CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11243/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 26 settembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’istanza del Pubblico Ministero:1) revocava il beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso con la sentenza del Tribunale di Napoli del 28.6.2019, irrevocabile il16.10.2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto direclusione ed euro 400,00 di multa per fatto commesso il 22.1.2016; 2) revocava il beneficio concesso con la sentenza del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5.3.2025 che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multaper reato commesso il 27.2.2018;3) respingeva la richiesta di revoca della sospensione della penaconcesso con sentenza della Corte di appello di Napoli del 26.4.2023,irrevocabile il 28.5.2023 emessa in parziale riforma della sentenza del 15.9.2020del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno emesi sei di reclusione per reati commessi in epoca anteriore e prossima al27.11.2017. Osservava che la richiesta andava rigettata in quanto nei cinqueanni successivi al passaggio in giudicato di detta sentenza (28.5.2023) nonrisultava commesso alcun delitto per il quale la condanna avrebbe avutorilevanza ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. e che il pubblicoministero aveva erroneamente richiamato la sentenza sub 1), mentre lacondanna per delitto anteriormente commesso deve intervenire nel termine dicinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la revocadel beneficio.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministeropresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Premette che la richiesta di revoca delbeneficio concesso con la sentenza sub 2) ovvero quella pronunciata dalla Corte di appellodi Napoli in data 26.4.2023, irrevocabile il 28.5.2023, era fondata su un duplice motivo. Conil primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 2 cod. pen., si osservava che neicinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza era divenuta esecutiva un'altrasentenza (quella sub 3) relativa a reato commesso anteriormente e per il quale Pianeseaveva riportato condanna pena detentiva di mesi otto di reclusione, che, cumulata a quellainflitta con la sentenza sub 2) superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. Con il secondomotivo, proposto ai sensi degli artt. 164 e 168 cod. pen., osservava che il beneficio concessocon la sentenza sub 2) era stato erroneamente concesso in quanto la pena inflitta cumulatacon quella comminata con la sentenza sub 1) superava i due anni di reclusione.Evidenzia, quindi, che il giudice dell’esecuzione ha errato nel rigettare la domanda conriferimento alla sentenza sub 2), e formula, quindi, due motivi di ricorso ex art. 606 comma 2lett. b) cod. proc. pen.Con il primo motivo, eccepisce che il giudice dell’esecuzione non ha affatto preso inconsiderazione il primo motivo sul quale era fondata la richiesta di revoca, nonostante fossedecisivo. In tal modo ha violato il disposto dell’art. 164, comma 4 cod. pen. in quanto la penainflitta con la seconda sentenza, cumulata a quella comminata con la prima supera i dueanni, così realizzando i presupposti per la revoca ex art. 168, comma 3 cod. pen.Con il secondo motivo, censura la decisione per essersi fondata sull’erroneopresupposto che la richiesta di revoca fosse stata formulata con riferimento alla sentenzasub 1), mentre era stata formulata con riferimento alla sentenza sub 3) ai sensi dell’art. 168,comma 1, n. 2 cod. pen. Evidenzia che, con riferimento a detta pronuncia ricorrono ipresupposti per la revoca in quanto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato dellasentenza sub 2), ovvero al 28.5.2023, è intervenuta altra sentenza di condanna, quella di cuial punto 3) relativa ad un delitto commesso anteriormente al 5.3.2025 (data di irrevocabilitàdella sentenza sub 3) che ha inflitto una pena che sommata a quella sub 2) supera i limitidell’art. 163 cod. pen.Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza nella parte relativa allarichiesta di revoca del beneficio concesso con la sentenza sub 2).3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsosulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., dispone la revoca di diritto delbeneficio della sospensione condizionale della pena nel caso in cui ilcondannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso apena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabilitidall’art. 163 cod. pen.Secondo il costante orientamento di questa Corte, «la revoca di diritto dellasospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delittoanteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio ingiudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza deitermini di durata dello stesso» (Sez. 5 n. 25529 del 17/03/2023 Rv. 284930); e«l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimentoalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non aquella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (sez. 1, n. 35563 del10/11/2020, Rv. 280056-01)» (Sez. 1, sentenza n. 43713 del 2024, nonmassimata).[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nell’esaminare la richiesta formulata dal pubblicoministero ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen., è incorso in un equivoco,avendo fatto riferimento alla sentenza sub 1), ovvero quella del Tribunale diNapoli del 28.6.2019, irrevocabile il 16.10.2019, mentre la richiesta era stataformulata con riferimento alla condanna sub 3) ovvero quella del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5.3.2025.È, pertanto, necessario che il giudice dell’esecuzione riesamini la questionealla luce di una corretta interpretazione dell’istanza.3. Quanto al secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 164, ultimocomma cod. pen., si osserva che la sospensione condizionale della pena nonpuò essere concessa più di una volta. Tuttavia, il giudice nell’infliggere unanuova condanna può concedere un nuovo beneficio qualora le due pene,cumulate, non superino i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. ovvero, nel caso dispecie, i due anni di reclusione. Nel caso specifico, la condanna alla pena dianni uno e mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza del 26.4.2023 dellaCorte di appello di Napoli, irrevocabile il 28.5.2023 (sub 2) cumulata a quella dimesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, inflitta con la sentenza delTribunale di Napoli del 28.6.2019, irrevocabile il 16.10.2019 (sub 1), supera glianni due, con la conseguenza che l’imputato non poteva beneficiare dellasospensione condizionale della pena una seconda volta. Occorre, tuttavia, precisare che la revoca del beneficio concesso inviolazione della norma menzionata è subordinata al preventivo esame delfascicolo del processo in cui è stata concessa per la seconda volta e contralegem la sospensione condizionale. Deve richiamarsi, in proposito, il principioespresso da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381 – 01, secondo laquale «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fosserodocumentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudicedell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo delgiudizio». Ne consegue che il giudicante, ove intenda procedere alla revoca delbeneficio in base al disposto dell’art. 168 comma 3 cod. pen., in relazione allafattispecie di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen. prima di procedere allarevoca del beneficio, dovrà preventivamente procedere all’esame del fascicolodella cognizione onde verificare che la causa ostativa alla concessione delbeneficio risultasse dal certificato penale in atti.4. Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza impugnata deve esserepertanto annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perchéproceda a nuovo esame dell’istanza nel rispetto dei principi enunciati.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11243/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 410/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 33226/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 26 settembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’istanza del Pubblico Ministero:1) revocava il beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso con la sentenza del Tribunale di Napoli del 28.6.2019, irrevocabile il16.10.2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto direclusione ed euro 400,00 di multa per fatto commesso il 22.1.2016; 2) revocava il beneficio concesso con la sentenza del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5.3.2025 che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multaper reato commesso il 27.2.2018;3) respingeva la richiesta di revoca della sospensione della penaconcesso con sentenza della Corte di appello di Napoli del 26.4.2023,irrevocabile il 28.5.2023 emessa in parziale riforma della sentenza del 15.9.2020del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno emesi sei di reclusione per reati commessi in epoca anteriore e prossima al27.11.2017. Osservava che la richiesta andava rigettata in quanto nei cinqueanni successivi al passaggio in giudicato di detta sentenza (28.5.2023) nonrisultava commesso alcun delitto per il quale la condanna avrebbe avutorilevanza ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. e che il pubblicoministero aveva erroneamente richiamato la sentenza sub 1), mentre lacondanna per delitto anteriormente commesso deve intervenire nel termine dicinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la revocadel beneficio.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministeropresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Premette che la richiesta di revoca delbeneficio concesso con la sentenza sub 2) ovvero quella pronunciata dalla Corte di appellodi Napoli in data 26.4.2023, irrevocabile il 28.5.2023, era fondata su un duplice motivo. Conil primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 2 cod. pen., si osservava che neicinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza era divenuta esecutiva un'altrasentenza (quella sub 3) relativa a reato commesso anteriormente e per il quale Pianeseaveva riportato condanna pena detentiva di mesi otto di reclusione, che, cumulata a quellainflitta con la sentenza sub 2) superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. Con il secondomotivo, proposto ai sensi degli artt. 164 e 168 cod. pen., osservava che il beneficio concessocon la sentenza sub 2) era stato erroneamente concesso in quanto la pena inflitta cumulatacon quella comminata con la sentenza sub 1) superava i due anni di reclusione.Evidenzia, quindi, che il giudice dell’esecuzione ha errato nel rigettare la domanda conriferimento alla sentenza sub 2), e formula, quindi, due motivi di ricorso ex art. 606 comma 2lett. b) cod. proc. pen.Con il primo motivo, eccepisce che il giudice dell’esecuzione non ha affatto preso inconsiderazione il primo motivo sul quale era fondata la richiesta di revoca, nonostante fossedecisivo. In tal modo ha violato il disposto dell’art. 164, comma 4 cod. pen. in quanto la penainflitta con la seconda sentenza, cumulata a quella comminata con la prima supera i dueanni, così realizzando i presupposti per la revoca ex art. 168, comma 3 cod. pen.Con il secondo motivo, censura la decisione per essersi fondata sull’erroneopresupposto che la richiesta di revoca fosse stata formulata con riferimento alla sentenzasub 1), mentre era stata formulata con riferimento alla sentenza sub 3) ai sensi dell’art. 168,comma 1, n. 2 cod. pen. Evidenzia che, con riferimento a detta pronuncia ricorrono ipresupposti per la revoca in quanto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato dellasentenza sub 2), ovvero al 28.5.2023, è intervenuta altra sentenza di condanna, quella di cuial punto 3) relativa ad un delitto commesso anteriormente al 5.3.2025 (data di irrevocabilitàdella sentenza sub 3) che ha inflitto una pena che sommata a quella sub 2) supera i limitidell’art. 163 cod. pen.Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza nella parte relativa allarichiesta di revoca del beneficio concesso con la sentenza sub 2).3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsosulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., dispone la revoca di diritto delbeneficio della sospensione condizionale della pena nel caso in cui ilcondannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso apena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabilitidall’art. 163 cod. pen.Secondo il costante orientamento di questa Corte, «la revoca di diritto dellasospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delittoanteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio ingiudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza deitermini di durata dello stesso» (Sez. 5 n. 25529 del 17/03/2023 Rv. 284930); e«l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimentoalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non aquella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (sez. 1, n. 35563 del10/11/2020, Rv. 280056-01)» (Sez. 1, sentenza n. 43713 del 2024, nonmassimata).[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nell’esaminare la richiesta formulata dal pubblicoministero ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen., è incorso in un equivoco,avendo fatto riferimento alla sentenza sub 1), ovvero quella del Tribunale diNapoli del 28.6.2019, irrevocabile il 16.10.2019, mentre la richiesta era stataformulata con riferimento alla condanna sub 3) ovvero quella del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5.3.2025.È, pertanto, necessario che il giudice dell’esecuzione riesamini la questionealla luce di una corretta interpretazione dell’istanza.3. Quanto al secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 164, ultimocomma cod. pen., si osserva che la sospensione condizionale della pena nonpuò essere concessa più di una volta. Tuttavia, il giudice nell’infliggere unanuova condanna può concedere un nuovo beneficio qualora le due pene,cumulate, non superino i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. ovvero, nel caso dispecie, i due anni di reclusione. Nel caso specifico, la condanna alla pena dianni uno e mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza del 26.4.2023 dellaCorte di appello di Napoli, irrevocabile il 28.5.2023 (sub 2) cumulata a quella dimesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, inflitta con la sentenza delTribunale di Napoli del 28.6.2019, irrevocabile il 16.10.2019 (sub 1), supera glianni due, con la conseguenza che l’imputato non poteva beneficiare dellasospensione condizionale della pena una seconda volta. Occorre, tuttavia, precisare che la revoca del beneficio concesso inviolazione della norma menzionata è subordinata al preventivo esame delfascicolo del processo in cui è stata concessa per la seconda volta e contralegem la sospensione condizionale. Deve richiamarsi, in proposito, il principioespresso da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381 – 01, secondo laquale «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fosserodocumentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudicedell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo delgiudizio». Ne consegue che il giudicante, ove intenda procedere alla revoca delbeneficio in base al disposto dell’art. 168 comma 3 cod. pen., in relazione allafattispecie di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen. prima di procedere allarevoca del beneficio, dovrà preventivamente procedere all’esame del fascicolodella cognizione onde verificare che la causa ostativa alla concessione delbeneficio risultasse dal certificato penale in atti.4. Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza impugnata deve esserepertanto annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perchéproceda a nuovo esame dell’istanza nel rispetto dei principi enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]