CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 07432/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, la revoca della sentenza di condanna di primo grado e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore munito di procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Catania il 13 maggio 2024, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formulata in relazione alla sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ragusa del 7 ottobre 2015, confermata in secondo grado, irrevocabile il 6 marzo 2020, che lo aveva condannato alle pene di legge per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 comma 1 n. 2 e n. 5 cod. pen..1.1. Il richiedente ha sostenuto, con tre motivi a vario titolo fondati sulla assunta sussistenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., di non aver mai avuto notizia del processo a suo carico, nel quale era stato dichiarato assente, in quanto la notifica del decreto di citazione era stata effettuata al difensore d'ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio al momento dell'arresto; tale misura pre-cautelare non era stata convalidata dal giudice dinanzi al quale era stato condotto in vinculis per la convalida ed il giudizio direttissimo; in sede di udienza di convalida dell'arresto, egli aveva confermato di affidarsi al legale di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA] e ribadito la elezione di domicilio presso lo studio del medesimo; una volta scarcerato, a seguito della mancata convalida dell'arresto, il giudice aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, che aveva proceduto nei modi ordinari; l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati presso il difensore di ufficio, a norma dell'art. 161 cod. proc. pen., con il quale egli non avrebbe mai avuto contatti. 2. La Corte d'appello ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato, osservando che l'interessato aveva ottenuto contezza delle accuse con l'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida, alla presenza di un interprete, benché conoscesse la lingua italiana; il difensore d'ufficio, presso il quale erano state regolarmente eseguite le successive notifiche, aveva presenziato alle udienze, svolto fattiva attività difensiva ed aveva persino proposto appello avverso la sentenza di primo grado; sulla base di tali presupposti, ha ritenuto sussistere prova di concreti contatti tra l'imputato e il patrocinatore, tali da dimostrare l'avvenuta presa di conoscenza del processo; l'imputato, colpevolmente, non aveva comunque notiziato l'autorità giudiziaria dell'eventuale mutamento del domicilio eletto. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Deve essere premesso che, nel caso in scrutinio, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. vigente a decorrere dal 29.12.2022, secondo cui il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. e non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Ed invero, in tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (sez.4, n.2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701; sez.5, ord. n. 380 del 15/11/2021, Saban, Rv. 282528; sez.5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv.280891). Il ricorrente ha sostenuto di aver preso contezza della sentenza irrevocabile in data 22 febbraio 2024, dunque nella vigenza della norma di ultimo conio, attraverso una verifica amministrativa documentata (e perciò con assolvimento dell'onere di allegazione, sia pure limitatamente all'affermata tempestività della richiesta di rescissione: sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252), effettuata dal difensore nella medesima data. E alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia il processo era già stato da tempo definito con sentenza irrevocabile, con conseguente inapplicabilità della regola transitoria di cui all'art. 89 comma 1 decr. Igs. n. 150 del 2022. 2. Ebbene, l'art.420 bis cod. proc. pen. - nel testo vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dall'art. 23 comma 1 lett. c) del decr. Igs n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022 - riguardante la fase della cognizione del procedimento penale - dopo aver stabilito, al primo comma, che l'imputato espressamente rinunciante ad assistere all'udienza del processo è dichiarato assente - aggiunge, al secondo comma, che "salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". A sua volta, l'art. 629 bis cod. proc. pen. - nel testo vigente con il mutamento legislativo di cui all'art. 37 comma 1 del decr. Igs n. 150 del 2022, al quale deve farsi riferimento nell'analisi dei motivi di ricorso - prevede, tra i presupposti per l'accoglimento del rimedio, che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, "provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza". 3.La consultazione degli atti resi disponibili al collegio ha consentito di accertare come il prevenuto, in istato di arresto in flagranza, fosse stato citato a giudizio con il rito direttissimo ai sensi dell'art. 558 cod. proc. pen., mediante citazione contenente i requisiti previsti dall'art. 450, terzo comma, cod. proc. pen., rispettosa, pertanto, dei presupposti della cd. vocatio in iudicium, - idonea a comprovare l'effettiva conoscenza del procedimento (sez. U n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv.275716) L'imputato è stato condotto in vinculis dinanzi al giudice, che lo ha interrogato e gli ha contestato l'accusa precisamente delineata nell'atto di citazione del pubblico ministero a lui notificato, alla presenza di un interprete; nell'occasione egli ha "confermato" la nomina del difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale ha dichiarato di eleggere domicilio ai fini delle notificazioni. L'arresto non è stato convalidato per la valutata insussistenza dei suoi presupposti ex artt. 380 comma 2 lett. e) e 381 comma 4 cod. proc. pen. e gli atti sono stati restituiti al pubblico ministero. Quest'ultimo ha bensì ritenuto di procedere con la predisposizione e la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., ma erroneamente, dal momento che l'esercizio dell'azione penale nei modi ordinari, in un caso come quello in scrutinio, non costituisce il risultato di una scelta processuale del pubblico ministero, ma l'effetto di un provvedimento vincolante del giudice (art. 558 comma 5 cod. proc. pen.), adottato a seguito, però, di un contraddittorio già precedentemente assicurato all'imputato con la notificazione della citazione per il rito direttissimo (arg. da sez. 3, n. 29252 del 05/05/2017, Luongo, Rv. 270434 e da sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, Gabbana, Rv. 265117). In altri termini, l'esercizio dell'azione penale nei modi ordinari costituisce soltanto una diversa modalità, imposta dalla risoluzione del giudice sulla esistenza dei presupposti di accesso al rito speciale, reiterativa del contraddittorio processuale già instaurato in precedenza. Già sotto questo primo profilo, può dunque affermarsi che l'attuale ricorrente, raggiunto da rituale instaurazione del rapporto processuale, sia stato dichiarato correttamente "assente" a norma dell'art. 420 bis cod. proc. pen. e, comunque, che vi sia prova che egli "abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza" (sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018). 3.1 Ma non solo, perché nel caso di specie vi è anche idonea dimostrazione dell'avvenuta presentazione dell'impugnazione da parte del difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha assistito il ricorrente nel giudizio di cognizione sin dall'udienza di convalida e che, peraltro, all'udienza dibattimentale celebratasi innanzi al Tribunale monocratico il 30 gennaio 2015 a seguito della citazione a giudizio nei modi ordinari, ha richiesto un rinvio, accordato, allo scopo di valutare una richiesta di ammissione di uno dei due imputati, difesi di ufficio, a rito speciale ("l'avv. [OSCURATO:PERSONA]/la fa presente che è in corso attività al fine di accedere a rito alternativo per uno dei suoi assistiti'). 4. L'ordinanza impugnata ha nel complesso ripercorso tali segmenti procedurali, valorizzando, sotto un primo profilo, l'avvenuta elezione di domicilio (secondo la disciplina antecedente alle modifiche introdotte con L. n. 103 del 2017) presso lo studio del difensore di ufficio e rimarcando, sotto un secondo profilo, taluni indicatori (l'avvenuta apprensione delle accuse mosse nell'interrogatorio di convalida dell'arresto e già formalizzate con l'atto di citazione a giudizio ritualmente notificato, la presenza del legale nominato d'ufficio presso il quale il prevenuto ha ribadito, anche davanti al giudice, l'elezione di domicilio ai fini delle notificazioni, l'espletamento di concreta attività di patrocinio nel corso del dibattimento di primo grado, l'accertata formalizzazione dell'appello) che comprovano, di per sé, l'insussistenza dei presupposti, previsti dal testo attuale dell'art. 629 bis cod. proc. pen., di un meritevole accesso al rimedio d'impugnazione straordinario e rendono ultroneo ogni approfondimento sull'effettivo radicamento di un rapporto professionale con il difensore d'ufficio nominato. 5.AI rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.