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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19821/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. della SICILIA – SEZ.

DIST.

DICATANIA n. 1872/2022 depositata il 07/03/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAnna Maria SOLDI che ha concluso per l’accoglimento parziale del secondomotivo.Uditi l’avv.to Rosario CALÌ per la ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso e l’Avvocato dello Stato per l’Agenziacontroricorrente che ne ha chiesto la reiezione.Il 22/1/2002 l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fu avvisata dell’ammissione allostato passivo del “Consorzio di Casalgismondo in amministrazionestraordinaria” riscontrando che la propria istanza d’ammissione in viaipotecaria era stata accolta solo in parte.

Formulò opposizione ottenendo ilrichiesto riconoscimento dal Tribunale Ordinario di Catania e dallasuccessiva sentenza 1653/2013 della locale Corte d’Appello.In relazione a tale sentenza, L’Agenzia delle Entrate notificò alla ricorrenteun avviso di liquidazione dell’imposta di registro, quantificata in misuraproporzionale 1%, ritenendo trattarsi di riconoscimento di diritti a contenutopatrimoniale e in applicazione della Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/86 (c.d.t.u. registro).La società propose ricorso alla commissione Tributaria Provinciale di Cataniache, nel contraddittorio con l’Ufficio e mediante la sentenza 6572/11/2018,lo accolse atteso che all’avviso notificato non era allegata la sentenza, conconseguente violazione dell’art. 7 legge 212/2000.

Respinse invece lacensura relativa all’asserito difetto di motivazione dell’avviso medesimo.Su appello dell’Agenzia delle Entrate e nel contraddittorio con lacontribuente, la [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sez.staccata di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe accolse il gravameconfermando l’avviso di liquidazione e condannando la società alla rifusionedelle spese di lite.Secondo il giudice d’appello:Numero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026- quanto alla violazione dell’art. 43 t.u. registro e 8, parte prima, dellaTariffa a esso allegata, pur avendo la sentenza della Corte d’Appello etneariconosciuto la natura privilegiata d’un credito già ammesso in viachirografaria in una procedura fallimentare, provvedimento che di normasoggiace all’imposta in misura fissa (Cass. 22253/2020), tuttavia non si eraverificata l’ulteriore condizione, ossia che l’ammontare e il titolo fossero giàdeterminati per effetto del decreto d’ammissione allo stato passivo.

Poichélo stato passivo è assoggettato a imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8,comma primo, lett. c) della tariffa medesima, solo in tal caso siprodurrebbero indebite duplicazioni d’imposta.

Nel caso specifico, invece, ildecreto d’ammissione allo stato passivo non fu registrato e tassato venendomeno la ratio suindicata a giustificazione della tassazione in misura fissa;- quanto alla violazione degli artt. 40 e 41 del t.u. registro e dell’art. 8, parteprima della Tariffa, in tema di c.d. alternatività tra imposta di registro e IVA,sussisterebbero le medesime condizioni che ne escludono la ricorrenza,essendo la pretesa erariale finalizzata a colpire con unico prelievo lamanifestazione della capacità contributiva.Ricorre per cassazione la contribuente con due motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale ha depositato una memoria con cui harichiesto l’accoglimento parziale del ricorso, limitatamente al secondomotivo e all’eccezione relativa alla pretesa duplicazione, rilevando che ilprincipio d’alternatività può operare benché l’operazione sia esente IVA(Cass. 11841/2022) e come lo stesso comporti l’applicazione della tariffa inmisura fissa (Cass. 31409/2018 oltre alla citata 11841/2022).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente ricorrente si duole dell’illegittimitàdella sentenza per:Numero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026a) violazione ed errata applicazione dell’art. 8, comma primo, lett. d), dellaparte prima della tariffa allegata al t.u. registro, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c.;b) motivazione insufficiente, contraddittoria e/o apparente in relazioneall’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.Sostiene che la sentenza oggetto dell’imposta di registro non ha accertatoun diritto di credito ma ha semplicemente riconosciuto il credito privilegiatoinizialmente ammesso in chirografo, comportando l’applicazionedell’imposta di registro in misura fissa.

La Cassazione, con sentenza n.10588/2007, ha ritenuto che la sentenza che, come nel caso di specie, inaccoglimento dell’opposizione allo stato passivo, riconosce la naturaprivilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare e giàammesso con il rango chirografario, è soggetta ad imposta di registro inmisura fissa in quanto la quantità del credito iscritto al passivo èindipendente dalla sua qualità.

Nessun effetto del mutamento dellagraduazione del credito si produce sul piano tributario, ai fini dell'impostadi registro come imposta indiretta, perché i dati tributari rilevanti - cioè,nell’ordine, la qualità del contenuto dell'imposta, la qualità e la quantità delsuo oggetto e la quantità del contenuto dell'imposta - sono già statideterminati a prescindere dal diritto di garanzia e restano invariati dopo chesia mutato il grado della prelazione.2.

Con il secondo motivo lamenta:a) illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.

Purribadendo che l’omessa registrazione dello stato passivo è ininfluente ai finidella tassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania,non si comprende sulla scorta di quale supporto probatorio la Commissioneavrebbe maturato il convincimento che gli organi della procedurad’amministrazione straordinaria del Consorzio non avessero sottoposto aregistrazione lo stato passivo.

La mera affermazione da parte della AgenziaNumero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026delle Entrate, non confortata da alcun documento, non potrebbe assurgerea prova della presunta omissione;b) illegittimità e/o nullità della sentenza per omessa motivazione inrelazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.;c) omessa pronuncia su due motivi d’impugnazione;d) error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.360, comma primo, n. 4 c.p.c.;e) mancanza dei presupposti per ritenere assorbiti i motivi del ricorso nonesaminati in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.Evidenzia in particolare come gli ultimi due motivi di doglianza siano statitrattati congiuntamente.È stata infatti eccepita l’illegittimità dell’avviso di liquidazione per violazionedegli artt. 40 e 41 del t.u. registro e dell’art. 8 della tariffa parte prima allostesso allegata nonché è stato segnalato l’intervento della CorteCostituzionale che, con sentenza n. n. 177 del 13 luglio 2017, ha dichiaratoincostituzionale l’art. 8, comma 1° lettera c) del t.u. registro, in forza delquale è stata operata la liquidazione.

Le censure formulate nell’atto diappello, non risultano esaminate e decise dall’impugnata sentenza,malgrado la relativa, decisiva, rilevanza ai fini della definizione dellacontroversia.3.

Il secondo motivo è parzialmente fondato con conseguente assorbimentodel primo.3.1 Va comunque evidenziato, in merito alla prima censura, come lagiurisprudenza, pur rimarcando che il mero riconoscimento del rangoprivilegiato del credito non determini l’imposizione in misura proporzionale,neghi oggi che a tal fine possa distinguersi tra le varie procedureconcorsuali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa oamministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, consistendo inogni caso il provvedimento adottato una sentenza puramente dichiarativadi diritti a contenuto patrimoniale, ricognitiva dell'esistenza di un diritto giàNumero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026oggetto di accertamento, come tale assoggettabile ad imposta fissa ex art.8, comma 1, lett. d), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131del 1986 (Cass. Sez. 5, 12/04/2022, n. 11841, Rv. 664494 – 01).3.2 Tuttavia, come evidenziato anche dal Procuratore Generale, la sentenzadella Corte etnea non si è limitata a riconoscere il privilegio, avendo altresìprevisto l’ammissione al passivo dell’importo in relazione al quale ladomanda era stata inizialmente rigettata, quantificando poi gli interessiprecedentemente non riconosciuti e precisando inoltre trattarsi di interessiprivilegiati di rango ipotecario.

Ne deriva che tale pronuncia, nella specificaparte, si estende oltre il mero riconoscimento dell’esistenza d’un diritto giàoggetto d’accertamento, oltrepassando i limiti oltre i quali, ordinariamente,è ammessa la tassazione in misura fissa.3.3 La questione è però superata dalle considerazioni operate nel secondomotivo con riferimento agli artt. 40 e 41 del t.u. registro (d.P.R. n. 131/86)che prevedono la c.d. alternatività tra imposta di registro e IVA.

Secondo ilcitato art. 40, per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizisoggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro si applica inmisura fissa.

Non è infatti contestato che il credito vantato dalla ricorrentederivi da un contratto di conto corrente, sicché lo stesso deve ritenersicomunque operazione “soggetta” (nel campo) ad IVA, benché esente aisensi dell’art. 10, comma primo, n. 1) del d.P.R. 633/72 (nella versionevigente ratione temporis).Secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio d’alternatività,con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa, opera anchequalora l’operazione soggetta ad IVA sia in realtà esente ai sensi del citatoart. 10 del d.P.R. 633/72 (vv. la già citata ord. 11840/22).

Infatti, a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2017 che ha dichiarato,"in parte qua", l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c),della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la decisioneche definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (maNumero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026come si è detto identica ratio va ravvisata nel caso specifico n.d.r.), conl'accertamento di crediti derivanti da operazioni imponibili ai fini IVA deveessere assoggettata all'imposta in misura fissa, in conformità al principiod’alternatività ex art. 40 dello stesso decreto (Cass. Sez. 5, 05/12/2018, n.31409, Rv. 652104 – 01).3.4 Ne deriva che, ricorrendo tali caratteristiche, ciò è sufficiente affinchéla sentenza oggetto del presente procedimento debba ritenersi assoggettataa imposta di registro in misura fissa.4.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata.

Non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito ai sensidell’art. 384, comma secondo, c.p.c. accogliendo il ricorso originario delcontribuente e dichiarando dovuta la sola imposta in misura fissa.4.1 All’accoglimento consegue la condanna della controricorrente allarifusione delle spese della presente fase e, ai sensi dell’art. 385, commasecondo, c.p.c., di tutti i precedenti giudizi, da liquidarsi come dadispositivo.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dellacontribuente dichiarando dovuta l’imposta di registro nella misura fissa.Condanna l’Agenzia controricorrente al pagamento, a favore della societàricorrente, delle spese di giudizio che liquida, per compensi, in:- € 6.000,00 per il giudizio di I grado;- € 6.000,00 per il giudizio d’appello;- € 5.000,00 per la fase di legittimità;oltre € 200,00 per esborsi, spese forfettarie 15% e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 10/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. della SICILIA – SEZ. DIST. DICATANIA n. 1872/2022 depositata il 07/03/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAnna Maria SOLDI che ha concluso per l’accoglimento parziale del secondomotivo.Uditi l’avv.to Rosario CALÌ per la ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso e l’Avvocato dello Stato per l’Agenziacontroricorrente che ne ha chiesto la reiezione.Il 22/1/2002 l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fu avvisata dell’ammissione allostato passivo del “Consorzio di Casalgismondo in amministrazionestraordinaria” riscontrando che la propria istanza d’ammissione in viaipotecaria era stata accolta solo in parte. Formulò opposizione ottenendo ilrichiesto riconoscimento dal Tribunale Ordinario di Catania e dallasuccessiva sentenza 1653/2013 della locale Corte d’Appello.In relazione a tale sentenza, L’Agenzia delle Entrate notificò alla ricorrenteun avviso di liquidazione dell’imposta di registro, quantificata in misuraproporzionale 1%, ritenendo trattarsi di riconoscimento di diritti a contenutopatrimoniale e in applicazione della Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/86 (c.d.t.u. registro).La società propose ricorso alla commissione Tributaria Provinciale di Cataniache, nel contraddittorio con l’Ufficio e mediante la sentenza 6572/11/2018,lo accolse atteso che all’avviso notificato non era allegata la sentenza, conconseguente violazione dell’art. 7 legge 212/2000. Respinse invece lacensura relativa all’asserito difetto di motivazione dell’avviso medesimo.Su appello dell’Agenzia delle Entrate e nel contraddittorio con lacontribuente, la [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sez.staccata di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe accolse il gravameconfermando l’avviso di liquidazione e condannando la società alla rifusionedelle spese di lite.Secondo il giudice d’appello:Numero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026- quanto alla violazione dell’art. 43 t.u. registro e 8, parte prima, dellaTariffa a esso allegata, pur avendo la sentenza della Corte d’Appello etneariconosciuto la natura privilegiata d’un credito già ammesso in viachirografaria in una procedura fallimentare, provvedimento che di normasoggiace all’imposta in misura fissa (Cass. 22253/2020), tuttavia non si eraverificata l’ulteriore condizione, ossia che l’ammontare e il titolo fossero giàdeterminati per effetto del decreto d’ammissione allo stato passivo. Poichélo stato passivo è assoggettato a imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8,comma primo, lett. c) della tariffa medesima, solo in tal caso siprodurrebbero indebite duplicazioni d’imposta. Nel caso specifico, invece, ildecreto d’ammissione allo stato passivo non fu registrato e tassato venendomeno la ratio suindicata a giustificazione della tassazione in misura fissa;- quanto alla violazione degli artt. 40 e 41 del t.u. registro e dell’art. 8, parteprima della Tariffa, in tema di c.d. alternatività tra imposta di registro e IVA,sussisterebbero le medesime condizioni che ne escludono la ricorrenza,essendo la pretesa erariale finalizzata a colpire con unico prelievo lamanifestazione della capacità contributiva.Ricorre per cassazione la contribuente con due motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale ha depositato una memoria con cui harichiesto l’accoglimento parziale del ricorso, limitatamente al secondomotivo e all’eccezione relativa alla pretesa duplicazione, rilevando che ilprincipio d’alternatività può operare benché l’operazione sia esente IVA(Cass. 11841/2022) e come lo stesso comporti l’applicazione della tariffa inmisura fissa (Cass. 31409/2018 oltre alla citata 11841/2022).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente ricorrente si duole dell’illegittimitàdella sentenza per:Numero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026a) violazione ed errata applicazione dell’art. 8, comma primo, lett. d), dellaparte prima della tariffa allegata al t.u. registro, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c.;b) motivazione insufficiente, contraddittoria e/o apparente in relazioneall’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.Sostiene che la sentenza oggetto dell’imposta di registro non ha accertatoun diritto di credito ma ha semplicemente riconosciuto il credito privilegiatoinizialmente ammesso in chirografo, comportando l’applicazionedell’imposta di registro in misura fissa. La Cassazione, con sentenza n.10588/2007, ha ritenuto che la sentenza che, come nel caso di specie, inaccoglimento dell’opposizione allo stato passivo, riconosce la naturaprivilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare e giàammesso con il rango chirografario, è soggetta ad imposta di registro inmisura fissa in quanto la quantità del credito iscritto al passivo èindipendente dalla sua qualità. Nessun effetto del mutamento dellagraduazione del credito si produce sul piano tributario, ai fini dell'impostadi registro come imposta indiretta, perché i dati tributari rilevanti - cioè,nell’ordine, la qualità del contenuto dell'imposta, la qualità e la quantità delsuo oggetto e la quantità del contenuto dell'imposta - sono già statideterminati a prescindere dal diritto di garanzia e restano invariati dopo chesia mutato il grado della prelazione.2. Con il secondo motivo lamenta:a) illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c. Purribadendo che l’omessa registrazione dello stato passivo è ininfluente ai finidella tassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania,non si comprende sulla scorta di quale supporto probatorio la Commissioneavrebbe maturato il convincimento che gli organi della procedurad’amministrazione straordinaria del Consorzio non avessero sottoposto aregistrazione lo stato passivo. La mera affermazione da parte della AgenziaNumero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026delle Entrate, non confortata da alcun documento, non potrebbe assurgerea prova della presunta omissione;b) illegittimità e/o nullità della sentenza per omessa motivazione inrelazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.;c) omessa pronuncia su due motivi d’impugnazione;d) error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.360, comma primo, n. 4 c.p.c.;e) mancanza dei presupposti per ritenere assorbiti i motivi del ricorso nonesaminati in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.Evidenzia in particolare come gli ultimi due motivi di doglianza siano statitrattati congiuntamente.È stata infatti eccepita l’illegittimità dell’avviso di liquidazione per violazionedegli artt. 40 e 41 del t.u. registro e dell’art. 8 della tariffa parte prima allostesso allegata nonché è stato segnalato l’intervento della CorteCostituzionale che, con sentenza n. n. 177 del 13 luglio 2017, ha dichiaratoincostituzionale l’art. 8, comma 1° lettera c) del t.u. registro, in forza delquale è stata operata la liquidazione. Le censure formulate nell’atto diappello, non risultano esaminate e decise dall’impugnata sentenza,malgrado la relativa, decisiva, rilevanza ai fini della definizione dellacontroversia.3. Il secondo motivo è parzialmente fondato con conseguente assorbimentodel primo.3.1 Va comunque evidenziato, in merito alla prima censura, come lagiurisprudenza, pur rimarcando che il mero riconoscimento del rangoprivilegiato del credito non determini l’imposizione in misura proporzionale,neghi oggi che a tal fine possa distinguersi tra le varie procedureconcorsuali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa oamministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, consistendo inogni caso il provvedimento adottato una sentenza puramente dichiarativadi diritti a contenuto patrimoniale, ricognitiva dell'esistenza di un diritto giàNumero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026oggetto di accertamento, come tale assoggettabile ad imposta fissa ex art.8, comma 1, lett. d), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131del 1986 (Cass. Sez. 5, 12/04/2022, n. 11841, Rv. 664494 – 01).3.2 Tuttavia, come evidenziato anche dal Procuratore Generale, la sentenzadella Corte etnea non si è limitata a riconoscere il privilegio, avendo altresìprevisto l’ammissione al passivo dell’importo in relazione al quale ladomanda era stata inizialmente rigettata, quantificando poi gli interessiprecedentemente non riconosciuti e precisando inoltre trattarsi di interessiprivilegiati di rango ipotecario. Ne deriva che tale pronuncia, nella specificaparte, si estende oltre il mero riconoscimento dell’esistenza d’un diritto giàoggetto d’accertamento, oltrepassando i limiti oltre i quali, ordinariamente,è ammessa la tassazione in misura fissa.3.3 La questione è però superata dalle considerazioni operate nel secondomotivo con riferimento agli artt. 40 e 41 del t.u. registro (d.P.R. n. 131/86)che prevedono la c.d. alternatività tra imposta di registro e IVA. Secondo ilcitato art. 40, per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizisoggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro si applica inmisura fissa. Non è infatti contestato che il credito vantato dalla ricorrentederivi da un contratto di conto corrente, sicché lo stesso deve ritenersicomunque operazione “soggetta” (nel campo) ad IVA, benché esente aisensi dell’art. 10, comma primo, n. 1) del d.P.R. 633/72 (nella versionevigente ratione temporis).Secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio d’alternatività,con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa, opera anchequalora l’operazione soggetta ad IVA sia in realtà esente ai sensi del citatoart. 10 del d.P.R. 633/72 (vv. la già citata ord. 11840/22). Infatti, a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2017 che ha dichiarato,"in parte qua", l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c),della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la decisioneche definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (maNumero registro generale 22945/2022Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 19821/2026Data pubblicazione 15/06/2026come si è detto identica ratio va ravvisata nel caso specifico n.d.r.), conl'accertamento di crediti derivanti da operazioni imponibili ai fini IVA deveessere assoggettata all'imposta in misura fissa, in conformità al principiod’alternatività ex art. 40 dello stesso decreto (Cass. Sez. 5, 05/12/2018, n.31409, Rv. 652104 – 01).3.4 Ne deriva che, ricorrendo tali caratteristiche, ciò è sufficiente affinchéla sentenza oggetto del presente procedimento debba ritenersi assoggettataa imposta di registro in misura fissa.4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata. Non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito ai sensidell’art. 384, comma secondo, c.p.c. accogliendo il ricorso originario delcontribuente e dichiarando dovuta la sola imposta in misura fissa.4.1 All’accoglimento consegue la condanna della controricorrente allarifusione delle spese della presente fase e, ai sensi dell’art. 385, commasecondo, c.p.c., di tutti i precedenti giudizi, da liquidarsi come dadispositivo. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dellacontribuente dichiarando dovuta l’imposta di registro nella misura fissa.Condanna l’Agenzia controricorrente al pagamento, a favore della societàricorrente, delle spese di giudizio che liquida, per compensi, in:- € 6.000,00 per il giudizio di I grado;- € 6.000,00 per il giudizio d’appello;- € 5.000,00 per la fase di legittimità;oltre € 200,00 per esborsi, spese forfettarie 15% e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 10/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA]