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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46137/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per i reati di furto pluriaggravato; Rilevato che le doglianze di cui al primo ed unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che la doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è nuova ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen. perché proposta per la prima volta in sede di legittimità; Considerato, inoltre, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc suali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così decisò il 13)luglio 2022 Il Consigliere es sore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] oli Di [OSCURATO:PERSONA]-t (i-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per i reati di furto pluriaggravato; Rilevato che le doglianze di cui al primo ed unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che la doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è nuova ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen. perché proposta per la prima volta in sede di legittimità; Considerato, inoltre, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc suali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decisò il 13)luglio 2022 Il Consigliere es sore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] oli Di [OSCURATO:PERSONA]-t (i-
Sentenza Cassazione n. 46137/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris