CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 20 marzo 1958; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 agosto 1972; avverso la sentenza del 7 marzo 2022, della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 7 marzo 2022, la Corte d'appello di Venezia, confermando - per quel che rileva in questa sede - la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del rv reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, nelle loro rispettive qualità di presidente e componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 30 aprile 2013), avrebbero distratto l'asset di maggior rilievo della società fallita, cedendo l'intera partecipazione azionaria di quest'ultima nella [OSCURATO:PERSONA] S.A. ad altra società di diritto statunitense a loro stessi riconducibile. Secondo la prospettazione accusatoria, la valenza distrattiva dell'operazione emergerebbe da una pluralità di convergenti elementi logici e fattuali e, segnatamente: la sproporzione economica dell'operazione rispetto al valore della partecipazione; il difetto di una valida deliberazione dell'organo amministrativo; le illogiche pattuizioni negoziali (che prevedevano il pagamento del corrispettivo, peraltro mai riscosso, in valuta argentina, notoriamenl:e suscettibile di significative oscillazioni); le incoerenti modalità rateali; in ultimo, la mancanza di concrete garanzie. 2. Avverso tale decisione ricorrono entrambi gli imputati proponendo due motivi di censura. 2.1 II primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 42 cod. pen. e 216 I. fall.), attiene alla sussistenza del reato contestato, tanto nella sua dimensione oggettiva (non potendosi considerare l'operazione come effettivamente distrattiva), quanto nella sua concreta manifestazione soggettiva, in relazione alle ipotizzate intenzioni dei ricorrenti. Sostiene la difesa che l'operazione fu posta in essere in un momento in cui la società non aveva procedure esecutive in corso, non registrava protesti o segnalazioni a sofferenza e poteva contare su un patrimonio netto positivo di oltre due milioni. Era, inoltre, ben nota ai creditori (che, contestualmente, avevano erogato credito alle tre newco costituite) e alla stessa proprietà, la famiglia Velo, che liberamente aveva contrattato le patl:uizioni negoziali asseritamente pregiudizievoli. Cosicché, alla luce delle condizioni economiche in cui versava la società al momento in cui sarebbe stata realizzata e in considerazione della sua diffusa conoscenza, l'operazione non si sarebbe potuta considerare concretamente distrattiva, in assenza di un effettivo nesso eziologico rispetto al fallimento e in difetto di un concreto pregiudizio, anche solo potenziale, subito dai creditori. 2.2. Il secondo, afferente, per come si è detto, al trattamento sanzionatorio, deduce il vizio motivazionale nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della semplice assenza di elementi positivi e richiamando, per il solo Cabrele, un fatto, originariamente contestato al B) della rubrica, dichiarato prescritto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La tesi difensiva presuppone che la condotta posta in essere dall'agente debba essere legata eziologicamente al fallimento. Ma l'assunto è errato in diritto. Va premesso che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo e non è, dunque, necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 legge fallimentare (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 Rv. 253933; Sez. 5, n. 116:33 del 08/02/2012 Rv. 252307). Ed è un reato di pericolo concreto, sicché l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società, con uno squilibrio tra attività e passività in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (cfr. ex plurinnis Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). Cosicché, in questo contesto, il fallimento, non essendo l'evento del reato (che si perfeziona nel momento in cui la condotta ha generato un depauperamento del patrimonio dell'imprenditore destinando le risorse ad impieghi estranei alla sua attività), il fallimento non solo non deve essere necessariamente collegato, sotto il profilo eziologico, alla condotta dell'agente, ma non deve neanche partecipare del coefficiente soggettivo che anima quest'ultimo: l'agente deve solo prefigurarsi la probabile idoneità della sua condotta ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori al momento dell'apertura dell'eventuale concorso, senza necessariamente dover prevedere (né tanto meno volere) né il dissesto, né il fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; :Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741). La prospettiva attraverso la quale deve essere valutata la pericolosità della condotta è, quindi, diversa ed estranea rispetto ad un'eventuale insolvenza della società ed è diretta al solo pregiudizio che, ove fosse aperto il concorso, potrebbe derivare, dalla condotta, alla soddisfazione degli interessi dei creditori. È pur vero che la fattispecie incriminatrice punisce non già, sempre e indifferentemente, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto. Ed è pur vero che, sotto il profilo motivazionale, la decisione di merito deve dar conto, oltre che della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto, della riconoscibilità di una piena consapevolezza dell'agente, in termini di dolo generico, ricercando possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza" (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). Ma sotto tale profilo la corte territoriale ha dato atto: - delle "incomprensibili" condizioni negoziali alle quali è stata realizzata l'operazione (senza garanzie, con pagamento dilazionato e in moneta argentina). Condizioni che, nella loro oggettiva incoerenza rispetto a qualsiasi asserita finalità di ristrutturazione aziendale, sarebbero, invece, esse stesse significative dell'intento di sottrarre l'asset di maggior rilievo dal compendio patrimoniale della società mettendolo al riparo dalle (legittime) aggressioni dei creditori; - della sostanziale riconducibilità agli stessi imputati della cessionaria e del successivo inadempimento di quest'ultima; - delle effettive condizioni patrimoniale in cui versava la società già nel settembre 2012, quando, in epoca coeva rispetto alla cessione, gli stessi amministratori si sarebbero prospettati la concreta possibilità di un esito fallimentare e la conseguente necessità di adottare lo strumento concordatario per (tentare di) risolvere la conclamata crisi economica e patrimoniale in cui versava la società; - di come, in questo contesto, fosse del tutto irrilevante l'invocata consapevolezza da parte della famiglia Velo (peraltro non sussistente, come ampiamente argomentato), la cui partecipazione avrebbe condotto solo ad un loro concorso nella attività distrattiva posta in essere dagli imputati. E tanto, alla luce delle considerazioni in precedenza evidenziate, è sufficiente a dar conto della manifesta infondatezza delle censure sollevate. 2. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza. La corte territoriale, a fronte del dato incontrovertibile evidenziato in punto di trattamento sanzionatorio (in termini di pregiudizio patrimoniale causato ai creditori), ha ritenuto di escludere il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti in mancanza di un congruo dato giustificativo. E la decisione è coerente con la funzione propria delle stesse circostanze attenuanti generiche che, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio alla concreta gravità del fatto (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Circostanze, in concreto, non rilevate dalla Corte d'appello se non per l'incensuratezza, in sé priva di rilevanza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62-bis del codice penale.3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s