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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 11991/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata disposta la revocadell’ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova dello stessoScorza, imputato dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.2.

Il ricorrente lamenta, con unico motivo, violazione di legge per violazionedel diritto al contraddittorio, trattandosi di provvedimento emesso senza previoavviso alle parti e in assenza di indicazione del relativo oggetto.

Infatti, il rinvioall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stato disposto per decidere sulla eventualerevoca della sospensione del procedimento, ma solo per esaminare lo stato dellaprova, onde consentire al competente Ufficio di esecuzione il deposito della propriarelazione sullo svolgimento del programma di trattamento.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.5.

Dalla lettura degli atti, resa possibile in ragione della questione processualesollevata dal ricorrente, si evince che l’udienza all’esito della quale il Tribunale haemesso il provvedimento impugnato era stata fissata, come indicato nello stessoricorso, per la “verifica della prova”, a seguito di deposito della relazione finale daparte dell’UEPE.Nel caso, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente,la revoca della prova costituiva un esito possibile e prevedibile dell’udienza, attesoche il rinvio dell'udienza disposto "per la verifica della messa alla prova", senza unesplicito riferimento ai presupposti per disporne la revoca, prefigurando gli oppostiepiloghi del procedimento speciale, è idoneo a garantire il contenuto informativodell'avviso di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. e a salvaguardare i diritti didifesa rispetto all'adozione di una revoca "a sorpresa" (cfr. Sez. 6, n. 10083 del04/02/2025, Sangermano, Rv. 287707 - 01).Il caso in esame, pertanto, diverge da quelli cui fanno riferimento altredecisioni della Corte regolatrice (v. ad es.

Sez. 4, n. 10031 del 16/01/2025,Esposito, Rv. 287725 - 02), in cui è stata affermata la nullità dell’ordinanza direvoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienzafissata per una diversa finalità rispetto a quella di “verifica della prova”.Nella specie, quindi, non ricorre alcuna nullità conseguente alla asseritaviolazione del diritto di difesa, trattandosi di provvedimento emesso all’esito di uncontraddittorio pieno e consapevole, il cui esito non può certamente essereconsiderato “a sorpresa”.6.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata disposta la revocadell’ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova dello stessoScorza, imputato dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.2. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, violazione di legge per violazionedel diritto al contraddittorio, trattandosi di provvedimento emesso senza previoavviso alle parti e in assenza di indicazione del relativo oggetto. Infatti, il rinvioall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stato disposto per decidere sulla eventualerevoca della sospensione del procedimento, ma solo per esaminare lo stato dellaprova, onde consentire al competente Ufficio di esecuzione il deposito della propriarelazione sullo svolgimento del programma di trattamento.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.5. Dalla lettura degli atti, resa possibile in ragione della questione processualesollevata dal ricorrente, si evince che l’udienza all’esito della quale il Tribunale haemesso il provvedimento impugnato era stata fissata, come indicato nello stessoricorso, per la “verifica della prova”, a seguito di deposito della relazione finale daparte dell’UEPE.Nel caso, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente,la revoca della prova costituiva un esito possibile e prevedibile dell’udienza, attesoche il rinvio dell'udienza disposto "per la verifica della messa alla prova", senza unesplicito riferimento ai presupposti per disporne la revoca, prefigurando gli oppostiepiloghi del procedimento speciale, è idoneo a garantire il contenuto informativodell'avviso di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. e a salvaguardare i diritti didifesa rispetto all'adozione di una revoca "a sorpresa" (cfr. Sez. 6, n. 10083 del04/02/2025, Sangermano, Rv. 287707 - 01).Il caso in esame, pertanto, diverge da quelli cui fanno riferimento altredecisioni della Corte regolatrice (v. ad es. Sez. 4, n. 10031 del 16/01/2025,Esposito, Rv. 287725 - 02), in cui è stata affermata la nullità dell’ordinanza direvoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienzafissata per una diversa finalità rispetto a quella di “verifica della prova”.Nella specie, quindi, non ricorre alcuna nullità conseguente alla asseritaviolazione del diritto di difesa, trattandosi di provvedimento emesso all’esito di uncontraddittorio pieno e consapevole, il cui esito non può certamente essereconsiderato “a sorpresa”.6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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