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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 00224/2026

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applicazione.

2. Diversamente, il secondo motivo è fo ndato, dovendosi considerare che, in relazione alla circostanza attenuante speciale della collaborazione di cui si è chiesta l’applicazione nella massima estensione, la motivazione del provvedimento impugnato risulta assente, essendosi limitata, la Corte di merito, a rendere argomentazioni esclusivamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, omettendo di affrontare il tema, pur devoluto, della circostanza attenuante speciale della collaborazione, in particolare affermando, a pag. 5 della sentenza, che “ad avviso della Corte la pena va rideterminata, valutate le già riconosciute attenuanti generiche in regime di equivalenza, non concedibili in regime di prevalenza per la recidiva contestata, nei termini di seguito indicati …”.

In particolare, la Corte territoriale, pur riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva ed individuando nel capo C) il reato più grave (artt. 81 cpv, 629, primo e secondo comma in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen., 416-bis. 1 cod. pen.), ha rideterminato la pena rispetto al primo grado, partendo da una pena base, asseritamente già diminuita per l’attenuante speciale, di anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, procedendo poi ai successivi aumenti ex art. 81 cod. pen. per i restanti capi (A, B, D, E, F, G).

Orbene, la misura della pena edittalmente individuata, attesa la mancata specificazione dei criteri per la sua determinazione, non consente di verificare da quale base di calcolo si sia partiti e quale sia stata l’entità della diminuente applicata in concreto, diminuente che, se non applicata nel massimo, alla luce della censura proposta, deve indicare le ragioni della relativa scelta discrezionale: da qui la sussistenza del vizio dedotto.

3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
applicazione. 2. Diversamente, il secondo motivo è fo ndato, dovendosi considerare che, in relazione alla circostanza attenuante speciale della collaborazione di cui si è chiesta l’applicazione nella massima estensione, la motivazione del provvedimento impugnato risulta assente, essendosi limitata, la Corte di merito, a rendere argomentazioni esclusivamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, omettendo di affrontare il tema, pur devoluto, della circostanza attenuante speciale della collaborazione, in particolare affermando, a pag. 5 della sentenza, che “ad avviso della Corte la pena va rideterminata, valutate le già riconosciute attenuanti generiche in regime di equivalenza, non concedibili in regime di prevalenza per la recidiva contestata, nei termini di seguito indicati …”. In particolare, la Corte territoriale, pur riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva ed individuando nel capo C) il reato più grave (artt. 81 cpv, 629, primo e secondo comma in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen., 416-bis. 1 cod. pen.), ha rideterminato la pena rispetto al primo grado, partendo da una pena base, asseritamente già diminuita per l’attenuante speciale, di anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, procedendo poi ai successivi aumenti ex art. 81 cod. pen. per i restanti capi (A, B, D, E, F, G). Orbene, la misura della pena edittalmente individuata, attesa la mancata specificazione dei criteri per la sua determinazione, non consente di verificare da quale base di calcolo si sia partiti e quale sia stata l’entità della diminuente applicata in concreto, diminuente che, se non applicata nel massimo, alla luce della censura proposta, deve indicare le ragioni della relativa scelta discrezionale: da qui la sussistenza del vizio dedotto. 3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 00224/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris