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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 28558/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19769/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale XXI Aprile n. 29, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1387/2021 , pubblicata il 2 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 260/2020 il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, ha condannato l’ASP Agrigento a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con incarico professionale di alta specializzazione, la somma di € 150,00 al mese per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale avente ad oggetto la graduazione delle funzioni e la connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale.

L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1387/2021, ha rigettato.

L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti.

Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.

Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022).

Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19769/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale XXI Aprile n. 29, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1387/2021 , pubblicata il 2 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 260/2020 il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, ha condannato l’ASP Agrigento a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con incarico professionale di alta specializzazione, la somma di € 150,00 al mese per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale avente ad oggetto la graduazione delle funzioni e la connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale. L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1387/2021, ha rigettato. L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto. Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022). Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia. P.Q.M. La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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