CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06990/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado del 13.10.2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 495 e 651 cod. pen., in continuazione tra loro, in relazione alla condotta di rifiuto a fornire le proprie generalità e, successivamente, di dichiarazione di false generalità. 2. Avverso la sentenza d'appello predetta ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., quanto meno riguardo al reato di cui all'art. 651 cod. pen. Il ricorso evidenzia l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel valutare la sussistenza della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento sulla base dei precedenti penali del ricorrente, che non ha riportato "più condanne" per reati della stessa indole di quelli contestati, essendo una sola la condanna iscritta nel certificato penale relativa all'art. 495 cod. pen., e non è stato mai condannato per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. Il comportamento del ricorrente precedente al reato, dunque, non sarebbe ostativo, mancando la condizione dell'abitualità, da collegarsi alla pluralità di reati della stessa indole, non rinvenibile nel caso di specie. La difesa rappresenta, altresì, che i precedenti penali comunque si riferiscono tutti a reati commessi successivamente a quello contestato nel processo (collocato in data 31.1.2018), sicchè, quando il ricorrente ha commesso i delitti per i quali è processo, non aveva ancora alcun "precedente penale". La tesi proposta dalla difesa, quindi, è che l'abitualità del comportamento andrebbe valutata non rapportandola al momento della decisione, bensì al momento in cui l'imputato ha posto in essere la violazione del precetto penale, in relazione al quale chiede che venga applicata la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato continuato: non si è indicata la pena base e la misura dell'aumento per la continuazione, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è inammissibile quanto all'eccezione contenuta nel secondo motivo dell'atto di impugnazione, sicchè il reato ex art. 651 cod. pen. deve dichiararsi estinto, stante il decorso del termine di prescrizione. 2. Il primo argomento agitato dalla difesa è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite, infatti, hanno da tempo stabilito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591). La giurisprudenza successiva delle Sezioni semplici si è allineata a tale affermazione, evidenziando che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accerta bili da parte del giudice (Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, Kostandin, Rv. 278347). 3. Il secondo motivo difensivo, incentrato sull'omessa motivazione quanto agli aumenti disposti per la continuazione criminosa, non è inammissibile e, pertanto, determina la necessità di confrontarsi con il decorso del termine previsto dalla legge per l'estinzione del reato, tenuto conto delle sospensioni rinvenibili agli atti del processo. A fronte di un motivo specificamente dedicato, infatti, a contestare anche il calcolo della pena del reato continuato, nelle sue componenti di pena base ed aumento per il reato satellite, la Corte d'appello si limita a rispondere sulla congruità della dosimetria sanzionatoria nel suo complesso. Neppure potrebbe sopperire a tale deficit motivazionale il contenuto della sentenza di primo grado, cui si è richiamata quella d'appello, che fa riferimento anch'essa alla complessiva valutazione dei parametri normativi declinati nell'art. 133 cod. pen. ma non ha dedicato specifica attenzione argomentativa alla modulazione della pena, tenendo conto delle componenti della continuazione criminosa. Come è noto, tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269). La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Considerata, pertanto, quantomeno, la non inammissibilità del ricorso, deve rilevarsi la prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., commessa il 31.1.2018, il cui termine massimo, compreso il periodo di sospensione di 64 giorni per effetto dell'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, arriva al 5.4.2023, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. Anche volendo ritenere il ricorso proposto solo in relazione ad un motivo che attiene al trattamento sanzionatorio, infatti, sussiste pur sempre l'obbligo di rilevare l'intervenuta prescrizione da parte della Corte di cassazione, ove il ricorso non sia inammissibile, come nel caso sottoposto all'esame del Collegio (cfr. Sez. 3, n. 5908 del 11/1/2023, Stabilini, Rv. 284084, in una fattispecie in cui il ricorso era stato proposto dal pubblico ministero). 4. Rilevata la prescrizione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 651 cod. pen., con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso. La Corte di cassazione può eliminare direttamente l'aumento a titolo di continuazione, considerando il massimo di diminuzione sanzionatoria per le concesse attenuanti generiche, con valutazione più favorevole, rispetto al minimo di pena previsto dall'editto dell'art. 495 cod. pen. - un anno di reclusione - e rideterminando, di conseguenza, in mesi otto di reclusione la sanzione in concreto inflitta, al netto dell'aumento per la continuazione criminosa, espunto dal computo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 651 cod. pen., perché estinto per prescrizione e, eliminato l'aumento a 1:itolo di continuazione, ridetermina la pena in mesi otto di reclusione. Dichiar