CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della circostanza attenuante della lieve entità, con riferimento al reato di concorso in rapina aggravata ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti in questa sede dalla legge, in quanto le argomentazioni del ricorrente - riproducendo profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrue argomentazioni logiche e giuridiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti - risultano, invero, tese ad ottenere una rivalutazione delle emergenze probatorie e a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, avulse dal sindacato di legittimità; che, infatti, la valutazione dei presupposti circa la sussistenza della attenuante della lieve entità, in linea con quanto affermato nella pronuncia della Corte costituzionale del 13 maggio del 2024, n. 86, rappresenta una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile dinanzi a questa Corte se sorretta, come nel caso di specie, da congrua e non illogica motivazione dalla quale emergano gli elementi considerati ostativi all'operatività di tale diminuente (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato il particolare disvalore della condotta criminosa, commessa da più persone riunite, con l'uso di una violenza non tenue nei confronti di un minore, oltre che la non modesta entità del danno cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile.il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il