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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 gennaio 2023

Cassazione n. 17380/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Bergamo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 10 giugno 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Bergamo ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 28 aprile 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo in relazione al reato di cui all'art 646 cod. pen. 2.

La ricorrente eccepisce, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 127, 179, 185, 324, cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata.

L'ordinanza emessa dal Tribunale deve esser annullata in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza non sarebbe stato notificato ad uno dei due difensori di fiducia dell'indagata; i giudici del riesame avrebbero erroneamente respinto l'eccezione di nullità tempestivamente avanzata dal secondo difensore della ricorrente all'udienza di trattazione.

Il provvedimento impugnato si limiterebbe ad affermare che la nullità a regime intermedio invocata dalla difesa non avrebbe comportato l'inefficacia dell'originario provvedimento di sequestro stante la tempestività della decisione sull'istanza di riesame.

3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione la violazione degli artt. 125, 178, 185 cod. proc. pen.

I giudici del riesame avrebbero confermato il provvedimento di sequestro limitandosi ad affermare che il sequestro doveva esser inquadrato nella tipologia del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. senza dare adeguata risposta al motivo di riesame con il quale veniva eccepito che il giudice per le indagini preliminari aveva omesso di motivare in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il reato di appropriazione indebita ed i beni sequestrati.

4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione la violazione degli artt. 178, 179 e 185 cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato il motivo di riesame con il quale la difesa aveva eccepito la nullità del provvedimento genetico con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro per una tipologia di misura cautelare reale diversa (sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) da quella richiesta dal Pubblico Ministero (sequestro finalizzato alla confisca diretta).

5. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe affermato in modo apodittico che il denaro rinvenuto nel patrimonio di un soggetto che non ha conseguito alcuna utilità dall'ipotizzata condotta illecita può esser qualificato come profitto del reato con conseguente sottoposizione a sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Nel caso di specie la VISCARDI non avrebbe incamerato alcuna somma di denaro con conseguente non riconducibilità del suo patrimonio al profitto del reato di appropriazione indebita.

5. Con memoria depositata il 7 gennaio 2023, il ricorrente ha rappresentato che, con provvedimento del 31 ottobre 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico della VISCARDI e, con provvedimento del 21 novembre 2022, ha disposto la restituzione delle somme in sequestro.

La difesa ha pertanto, segnalato la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione conseguente a causa non imputabile alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

La restituzione, da parte del Pubblico Ministero o del giudice, nelle more del procedimento di impugnazione, delle cose sequestrate, determina, infatti, l'inammissibilità, per carenza sopravvenuta d'interesse, del gravame proposto (Sez.

U., n. 18253 del 24/04/2008, Tchnnil, RV. 239397; Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, Rv. 274975 - 01).

Il giudizio di riesame ed il conseguente ricorso in Cassazione sono funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge.

Se questa è la funzione del controllo incidentale, ne discende che la restituzione dei beni sequestrati fa cessare l'interesse all'impugnazione.

Il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l'interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono per la ricorrente né la condanna al pagamento delle spese processuali e nemmeno la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione ed è ricollegabile a fattori connessi all'evoluzione dinamica del procedimento a carico della VISCARDI (vedi Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Bergamo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 10 giugno 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Bergamo ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 28 aprile 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo in relazione al reato di cui all'art 646 cod. pen. 2. La ricorrente eccepisce, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 127, 179, 185, 324, cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza emessa dal Tribunale deve esser annullata in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza non sarebbe stato notificato ad uno dei due difensori di fiducia dell'indagata; i giudici del riesame avrebbero erroneamente respinto l'eccezione di nullità tempestivamente avanzata dal secondo difensore della ricorrente all'udienza di trattazione. Il provvedimento impugnato si limiterebbe ad affermare che la nullità a regime intermedio invocata dalla difesa non avrebbe comportato l'inefficacia dell'originario provvedimento di sequestro stante la tempestività della decisione sull'istanza di riesame. 3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione la violazione degli artt. 125, 178, 185 cod. proc. pen. I giudici del riesame avrebbero confermato il provvedimento di sequestro limitandosi ad affermare che il sequestro doveva esser inquadrato nella tipologia del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. senza dare adeguata risposta al motivo di riesame con il quale veniva eccepito che il giudice per le indagini preliminari aveva omesso di motivare in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il reato di appropriazione indebita ed i beni sequestrati. 4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione la violazione degli artt. 178, 179 e 185 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato il motivo di riesame con il quale la difesa aveva eccepito la nullità del provvedimento genetico con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro per una tipologia di misura cautelare reale diversa (sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) da quella richiesta dal Pubblico Ministero (sequestro finalizzato alla confisca diretta). 5. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. Il Tribunale avrebbe affermato in modo apodittico che il denaro rinvenuto nel patrimonio di un soggetto che non ha conseguito alcuna utilità dall'ipotizzata condotta illecita può esser qualificato come profitto del reato con conseguente sottoposizione a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Nel caso di specie la VISCARDI non avrebbe incamerato alcuna somma di denaro con conseguente non riconducibilità del suo patrimonio al profitto del reato di appropriazione indebita. 5. Con memoria depositata il 7 gennaio 2023, il ricorrente ha rappresentato che, con provvedimento del 31 ottobre 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico della VISCARDI e, con provvedimento del 21 novembre 2022, ha disposto la restituzione delle somme in sequestro. La difesa ha pertanto, segnalato la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione conseguente a causa non imputabile alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La restituzione, da parte del Pubblico Ministero o del giudice, nelle more del procedimento di impugnazione, delle cose sequestrate, determina, infatti, l'inammissibilità, per carenza sopravvenuta d'interesse, del gravame proposto (Sez. U., n. 18253 del 24/04/2008, Tchnnil, RV. 239397; Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, Rv. 274975 - 01). Il giudizio di riesame ed il conseguente ricorso in Cassazione sono funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge. Se questa è la funzione del controllo incidentale, ne discende che la restituzione dei beni sequestrati fa cessare l'interesse all'impugnazione. Il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l'interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono per la ricorrente né la condanna al pagamento delle spese processuali e nemmeno la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione ed è ricollegabile a fattori connessi all'evoluzione dinamica del procedimento a carico della VISCARDI (vedi Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01).
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