CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23398/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAntonietta Centomiglia;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 3294/2018, depositata il 10 aprile 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – A seguito di processo verbale di constatazione redatto indata 23 dicembre 2014 dall’Agenzia delle entrate di Salerno,venivano contestate alla MDM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. plurimeviolazioni fiscali concernenti, tra l’altro, la deduzione di costiritenuti indeducibili per carenza del requisito della competenza,Numero registro generale 26128/2019Numero sezionale 5415/2026Numero di raccolta generale 23398/2026Data pubblicazione 17/07/2026l’indebita variazione in diminuzione di componenti reddituali,l’indebita deduzione di componenti negativi ai fini IRAP el’applicazione del regime dell’IVA ad esigibilità differita in relazionea operazioni imponibili effettuate nei confronti della società Reteemesso il conseguente avviso di accertamento.contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Salerno.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate, contestandointegralmente le deduzioni della società e chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno, con sentenzan. 1754/08/16, depositata nell’anno 2016, accoglieva parzialmenteil ricorso, confermando il recupero a tassazione delle variazioni indiminuzione del reddito, riconoscendo deducibile il costo di euro180,00, riducendo la sanzione relativa all’IVA differita nella misuradel 30 per cento dell’imposta e riconoscendo l’applicazione delcumulo giuridico ai fini sanzionatori.2. – Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delleentrate.Si costituiva la contribuente, proponendo a sua volta appelloincidentale e insistendo per la riforma della sentenza di primogrado nella parte sfavorevole alle proprie ragioni.Resisteva l’Agenzia delle entrate alle deduzioni svolte dallasocietà.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – Sezionestaccata di Salerno, con sentenza n. 3294/02/2018, depositata il10 aprile 2018, accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo chetutti i costi contestati dall’Ufficio risultassero documentati e nonNumero registro generale 26128/2019Numero sezionale 5415/2026Numero di raccolta generale 23398/2026Data pubblicazione 17/07/2026soltanto quello di euro 180,00 già riconosciuto dalla Commissioneprovinciale; rigettava, invece, le censure concernenti la riduzionedelle sanzioni IVA, reputando congrua la misura del 30 per centogià applicata dal primo giudice. La medesima sentenza dichiaravainammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate,ritenendo che lo stesso non contenesse specifiche censure avversole ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado. Lespese venivano compensate.3. – L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,affidandolo a tre motivi.La società resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va preliminarmente esaminata l’eccezione diinammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,sollevata dalla controricorrente sul rilievo dell’intervenutadefinizione agevolata del rapporto tributario.L’eccezione non può essere accolta.La società si limita a dedurre l’avvenuta definizione agevolatae il pagamento di un importo in favore dell’agente della riscossione,ma non indica elementi idonei a dimostrare la corrispondenza tra lecartelle asseritamente definite e l’avviso di accertamento oggettodel presente giudizio. In particolare, dagli atti non emergeunivocamente che la definizione agevolata abbia riguardato ilmedesimo rapporto tributario controverso, sicché l’eccezione restagenerica e priva della necessaria dimostrazione del fatto estintivo.2. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992Numero registro generale 26128/2019Numero sezionale 5415/2026Numero di raccolta generale 23398/2026Data pubblicazione 17/07/2026e dell’art. 2729 c.c. La ricorrente censura la sentenza impugnatanella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha dichiaratoinammissibile l’appello dell’Ufficio per difetto di specificità deimotivi. Deduce che il giudice regionale avrebbe erroneamenteaffermato l’assenza di una specifica censura delle ragioni poste afondamento della decisione di primo grado concernente la riduzionedelle sanzioni IVA. L’Agenzia espone che nel proprio atto di appelloaveva individuato espressamente il capo della sentenza di primogrado oggetto di impugnazione, concernente la riduzione dellasanzione al 30 per cento dell’imposta, deducendo la violazione efalsa applicazione dell’art. 6, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del1997 e dell’art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo.Sostiene di avere illustrato dettagliatamente le ragioni delladoglianza, richiamando la disciplina risultante dalla riforma delsistema sanzionatorio amministrativo tributario di cui al d.lgs. n.158 del 2015, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/E del 4marzo 2016 e il principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n.472 del 1997.2.1. – Il motivo è fondato.In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questionedell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c.,integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad operadel giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cuiall'art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia, secondo criteri disinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degliNumero registro generale 26128/2019Numero sezionale 5415/2026Numero di raccolta generale 23398/2026Data pubblicazione 17/07/2026contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice dilegittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della partead un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (Cass. n. 3612/2022).La censura è specifica e, sulla base dell'atto d'appello,richiamato per estratto nel ricorso, l'impugnazione non potevaessere dichiarata inammissibile, ma la Commissione tributariaregionale avrebbe dovuto esaminarla.3. – Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’Agenzia delle entrate denuncia nullitàdella sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt.156 e 132, n. 4, c.p.c. La ricorrente censura la sentenza impugnatanella parte in cui il giudice regionale ha affermato che tutti i costicontestati dall’Amministrazione finanziaria risultavanopuntualmente documentati. Espone che l’avviso di accertamentoaveva contestato l’indebita deduzione di una pluralità di costiriferibili ad annualità precedenti, specificamente individuati nellefatture emesse dai fornitori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e nelle spese di ristorazione riferite all’anno2010. Deduce che la contribuente aveva giustificato la deduzionedei costi nell’anno 2011 assumendo di averne acquisito conoscenzasoltanto in tale esercizio per effetto dell’emissione delle relativefatture, mentre l’Ufficio aveva contestato tale ricostruzione sianell’atto impositivo sia nelle controdeduzioni svolte nel giudizio diappello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si sarebbe limitata adaffermare che tutti i costi risultavano documentati, senza indicaregli elementi probatori esaminati, senza affrontare le specificheargomentazioni difensive dell’Ufficio e senza chiarire il percorsoNumero registro generale 26128/2019Numero sezionale 5415/2026Numero di raccolta generale 23398/2026Data pubblicazione 17/07/2026logico e giuridico seguito per giungere alla decisione. Sostienequindi che la motivazione sarebbe meramente apparente, poichénon consentirebbe di individuare la ratio decidendi e dicomprendere per quali ragioni siano state ritenute fondate lecensure della contribuente.3.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata,pur estremamente sintetica, consente di individuare la ratiodecidendi nella ritenuta documentazione dei costi contestati. Essanon è, pertanto, meramente apparente nel senso rilevante ai finidella nullità della sentenza, poiché rende percepibile il fondamentodella decisione adottata. Resta tuttavia distinto il profilo, dedottocon il terzo motivo, della correttezza giuridica Della decisione.4. – Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 delNumero registro generale 26128/2019Numero sezionale 5415/2026Numero di raccolta generale 23398/2026Data pubblicazione 17/07/20261986 (TUIR). La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui haritenuto documentati e quindi deducibili tutti i costi contestatidall’Ufficio. Deduce che, secondo quanto sostenuto nelle difesedepositate nel giudizio di appello, il principio di competenzaprevisto dall’art. 109 del TUIR impone che i componenti negativiconcorrano alla formazione del reddito nell’esercizio di competenzae che le regole di imputazione temporale dei costi siano tassative einderogabili. Sostiene che i costi relativi a prestazioni di servizidevono essere imputati all’esercizio in cui le prestazioni risultanoultimate, indipendentemente dalla data di emissione della fattura oda quella del pagamento, salvo le specifiche eccezioni previstedall’ordinamento. La ricorrente richiama la giurisprudenza dilegittimità secondo cui il contribuente non può sceglierediscrezionalmente l’esercizio nel quale imputare i costi, poiché unadiversa soluzione determinerebbe un’alterazione del risultato fiscaledei singoli periodi d’imposta e consentirebbe di individuarearbitrariamente l’anno più favorevole per la deduzione.4.1. – Il motivo è fondato.In tema di imposte sul reddito d'impresa, ai fini delladeterminazione dell'esercizio di competenza al quale vannotemporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componentipositivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.917 del 1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificanole due condizioni della certezza in ordine alla sussistenza e delladeterminabilità in ordine all'ammontare, della cui prova è oneratal'Amministrazione finanziaria con riguardo ai componenti positivi eil contribuente con riguardo ai componenti negativi; pertanto,nell'ipotesi di debito litigioso, che rientra tra le cosiddette passivitàpotenziali, il costo non può essere dedotto dal reddito dell'anno inNumero registro generale 26128/2019Numero sezionale 5415/2026Numero di raccolta generale 23398/2026Data pubblicazione 17/07/2026cui la lite ha avuto inizio, ma da quello dell'anno in cui essa si èconclusa (Cass. n. 19166/2021; Cass. n. 15320/2019).[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, affermando che i costierano puntualmente documentati, ha valorizzato un profilo nondecisivo rispetto alla contestazione formulata dall’Ufficio. Il puntocontroverso non riguardava soltanto l’esistenza documentale deicomponenti negativi, ma la loro corretta imputazione temporale,poiché l’Amministrazione aveva dedotto che le prestazioni cui essisi riferivano erano state ultimate in esercizi precedenti rispetto al2011. Ne consegue che la sentenza impugnata ha erroneamentefatto discendere dalla documentazione dei costi la loro deducibilitànell’anno oggetto di accertamento, senza applicare il criterio legaledi competenza previsto dall’art. 109 TUIR e senza verificare sericorressero le condizioni di certezza e determinabilità che soleavrebbero consentito una diversa imputazione temporale.5. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria dell'8 luglio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida