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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 12468/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111/07/1983, difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Benevento avverso la sentenza del 24 gennaio 2022 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n.176/2020 le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IIl FATTO

1. Con sentenza emessa il 24 gennaio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato quella emessa il 20 novembre 2017 dal Tribunale di Benevento e, dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all'art. 697 cod. pen. contestati ai capi B) e C) perché estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena per i residui reati di cui agli artt. 1 e 2 legge n. 895/1967 in tre anni di reclusione e 11.000 euro di multa.

Il procedimento ha ad oggetto i reati di fabbricazione e detenzione di due armi da sparo realizzate artigianalmente, entrambi contestati al capo B), e trae origine dall'arresto in flagranza operato nei confronti del ricorrente il 3 agosto 2015, all'esito di una perquisizione domiciliare e veicolare.

Nel rispondere alle censure sollevate con l'atto di appello, la Corte napoletana ha ritenuto, in primo luogo, infondata quella riferita alla mancata prova della funzionalità delle due armi artigianali.

La Corte ha escluso che l'offesa penalmente rilevante fosse insussistente per la mancanza di prova circa l'efficienza delle armi stesse.

In particolare ha evidenziato come queste, pur essendo artigianali, risultassero composte da tutte le parti meccaniche necessarie a consentirne il normale impiego, in modo da creare pericolo per l'ordine pubblico.

Ha altresì precisato che l'imputato è stato condannato per le due distinte condotte di cui all'art. 1 (fabbricazione) e all'art. 2 (detenzione) della legge n. 895/1967, contestate nell'unico capo Et).

Circa la riferibilità del possesso delle armi all'imputato, la Corte ha sottolineato l'illogicità della versione della sua fidanzata, che si è assunta la responsabilità della detenzione dicendo di averle trovate in una cantina prossima alla sua abitazione e che lei stava pulendo per poi prenderla in locazione.

La Corte ha altresì ritenuto rilevante il fatto che il Dello Iacovo avesse ammesso la proprietà di quattro pugnali e di una katana rinvenuti nella medesima occasione, perché se egli aveva trasportato tali oggetti nella casa della donna, pur avendo iniziato la convivenza con lei solo da una settimana, era logico che vi avesse portato anche le due pistole artigianali.

La fabbricazione delle armi e la presenza di gravi precedenti penali sono state ritenute circostanze sintomatiche della spiccata capacità a delinquere dell'imputato e tali da impedire «ogni rivisitazione del trattamento sanzionatorio» a titolo di pena base, aumento in continuazione e concedibilità delle attenuanti generiche.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo ha eccepito plurime violazioni di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.

In primo luogo ha rilevato la omessa pronuncia sul primo motivo di appello, relativo al delitto di cui all'art. 1 legge n. 895/1967, in ordine alla condotta di fabbricazione delle armi artigianali di cui al capo B), dichiarata sussistente dal primo giudice con una motivazione ritenuta «apodittica».

Il relativo motivo di appello sollevato dalla difesa non è stato neppure menzionato nella sentenza e, quindi, non è stato preso in considerazione.

La Corte ha così disatteso all'obbligo motivazionale in ordine alla condotta di fabbricazione delle due armi, che non può essere attribuita all'imputato solo deducendola dalla ritenuta responsabilità per quella di detenzione, come motivato dal giudice di primo grado.

Per quanto riguarda il profilo della funzionalità o della riparabilità delle armi rinvenute, il ricorrente ha rilevato che la Corte napoletana non ha accertato, se non attraverso la mera visione fotografica di quanto in sequestro, l'idoneità all'uso di quelle armi o la loro agevole riparabilità.

Anche su tale punto erano state sollevate delle specifiche censure con l'atto di appello, e tali rilievi sono rimasti privi di un'adeguata risposta.

Il ricorrente ha altresì lamentato la mancata considerazione complessiva ed il travisamento delle dichiarazioni della fidanzata dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso una spiegazione ben più articolata rispetto a quella presa in considerazione dalla Corte di appello.

Infine, è stato omesso l'esame del dato oggettivo costituito dalla diversità del luogo di ritrovamento delle armi da sparo di cui al capo B) rispetto a quello del rinvenimento delle armi bianche di cui al capo C). 2.2 Con il secondo motivo ha contestato la sentenza di appello in relazione al trattamento sanzionatorio concretamente applicato a titolo di pena base, di aumento per continuazione e di mancata concessione delle attenuanti generiche, ed ha eccepito la omessa considerazione della previsione di cui all'art. 7 della legge n. 895/1967.

3. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in c:ui censura l'omessa motivazione del giudice di appello circa la sussistenza del reato di cui all'art. 1 legge n. 895/1967.

Come lamenta il ricorrente, la Corte di appello «nemmeno dà conto dello specifico motivo di impugnazione», mentre su tale profilo l'atto di appello si è soffermato ampiamente.

La sentenza di primo grado ha motivato la condanna per detto reato affermando che la responsabilità dell'imputato, quale costruttore delle armi da sparo artigianali, si ricava dal fatto che non è stato «addotto alcun elemento serio che possa provare la responsabilità di terzi», e l'atto di appello ha censurato tale breve motivazione definendola «apodittica» e lamentandone l'erroneità per avere fatto derivare la prova della fabbricazione delle armi dal mero fatto di esserne il detentore, mentre la diversità dell'elemento materiale e di quello soggettivo tra le due condotte avrebbe imposto un autonomo supporto motivazionale.

La sentenza di secondo grado omette del tutto l'esame di tale motivo di appello e non aggiunge alcuna motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 1 legge n.895/1967, neppure richiamando quella del giudice di primo grado.

Peraltro, come detto, la sentenza di primo grado si limita a motivare che l'imputato «deve ritenersi anche il costruttore di quelle artigianali non essendo stato addotto alcun elemento serio che possa provare la responsabilità di terzi», e non fornisce quindi una motivazione esaustiva, che possa giustificare il silenzio dei giudici di appello.

La sentenza di appello deve quindi essere annullata per questa parte, essendo evidente la carenza motivazionale su un motivo sottoposto al suo esame. 1.2 Il primo motivo di ricorso è invece infondato nella parte in cui censura la motivazione circa il profilo della funzionalità delle armi rinvenute.

La Corte di appello, confermando la decisione del primo giudice, ha dedotto la funzionalità delle due armi artigianali dal fatto che esse fossero «composte di tutte le parti meccaniche necessarie a consentirne il normale impiego», ed ha ritenuto tale prova sufficiente anche se la polizia giudiziaria non le ha mai sottoposte ad una concreta valutazione di efficienza.

La sentenza ha quindi applicato in modo corretto il consolidato principio della Corte di cassazione, secondo cui «La natura di arma dell'oggetto in possesso dell'imputato e l'efficienza della stessa possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova - specifica o generica, diretta o indiretta - e il relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità» (Sez. 1, n.46890 del 18/10/2019, Arena, Rv. 277237).

L'efficienza delle due armi è stata infatti dedotta, nella sentenza di primo grado, dalla presenza di tutte le parti meccaniche necessarie per il loro funzionamento quali armi da sparo, ivi descritte in modo dettagliato, e ricavando la prova della loro idoneità all'uso «dalla visione dei rilievi fotografici e dalla descrizione fornita dai verbalizzanti».

Tale motivazione, confermata dalla sentenza di appello, è logica e sufficiente.

Dalla descrizione contenuta nella sentenza di primo grado circa tutti gli oggetti rinvenuti nell'abitazione del Dello Iacovo, risulta altresì che nella borsa in cui erano contenute le due pistole artigianali furono rinvenute anche delle munizioni aventi lo stesso calibro di quelle armi.

La contestuale detenzione di cartucce idonee ad essere utilizzate con le predette pistole rafforza la valutazione di idoneità all'uso di queste ultime. 1.3 Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia richiamato i principi giurisprudenziali relativi alla efficienza delle armi anche qualora affette da guasti facilmente riparabili senza neppure indicare quali guasti fossero presenti sulle due armi sequestrate, ma si tratta di una censurai irrilevante in quanto i giudici hanno confermato la valutazione di efficienza delle stesse con la motivazione già espressa dal giudice di primo grado, ed hanno aggiunto l'affermazione della facile riparabilità di eventuali guasti solo in forma ipotetica e per rafforzare la valutazione di idoneità all'impiego. 1.4 Peraltro il primo motivo di ricorso è inammissibile, per mancanza di autosufficienza, nelle parti in cui censura la motivazione sulla funzionalità delle due armi da sparo perché si fonderebbe sulla «mera visione di materiale fotografico e/o nella descrizione degli oggetti da parte della PG», e perché avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni del teste di PG Capobianco: il ricorrente ha infatti omesso di allegare al suo ricorso le fotografie in questione ed il verbale dell'esame del predetto testimone, così violando il disposto di cui all'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. e impedendo ogni valutazione da parte di questa Corte sulla effettiva idoneità di tali elementi a sorreggere la decisione di condanna.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato anche nella parte in cui censura l'attribuzione di responsabilità al Dello Iacovo per la detenzione delle due pistole artigianali.2.1 Quanto all'asserto travisamento delle dichiarazioni della fidanzata dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che si è assunta la responsab lità della detenzione delle stesse sostenendo che il Dello Iacovo ne ignorava anche la presenza in casa, la inattendibilità della testimonianza è stata valutata e dichiarata dalle due sentenze di merito con motivazione esaustiva e non illogica.

Inoltre anche in questo caso il ricorso manca di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato all'atto il verbale di tale testimonianza. 2.2 Quanto al non avere i giudici valorizzato il dato oggettivo della diversità del luogo di ritrovamento delle armi di cui al capo B) rispetto a quello del rinvenimento delle armi bianche di cui al capo C), si tratta di un motivo infondato perché tale circostanza è del tutto irrilevante.

Dalla sentenza di primo grado risulta infatti che nella medesima camera e presso l'armadio che conteneva la busta con le armi da sparo e le munizioni fu rinvenuto un machete artigianale di cui il Dello Iacovo si dichiarò proprietario, fatto che dimostra come anche quella camera fosse in uso all'imputato ed egli vi riponesse oggetti di sua proprietà.

3. Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto solo nei limiti sopra precisati, e rigettato nel resto.

4. Il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito dal parziale annullamento della sentenza di secondo grado, perché la valutazione della sussistenza o meno del reato di cui all'art. 1 legge n. 895/1967 può comportare la modifica delle statuizioni penali, sulle quali il giudice del rinvio dovrà comunque esprimersi esaminando la materia oggetto dei relativi motivi di ricorso.

5. Deve quindi essere disposto l'annullamento della sentenza emessa il 24 gennaio 2022 dalla Corte di Appello di Napoli, limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 1 legge n. 895/1967 e al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per il nuovo giudizio.

Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto, confermando quindi la condanna dell'imputato per il reato di cui all'ad. 2 legge n. 895/1967.

P.Q.Ml.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di fabbricazione delle armi oggetto di processo, con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e sul trattamento sanzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111/07/1983, difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Benevento avverso la sentenza del 24 gennaio 2022 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n.176/2020 le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IIl FATTO 1. Con sentenza emessa il 24 gennaio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato quella emessa il 20 novembre 2017 dal Tribunale di Benevento e, dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all'art. 697 cod. pen. contestati ai capi B) e C) perché estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena per i residui reati di cui agli artt. 1 e 2 legge n. 895/1967 in tre anni di reclusione e 11.000 euro di multa. Il procedimento ha ad oggetto i reati di fabbricazione e detenzione di due armi da sparo realizzate artigianalmente, entrambi contestati al capo B), e trae origine dall'arresto in flagranza operato nei confronti del ricorrente il 3 agosto 2015, all'esito di una perquisizione domiciliare e veicolare. Nel rispondere alle censure sollevate con l'atto di appello, la Corte napoletana ha ritenuto, in primo luogo, infondata quella riferita alla mancata prova della funzionalità delle due armi artigianali. La Corte ha escluso che l'offesa penalmente rilevante fosse insussistente per la mancanza di prova circa l'efficienza delle armi stesse. In particolare ha evidenziato come queste, pur essendo artigianali, risultassero composte da tutte le parti meccaniche necessarie a consentirne il normale impiego, in modo da creare pericolo per l'ordine pubblico. Ha altresì precisato che l'imputato è stato condannato per le due distinte condotte di cui all'art. 1 (fabbricazione) e all'art. 2 (detenzione) della legge n. 895/1967, contestate nell'unico capo Et). Circa la riferibilità del possesso delle armi all'imputato, la Corte ha sottolineato l'illogicità della versione della sua fidanzata, che si è assunta la responsabilità della detenzione dicendo di averle trovate in una cantina prossima alla sua abitazione e che lei stava pulendo per poi prenderla in locazione. La Corte ha altresì ritenuto rilevante il fatto che il Dello Iacovo avesse ammesso la proprietà di quattro pugnali e di una katana rinvenuti nella medesima occasione, perché se egli aveva trasportato tali oggetti nella casa della donna, pur avendo iniziato la convivenza con lei solo da una settimana, era logico che vi avesse portato anche le due pistole artigianali. La fabbricazione delle armi e la presenza di gravi precedenti penali sono state ritenute circostanze sintomatiche della spiccata capacità a delinquere dell'imputato e tali da impedire «ogni rivisitazione del trattamento sanzionatorio» a titolo di pena base, aumento in continuazione e concedibilità delle attenuanti generiche.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo ha eccepito plurime violazioni di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. In primo luogo ha rilevato la omessa pronuncia sul primo motivo di appello, relativo al delitto di cui all'art. 1 legge n. 895/1967, in ordine alla condotta di fabbricazione delle armi artigianali di cui al capo B), dichiarata sussistente dal primo giudice con una motivazione ritenuta «apodittica». Il relativo motivo di appello sollevato dalla difesa non è stato neppure menzionato nella sentenza e, quindi, non è stato preso in considerazione. La Corte ha così disatteso all'obbligo motivazionale in ordine alla condotta di fabbricazione delle due armi, che non può essere attribuita all'imputato solo deducendola dalla ritenuta responsabilità per quella di detenzione, come motivato dal giudice di primo grado. Per quanto riguarda il profilo della funzionalità o della riparabilità delle armi rinvenute, il ricorrente ha rilevato che la Corte napoletana non ha accertato, se non attraverso la mera visione fotografica di quanto in sequestro, l'idoneità all'uso di quelle armi o la loro agevole riparabilità. Anche su tale punto erano state sollevate delle specifiche censure con l'atto di appello, e tali rilievi sono rimasti privi di un'adeguata risposta. Il ricorrente ha altresì lamentato la mancata considerazione complessiva ed il travisamento delle dichiarazioni della fidanzata dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso una spiegazione ben più articolata rispetto a quella presa in considerazione dalla Corte di appello. Infine, è stato omesso l'esame del dato oggettivo costituito dalla diversità del luogo di ritrovamento delle armi da sparo di cui al capo B) rispetto a quello del rinvenimento delle armi bianche di cui al capo C). 2.2 Con il secondo motivo ha contestato la sentenza di appello in relazione al trattamento sanzionatorio concretamente applicato a titolo di pena base, di aumento per continuazione e di mancata concessione delle attenuanti generiche, ed ha eccepito la omessa considerazione della previsione di cui all'art. 7 della legge n. 895/1967. 3. Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in c:ui censura l'omessa motivazione del giudice di appello circa la sussistenza del reato di cui all'art. 1 legge n. 895/1967. Come lamenta il ricorrente, la Corte di appello «nemmeno dà conto dello specifico motivo di impugnazione», mentre su tale profilo l'atto di appello si è soffermato ampiamente. La sentenza di primo grado ha motivato la condanna per detto reato affermando che la responsabilità dell'imputato, quale costruttore delle armi da sparo artigianali, si ricava dal fatto che non è stato «addotto alcun elemento serio che possa provare la responsabilità di terzi», e l'atto di appello ha censurato tale breve motivazione definendola «apodittica» e lamentandone l'erroneità per avere fatto derivare la prova della fabbricazione delle armi dal mero fatto di esserne il detentore, mentre la diversità dell'elemento materiale e di quello soggettivo tra le due condotte avrebbe imposto un autonomo supporto motivazionale. La sentenza di secondo grado omette del tutto l'esame di tale motivo di appello e non aggiunge alcuna motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 1 legge n.895/1967, neppure richiamando quella del giudice di primo grado. Peraltro, come detto, la sentenza di primo grado si limita a motivare che l'imputato «deve ritenersi anche il costruttore di quelle artigianali non essendo stato addotto alcun elemento serio che possa provare la responsabilità di terzi», e non fornisce quindi una motivazione esaustiva, che possa giustificare il silenzio dei giudici di appello. La sentenza di appello deve quindi essere annullata per questa parte, essendo evidente la carenza motivazionale su un motivo sottoposto al suo esame. 1.2 Il primo motivo di ricorso è invece infondato nella parte in cui censura la motivazione circa il profilo della funzionalità delle armi rinvenute. La Corte di appello, confermando la decisione del primo giudice, ha dedotto la funzionalità delle due armi artigianali dal fatto che esse fossero «composte di tutte le parti meccaniche necessarie a consentirne il normale impiego», ed ha ritenuto tale prova sufficiente anche se la polizia giudiziaria non le ha mai sottoposte ad una concreta valutazione di efficienza. La sentenza ha quindi applicato in modo corretto il consolidato principio della Corte di cassazione, secondo cui «La natura di arma dell'oggetto in possesso dell'imputato e l'efficienza della stessa possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova - specifica o generica, diretta o indiretta - e il relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità» (Sez. 1, n.46890 del 18/10/2019, Arena, Rv. 277237). L'efficienza delle due armi è stata infatti dedotta, nella sentenza di primo grado, dalla presenza di tutte le parti meccaniche necessarie per il loro funzionamento quali armi da sparo, ivi descritte in modo dettagliato, e ricavando la prova della loro idoneità all'uso «dalla visione dei rilievi fotografici e dalla descrizione fornita dai verbalizzanti». Tale motivazione, confermata dalla sentenza di appello, è logica e sufficiente. Dalla descrizione contenuta nella sentenza di primo grado circa tutti gli oggetti rinvenuti nell'abitazione del Dello Iacovo, risulta altresì che nella borsa in cui erano contenute le due pistole artigianali furono rinvenute anche delle munizioni aventi lo stesso calibro di quelle armi. La contestuale detenzione di cartucce idonee ad essere utilizzate con le predette pistole rafforza la valutazione di idoneità all'uso di queste ultime. 1.3 Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia richiamato i principi giurisprudenziali relativi alla efficienza delle armi anche qualora affette da guasti facilmente riparabili senza neppure indicare quali guasti fossero presenti sulle due armi sequestrate, ma si tratta di una censurai irrilevante in quanto i giudici hanno confermato la valutazione di efficienza delle stesse con la motivazione già espressa dal giudice di primo grado, ed hanno aggiunto l'affermazione della facile riparabilità di eventuali guasti solo in forma ipotetica e per rafforzare la valutazione di idoneità all'impiego. 1.4 Peraltro il primo motivo di ricorso è inammissibile, per mancanza di autosufficienza, nelle parti in cui censura la motivazione sulla funzionalità delle due armi da sparo perché si fonderebbe sulla «mera visione di materiale fotografico e/o nella descrizione degli oggetti da parte della PG», e perché avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni del teste di PG Capobianco: il ricorrente ha infatti omesso di allegare al suo ricorso le fotografie in questione ed il verbale dell'esame del predetto testimone, così violando il disposto di cui all'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. e impedendo ogni valutazione da parte di questa Corte sulla effettiva idoneità di tali elementi a sorreggere la decisione di condanna. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato anche nella parte in cui censura l'attribuzione di responsabilità al Dello Iacovo per la detenzione delle due pistole artigianali.2.1 Quanto all'asserto travisamento delle dichiarazioni della fidanzata dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che si è assunta la responsab lità della detenzione delle stesse sostenendo che il Dello Iacovo ne ignorava anche la presenza in casa, la inattendibilità della testimonianza è stata valutata e dichiarata dalle due sentenze di merito con motivazione esaustiva e non illogica. Inoltre anche in questo caso il ricorso manca di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato all'atto il verbale di tale testimonianza. 2.2 Quanto al non avere i giudici valorizzato il dato oggettivo della diversità del luogo di ritrovamento delle armi di cui al capo B) rispetto a quello del rinvenimento delle armi bianche di cui al capo C), si tratta di un motivo infondato perché tale circostanza è del tutto irrilevante. Dalla sentenza di primo grado risulta infatti che nella medesima camera e presso l'armadio che conteneva la busta con le armi da sparo e le munizioni fu rinvenuto un machete artigianale di cui il Dello Iacovo si dichiarò proprietario, fatto che dimostra come anche quella camera fosse in uso all'imputato ed egli vi riponesse oggetti di sua proprietà. 3. Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto solo nei limiti sopra precisati, e rigettato nel resto. 4. Il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito dal parziale annullamento della sentenza di secondo grado, perché la valutazione della sussistenza o meno del reato di cui all'art. 1 legge n. 895/1967 può comportare la modifica delle statuizioni penali, sulle quali il giudice del rinvio dovrà comunque esprimersi esaminando la materia oggetto dei relativi motivi di ricorso. 5. Deve quindi essere disposto l'annullamento della sentenza emessa il 24 gennaio 2022 dalla Corte di Appello di Napoli, limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 1 legge n. 895/1967 e al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per il nuovo giudizio. Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto, confermando quindi la condanna dell'imputato per il reato di cui all'ad. 2 legge n. 895/1967. P.Q.Ml. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di fabbricazione delle armi oggetto di processo, con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e sul trattamento sanzio
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