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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19229/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 'm

1. Con sentenza del 10 settembre 2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: il primo, di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen.; il secondo, di vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale ex art.62-bis cod. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto irnpugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale ( Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017) Rv. 268822 - 01).

3. La Corte di appello di Roma, invero, ha correttamente indicato che la cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina e il dato ponderale complessivo dello stupefacente (18 dosi medie), non permettono di inquadrare il fatto nell'ambito dell'ipotesi della particolare tenuità.

È inammissibile, dunque, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato.

Con riguardo al secondo motivo, inoltre, esso risulta non consentito anche rispetto al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: con riguardo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen., la Corte di appello di Roma ha specificato che il dato ponderale dello stupefacente detenuto, la sua tipologia e la suddivisione in dosi, in unione al contesto in cui è avvenuto il fatto (ossia in una nota piazza di spaccio) e alla personalità dell'imputato (gravato da precedenti penali), non consentono l'applicazione delle circostanze ex art.62-bis cod. pen.

All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 'm 1. Con sentenza del 10 settembre 2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 6 aprile 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: il primo, di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen.; il secondo, di vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale ex art.62-bis cod. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto irnpugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale ( Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017) Rv. 268822 - 01). 3. La Corte di appello di Roma, invero, ha correttamente indicato che la cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina e il dato ponderale complessivo dello stupefacente (18 dosi medie), non permettono di inquadrare il fatto nell'ambito dell'ipotesi della particolare tenuità. È inammissibile, dunque, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. Con riguardo al secondo motivo, inoltre, esso risulta non consentito anche rispetto al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: con riguardo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen., la Corte di appello di Roma ha specificato che il dato ponderale dello stupefacente detenuto, la sua tipologia e la suddivisione in dosi, in unione al contesto in cui è avvenuto il fatto (ossia in una nota piazza di spaccio) e alla personalità dell'imputato (gravato da precedenti penali), non consentono l'applicazione delle circostanze ex art.62-bis cod. pen. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 19229/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris