo fossero stati nominati nuovi organigestori delle società non gravati da interdizioni specifiche e allo stato idonei allagestione aziendale, premessa la necessità di tale intervento avuta nozione dellespecifiche attività dell'ente e degli ulteriori aspetti che potevano essere vagliatisolo a seguito della esecuzione della misura e dei primi contatti del commissariocon i vertici della società, provvedeva a integrare il proprio precedente decretoprecisando gli esatti compiti e poteri del Commissario individuandolispecificamente in un'attività di vigilanza, controllo e impulso, all'occorrenza conpoteri sostitutivi e di gestione diretta.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché proposto oltre i casiconsentiti dalla legge.3.1. Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelarireali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delleSezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli,Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, purconsentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchésprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata el’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013,Gabriele, Rv. 254893-01).Non può pertanto essere proposta come violazione della legge,sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dalTribunale per fondare la decisione di rigetto dell'appello cautelare.La medesima disciplina, per via del richiamo dell'art. 52 d.lgs. n. 231 del2001 agli articoli 322 bis e 325 cod. proc. pen., e di quanto specificamentedisposto al comma 2 dell’art. 52 cit., si applica all'appello contro tutti iprovvedimenti in materia di misure cautelari previste da siffatto decretolegislativo.3.2. Premesso che, al di là del titoletto, non risulta individuata alcunaspecifica violazione delle norme indicate, deve, pertanto, essere escluso che - afronte dell'approfondita valutazione, operata nel caso in esame, nella qualevengono evidenziati, alle pagine 14 e 15 dell'ordinanza impugnata, specificielementi indicativi del pericolo concreto di commissione di illeciti della stessaindole di quello per cui si procede, costituiti in particolare dallo stato di fatto deiluoghi ove l'attività della 4 [OSCURATO:SOCIETA]. insiste, come rilevato all'attodell'esecuzione del sequestro preventivo e dal pregresso decreto di sequestrodall'area di 5600 mq. e dei mezzi ivi esistenti, compresi i due impianti difrantumazione rifiuti, disposto dal G.i.p. di Catania in relazione ad altri reatiambientali, emerso all'atto dell'insediamento dell'amministratore giudiziario, edal precedente sopralluogo del 9 maggio 2025, da quale risultava,complessivamente, lo svolgimento di un'attività lavorativa assolutamenteimprontata al mancato rispetto della normativa ambientale, rispetto alla qualenessuna incidenza poteva assumere la pregressa interruzione dei rapporti colMusarra - in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilodell'omessa o mancante motivazione, posto che il giudice dell'appello cautelareha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà oincompletezza.Ricorre, invece, nel caso concreto, un'ampia considerazione deglielementi allegati dalla difesa in relazione all'attualità e concretezza del pericoloche vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (25-undecies, comma 1, lett. d- e comma 2, lettera b- nn. 1 e 2, e lett. f- d.lgs. n.231 del 2001), anche in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., i compendi aziendaliessendo stati utilizzati dai membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] come un'unica realtàeconomica; escluso da ultimo che la nomina, necessitata ai sensi dell'art. 38 deld.lgs. n. 231 del 2001, di un legale rappresentante terzo - l’appellante GiuseppeClaudio [OSCURATO:PERSONA] - possa di per sé escludere l'attualità del pericolo,considerato che, da ultimo il 21 luglio 2025, all'atto del dissequestro delcompendio aziendale e della contestuale immissione in possesso del Commissariogiudiziale, l'indagato [OSCURATO:PERSONA], a riprova della perdurante ingerenza deimembri della famiglia nelle vicende societarie, presenziava alle operazioniunitamente al nuovo rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA].3.3. Né, d’altro canto, la tenuta logica o la coerenza della motivazione diun provvedimento giudiziario può essere scrutinata sulla scorta di altroprovvedimento, quand’anche pronunciato dallo stesso collegio in altroprocedimento.Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio consistente nellacontraddittorietà della motivazione desumibile dalla diversa valutazione operatain due distinti provvedimenti o dal contrasto con altre decisioni, anche dellostesso magistrato, non rientrando tra i vizi di legittimità previsti dall'art. 606 cod.proc. pen., che perciò non può essere presa in considerazione, tanto più se siconsidera che la valutazione deve essere fondata sugli elementi acquisiti che, inciascun procedimento, possono anche essere diversi (per una affermazione delprincipio si vedano Sez. 3, Sentenza n. 15987 del 06/03/2013, Rv. 255417 - 01;Sez. 6, Sentenza n. 25703 del 23/05/2003, Rv. 226047 - 01, secondo la qualeosta alla rilevabilità il dettato dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen., che pone lacondizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato; Sez. 1, n.3658 del 27/09/1993, Rv. 195561 - 01).4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.4.1. Rileva il Collegio, in accordo con quanto affermato dalle SezioniUnite (Sez. U, Sentenza n. 51515 del 27/09/2018, Rv. 273935 - 01- 02), che ladisciplina cautelare prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001, prevede un sistema di231 del 2001, che persegue la finalità di contemperare la soddisfazione delleesigenze cautelari con le rilevanti ricadute, sul piano economico-imprenditorialeed occupazionale, derivanti dall'applicazione anche temporanea delle misureinterdittive, incidenti sulle capacità economiche di società inserite nel contestoproduttivo. Tale disciplina garantisce non solo finalità direttamente difensive, maconsente altresì al giudice di graduare la misura interdittiva adottata, nell'otticadi una inedita dinamica cautelare, permeabile rispetto all'adozione di condotteriparatorie, quale la scelta dell'ente di dotarsi di uno strumento organizzativo ingrado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte dellasocietà.Da tali principi discende pertanto, quale corollario necessario, quellosecondo cui il G.i.p. che ha disposto la misura, e successivamente il giudiceprocedente, non si spogliano affatto del potere di intervenire sul dispostocommissariamento, stabilendone le regole di ingaggio a seconda delle necessitàcontingenti.4.2. In quest'ottica si inserisce il provvedimento dell’8 agosto 2025,indiretto bersaglio della censura difensiva che, a partire dallo stesso, argomental'incolmabile lacuna del provvedimento genetico impugnato, per non avereadeguatamente indicato i poteri del Commissario, con la conseguente nullità.Tuttavia il ricorrente, nel rimarcare la patologia dell'ordinanza geneticanon si confronta affatto con l'esatto contenuto del provvedimento dell'8 agosto2025, quale riportato al § 2.4., che invece costituisce una chiara applicazione deiprincipi sopra richiamati, essendo lo stesso intervenuto, su sollecitazione delCommissario, in un momento immediatamente successivo all'esecuzione dellamisura e anche alla nomina da parte della proprietà, di nuovi organi gestori,proprio al fine di adattare, nel descritto contesto dinamico, i poteri diquest'ultimo alla nuova situazione; quello emesso dal G.i.p. non costituivapertanto la mera integrazione di un provvedimento carente bensì un fisiologicoadattamento fondato su nuovi e diversi elementi. Del resto, dalla letturadell'ordinanza genetica, a pagina 115, risulta che i poteri del Commissario erano,seppur sinteticamente, previsti e individuati nell'attivazione dei modelli dicontrollo e organizzazione, la cui radicale carenza era stata rilevata.4.3. In disparte il fatto che non risulta minimamente allegato in che cosasarebbe consistita la violazione del diritto di intervento e assistenza dell'ente,fermo il principio di tassatività delle nullità, non appare del resto configurabilealcuna violazione delle prerogative difensive, la società ricorrente ben potendo,ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 231 del 2001, che prevede la possibilità per l'ente diproporre appello contro “tutti i provvedimenti” in materia di misure cautelari,autonomamente impugnare il nuovo provvedimento integrativo.5. Il terzo motivo è generico oltre che manifestamente infondato.5.1. Il Tribunale ha adeguatamente motivato il diniego della sospensiva.Nel confutare il corrispondente motivo d'appello, ha rilevato l'erroreprospettico della censura difensiva, che configurava la procedura di sospensionedelle misure cautelari per l'ipotesi in cui l'ente chieda di poter realizzare lecondotte riparative di cui all'art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001, come un dirittopotestativo e non già un istituto oggetto della necessaria delibazione del giudiceprocedente, e ribadito la correttezza della motivazione offerta dal G.i.p. in ordineal fatto che si trattasse di una richiesta anticipata, avanzata addirittura in sede diinterrogatorio, prematura ed esplorativa non accompagnata da alcuna specificaconseguenze dannose o pericolose.Il ricorrente, tuttavia, senza formulare una critica specifica di talimotivazioni e soprattutto senza individuare alcuna violazione di legge, hariproposto la medesima censura.5.2. Ed invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivinon specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragionigià esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultanocarenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n.23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012,Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez.4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945 - 01).6. Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità.Analogamente a quanto già rilevato con riguardo al primo motivo diricorso, fatta applicazione dei principi esposti al § 3.1., rileva il Collegio che al dilà del titoletto risulta dedotto un puro vizio di motivazione, nel caso in esamenon apparente né assente, oltretutto pretendendosi da questa Corte di legittimitàuna inammissibile rivalutazione di elementi già valutati e considerati dai duegiudici di merito, al fine di farne discendere il difetto di proporzionalità delladisposta misura del commissariamento, peraltro già gradata rispetto alle piùgravi sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001richiamato dall'art. 45 stesso d.lgs. (Sez. 6, Sentenza n. 40563 del 28/06/2022,Rv. 283985 - 02).7. Da ultimo rileva il Collegio, con specifico riguardo al ricorso avanzatoper conto della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che alla inammissibilità dei motivicome sopra illustrata si aggiunge altresì la inammissibilità del ricorso per esserestato presentato da un soggetto non legittimato.Va rimarcato in tal senso che la legittimazione all'impugnazione spettaall'amministratore ovvero al liquidatore non già dal momento della sua nominama dalla data della iscrizione della nomina stessa nel registro delle imprese, percui la procura speciale rilasciata dal liquidatore prima dell'iscrizione della messain liquidazione, o comunque prima della iscrizione del nuovo liquidatore, èinvalida ed è inammissibile il ricorso per Cassazione cui quella procura accede(Sez. 5, n. 48114 del 26/10/2023, Rv. 285488 - 01; Sez. 2, Civile, n. 18124 del26/07/2013, Rv. 627303 - 01; Sez. 1, Civile, n. 13746 del 18/09/2003 (Rv.566940 - 01).Ebbene, esaminati gli atti e i documenti allegati al ricorso, non risultache la nomina del nuovo liquidatore [OSCURATO:PERSONA],oltre che deliberatadall'assemblea del 26 del 2025 (peraltro con unico socio e tenuta con viatelematica), sia stata iscritta nel registro delle imprese, tanto più che si tratta diuna nomina fatta a ridosso del rilascio della procura.8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spesedel procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che le ricorrenti versino la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]