CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16749/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – avverso la sentenza della CTR della Campania-Salerno, n. 3028/2019 depositata il 4 aprile 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate rideterminava, ai fini dell’IRPEF, il reddito 2010 del contribuente col metodo sintetico, avendo lo stesso e la coniuge estinto un mutuo versando oltre € 120 mila, cui andavano unite le spese dei coniugi e dedotto il solo reddito della moglie, pari ad € 19.207,00. Secondo il contribuente, invece , il mutuo era stato pagato con l’accensione di altro mutuo contratto da società in accomandita che lo stesso aveva costituito con altro socio (fratello). Tributi-Accertamento sintetico- induttivo La CTP respingeva il ricorso sul rilievo della non sostanziale alterità dell’accomandita rispetto al Salati, tratta da elementi ivi indicati, e la CTR confermava tale decisione. Il contribuente propone allora ricorso in cassazione fondato su tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Il ricorso è stato oggetto di proposta di definizione accelerata, rispetto alla quale la parte ricorrente ha tempestivamente richiesto la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ. ed ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 38, d.p.r. n. 600/1973; 4, d.. 24,12,2012, 1230 e 1235, cod. civ., ritenendo che erroneamente la CTR abbia considerato elemento reddituale la somma utilizzata per estinguere anticipatamente il mutuo, che invece rinveniva da ulteriore mutuo contratto dall’accomandita. 1.1. Il motivo è fondato. La CTR in effetti, come anche la CTP, non ha minimamente posto in discussione i fatti “pacifici”, cioè la stipulazione del finanziamento da parte dell’accomandita e l’utilizzo della relativa provvista al fine di estinguere il precedente mutuo gravante sulla coppia, ma ha ritenuto che tale società non presentasse elementi di alterità rispetto al contribuente, individuando quindi in concreto quali fossero tali elementi di assoluta continuità. Ma tale “continuità” non ha nulla a che vedere con l’assolvimento dell’onere probatorio imposto dall’art. 38 d.p.r. n. 600/1973, poiché il contribuente ha dimostrato che le somme necessarie all’estinzione anticipata del mutuo gravante sulla coppia, che peraltro derivava dall’attività della sua impresa individuale, venivano ritratte dalla provvista rinveniente dal mutuo stipulato dall’accomandita, che in effetti costituisce impresa collettiva in totale continuità con la precedente ditta individuale. In particolare con valuta 3 agosto 2020 la banca erogò il mutuo e accreditò sul conto della società il relativo importo di € 145 mila, e alla stessa data addebitò sempre sul medesimo conto l’importo a saldo per l’estinzione anticipata del vecchio mutuo, per € 120.743. Con ciò, almeno con riguardo all’anno d’imposta in discussione, l’onere probatorio può dirsi assolto in relazione alla contestazione mossa dall’Agenzia. 2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei due ulteriori, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, il quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte,in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania-Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese