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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 settembre 2020

Cassazione n. 36140/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 30620/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; tu-cc ( - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- avverso la sentenza n. 2288/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Rilevato che, con sentenza resa in data 18/9/2020 (n. 2288/2020), la Corte d'ap- pello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato l'intervenuta cessazione della locazione commerciale conclusa tra le parti, condannando la Epi- curo s.r.l.s. al rilascio dell'immobile locato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come la società appellante non avesse adeguatamente specificato le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, essendosi limitata alla proposizione di argo- mentazioni del tutto generiche di per sé inidonee ad evidenziare le parti del provvedimento impugnato concretamente contestate e i motivi delle relative censure; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto di- fese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice a quo erro- neamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione dell'asserita genericità della relativa articolazione, in tal senso ponendosi in contrasto con il contenuto obiettivo dell'atto di impugnazione sottoposto all'esame della corte d'appello, da ritenersi viceversa formulato in termini pienamente chiari e intelligibili;Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30620/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata promesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte d'appello omesso di considerare le osser- vazioni, argomentazione e le eccezioni proposte dall'appellante con particolare riguardo alla circostanza della mancata mediazione tra le parti in lite; con il terzo e il quarto motivo, la società ricorrente censura la sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente affermato la mancata specificità del primo, del secondo e del terzo motivo di ap- pello proposti; con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del d.p.r. n. 115/2002 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attestato la sussi- stenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto, in difetto dei relativi presupposti; il primo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili e suscettibili di assorbire la rilevanza del secondo e del quinto motivo; al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di ne- cessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30620/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);Adunanza de119 ottobre 2021 - R.G. n. 30620/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ri- corrente con i motivi d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione dell'as- serita genericità della relativa articolazione (con ulteriore particolare riguardo al primo, al secondo e al terzo motivo di appello proposti), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto, con particolare riguardo al medesimo atto d'appello) comprovanti il ricorso effettivo di detti er- rori, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto; la conferma dell'inammissibilità dell'appello vale a destituire di al- cuna rilevanza le censure avanzate con riguardo alla pretesa omessa considerazione, da parte del giudice di appello, della mancata media- zione tra le parti in lite, nonché con riguardo all'attestazione della sus- sistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto; sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le intimate svolto difese in questa sede; dev'essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30620/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 30620/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; tu-cc ( - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- avverso la sentenza n. 2288/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Rilevato che, con sentenza resa in data 18/9/2020 (n. 2288/2020), la Corte d'ap- pello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accertato l'intervenuta cessazione della locazione commerciale conclusa tra le parti, condannando la Epi- curo s.r.l.s. al rilascio dell'immobile locato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come la società appellante non avesse adeguatamente specificato le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, essendosi limitata alla proposizione di argo- mentazioni del tutto generiche di per sé inidonee ad evidenziare le parti del provvedimento impugnato concretamente contestate e i motivi delle relative censure; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto di- fese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice a quo erro- neamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione dell'asserita genericità della relativa articolazione, in tal senso ponendosi in contrasto con il contenuto obiettivo dell'atto di impugnazione sottoposto all'esame della corte d'appello, da ritenersi viceversa formulato in termini pienamente chiari e intelligibili;Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30620/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata promesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte d'appello omesso di considerare le osser- vazioni, argomentazione e le eccezioni proposte dall'appellante con particolare riguardo alla circostanza della mancata mediazione tra le parti in lite; con il terzo e il quarto motivo, la società ricorrente censura la sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente affermato la mancata specificità del primo, del secondo e del terzo motivo di ap- pello proposti; con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del d.p.r. n. 115/2002 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attestato la sussi- stenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto, in difetto dei relativi presupposti; il primo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili e suscettibili di assorbire la rilevanza del secondo e del quinto motivo; al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di ne- cessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30620/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);Adunanza de119 ottobre 2021 - R.G. n. 30620/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ri- corrente con i motivi d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione dell'as- serita genericità della relativa articolazione (con ulteriore particolare riguardo al primo, al secondo e al terzo motivo di appello proposti), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto, con particolare riguardo al medesimo atto d'appello) comprovanti il ricorso effettivo di detti er- rori, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto; la conferma dell'inammissibilità dell'appello vale a destituire di al- cuna rilevanza le censure avanzate con riguardo alla pretesa omessa considerazione, da parte del giudice di appello, della mancata media- zione tra le parti in lite, nonché con riguardo all'attestazione della sus- sistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto; sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le intimate svolto difese in questa sede; dev'essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 30620/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassa
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