CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 30807/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; j_ii Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 alla pena di quattro mesi di arresto all'esito di giudizio abbreviato, articolando un motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha evidenziato come: a) il provvedimento del Questore di divieto di accesso all'imputato nella zona in cui è stato rinvenuto sia stato correttamente motivato, in quanto dà atto, come premessa logica, dei ripetuti provvedimenti di allontanamento del medesimo da tale zona adottati nei confronti dalla polizia locale nell'anno precedente, e rappresenta la pericolosità per la sicurezza urbana della presenza del ricorrente, siccome dedito a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo in una zona ad elevato flusso turistico e concentrazione di locali; b) l'imputato fosse perfettamente consapevole del divieto, perché in Italia da circa nove anni prima del fatto e già destinatario di numerosi divieti ed inibitorie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]