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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31626/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7 [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso a Novara 1'11 agosto 2017), limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata in punto di prova del fatto, di sua qualificazione giuridica e di determinazione della pena, non essendo state esaminate le deduzioni difensive sviluppate in gravame, è inammissibile in ragione della sua conclamata indeterminatezza ed aspecificità, trattandosi di mezzo affidato ad enunciazioni prive di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda e, comunque, di ogni confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricor,rente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7 [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso a Novara 1'11 agosto 2017), limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata in punto di prova del fatto, di sua qualificazione giuridica e di determinazione della pena, non essendo state esaminate le deduzioni difensive sviluppate in gravame, è inammissibile in ragione della sua conclamata indeterminatezza ed aspecificità, trattandosi di mezzo affidato ad enunciazioni prive di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda e, comunque, di ogni confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricor,rente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31626/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris