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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01742/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal TEGHEMIE' ANTONIO n. a Napoli l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 2112/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] di essere rimesso in termini al fine di formulare la richiesta di accesso al giudizio abbreviato a seguito della modifica legislativa dell'art. 442, comma 2 bis, cod.proc.pen. sull'assunto dell'irretroattività della disposizione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] C:ardillo, deducendo:2.1 la violazione degli artt. 175 e 438 cod.proc.pen. in relazione alla retroattività dell'art. 442 cod.proc.pen. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 32 lett. c) d.lgs 150/22.

Il difensore, premesso di aver formulato la richiesta di definizione del processo a carico del Teghemiè ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen. alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore del decreto Igs n.150/22, sostiene che la previsione di cui al comma 2 bis di una possibile ulteriore riduzione di pena connessa alla scelta del rito in caso di rinunzia all'impugnazione dopo la condanna in primo grado ha natura di norma penale sostanziale, come tale soggetta al principio della lex mitior.

Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha svilito la funzione deflattiva che sottende la riforma richiamando le difformi interpretazioni di alcuni giudici di merito in ordine alla retroattività della disposizione e segnalando che lo stato del processo a carico del ricorrente non era incompatibile con l'ammissione al rito richiesta.

Aggiunge che l'assenza di una disposizione transitoria non appare conferente, tenuto conto anche del tenore del comma 6 ter dell'art. 438 cod.proc.pen. che prevede la facoltà di riproporre la richiesta di abbreviato dinanzi al giudice del dibattimento se precedentemente rigettata o dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile non essendo l'ordinanza censurata immediatamente impugnabile a norma dell'art. 586 cod.proc.pen. e non risultando prospettati né ravvisabili profili di abnormità che legittimino il ricorso a norma dell'art. 111, comma settimo, della Costituzione. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente chiarito che la categoria dell'abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. perì., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen.

E', dunque, riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti (in tal senso in motivazione, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, P.m. in proc.

Ksouri, Rv,. 272715 - 01).

2. Nella specie deve trovare applicazione il disposto dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. a mente del quale l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

Si tratta di un diritto d'impugnazione specifico, seppur differito, che esclude la possibilità del ricorso diretto alla Corte adita per abnormità, i cui presupposti, nel caso a giudizio, appaiono comunque insussistenti, dovendo escludersi c:he il provvedimento impugnato risulti strutturalmente avulso dal sistema, attesa la corrispondenza al modello legale, ovvero suscettibile di determinare una stasi processuale (in termini, Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, Rv. 273546 - 01, Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Rv. 259626; Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000, Rv. 215957).

2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali spese e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal TEGHEMIE' ANTONIO n. a Napoli l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 2112/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] di essere rimesso in termini al fine di formulare la richiesta di accesso al giudizio abbreviato a seguito della modifica legislativa dell'art. 442, comma 2 bis, cod.proc.pen. sull'assunto dell'irretroattività della disposizione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] C:ardillo, deducendo:2.1 la violazione degli artt. 175 e 438 cod.proc.pen. in relazione alla retroattività dell'art. 442 cod.proc.pen. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 32 lett. c) d.lgs 150/22. Il difensore, premesso di aver formulato la richiesta di definizione del processo a carico del Teghemiè ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen. alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore del decreto Igs n.150/22, sostiene che la previsione di cui al comma 2 bis di una possibile ulteriore riduzione di pena connessa alla scelta del rito in caso di rinunzia all'impugnazione dopo la condanna in primo grado ha natura di norma penale sostanziale, come tale soggetta al principio della lex mitior. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha svilito la funzione deflattiva che sottende la riforma richiamando le difformi interpretazioni di alcuni giudici di merito in ordine alla retroattività della disposizione e segnalando che lo stato del processo a carico del ricorrente non era incompatibile con l'ammissione al rito richiesta. Aggiunge che l'assenza di una disposizione transitoria non appare conferente, tenuto conto anche del tenore del comma 6 ter dell'art. 438 cod.proc.pen. che prevede la facoltà di riproporre la richiesta di abbreviato dinanzi al giudice del dibattimento se precedentemente rigettata o dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile non essendo l'ordinanza censurata immediatamente impugnabile a norma dell'art. 586 cod.proc.pen. e non risultando prospettati né ravvisabili profili di abnormità che legittimino il ricorso a norma dell'art. 111, comma settimo, della Costituzione. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente chiarito che la categoria dell'abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. perì., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen. E', dunque, riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti (in tal senso in motivazione, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, P.m. in proc. Ksouri, Rv,. 272715 - 01). 2. Nella specie deve trovare applicazione il disposto dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. a mente del quale l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. Si tratta di un diritto d'impugnazione specifico, seppur differito, che esclude la possibilità del ricorso diretto alla Corte adita per abnormità, i cui presupposti, nel caso a giudizio, appaiono comunque insussistenti, dovendo escludersi c:he il provvedimento impugnato risulti strutturalmente avulso dal sistema, attesa la corrispondenza al modello legale, ovvero suscettibile di determinare una stasi processuale (in termini, Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, Rv. 273546 - 01, Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Rv. 259626; Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000, Rv. 215957). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali spese e della somma di euro tremila in favore de
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