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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 47278/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe, che ha riformato in parte la sentenza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 luglio 2021 e lo ha ritenuto responsabile: del reato di cui al capo B) (art.635, comma 2 n. 1, cod. pen.); del reato di cui al capo D) (artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.); del reato di cui al capo E) (art. 385 cod. pen.).

Reati commessi in [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il 1 0 gennaio 2021, il 4 febbraio 2021 e il 19 aprile 2020.

Rilevato che l'esponente lamenta vizi di motivazione in relazione alle richieste assolutorie e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che il primo motivo sia inammissibile perché aspecifico.

Rilevato, infatti, che il ricorrente lamenta in termini generici la non compiuta valutazione del compendio probatorio.

Considerato che, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (per tutte: Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, sicché un atto di impugnazione deve - innanzitutto e indefettibilmente - confrontarsi puntualmente (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Rilevato che, nel caso di specie, è del tutto assente il confronto con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pagg. 8 e 9 in replica alle deduzioni difensive.

Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge sostenendo che, erroneamente, la recidiva sarebbe stata considerata ai fini del calcolo della pena con riferimento a ciascuno dei reati per i quali vi è stata affermazione della penale responsabilità e che l'aumento previsto per tale circostanza aggravante avrebbe dovuto invece essere operato sulla pena finale complessivamente inflitta.

Rilevato che la sentenza impugnata non ha ritenuto esistente il vincolo della continuazione tra i reati ascritti al ricorrente (che, peraltro, di ciò non si duole) ed è coerente con l'aver ritenuto il concorso materiale tra detti reati, l'aver considerato gli effetti della recidiva contestata in relazione a ciascuno di essi.

Rilevato che la scelta di non disapplicare la recidiva è stata ampiamente motivata (pag. 10 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe, che ha riformato in parte la sentenza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 luglio 2021 e lo ha ritenuto responsabile: del reato di cui al capo B) (art.635, comma 2 n. 1, cod. pen.); del reato di cui al capo D) (artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.); del reato di cui al capo E) (art. 385 cod. pen.). Reati commessi in [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il 1 0 gennaio 2021, il 4 febbraio 2021 e il 19 aprile 2020. Rilevato che l'esponente lamenta vizi di motivazione in relazione alle richieste assolutorie e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il primo motivo sia inammissibile perché aspecifico. Rilevato, infatti, che il ricorrente lamenta in termini generici la non compiuta valutazione del compendio probatorio. Considerato che, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (per tutte: Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, sicché un atto di impugnazione deve - innanzitutto e indefettibilmente - confrontarsi puntualmente (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Rilevato che, nel caso di specie, è del tutto assente il confronto con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pagg. 8 e 9 in replica alle deduzioni difensive. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge sostenendo che, erroneamente, la recidiva sarebbe stata considerata ai fini del calcolo della pena con riferimento a ciascuno dei reati per i quali vi è stata affermazione della penale responsabilità e che l'aumento previsto per tale circostanza aggravante avrebbe dovuto invece essere operato sulla pena finale complessivamente inflitta. Rilevato che la sentenza impugnata non ha ritenuto esistente il vincolo della continuazione tra i reati ascritti al ricorrente (che, peraltro, di ciò non si duole) ed è coerente con l'aver ritenuto il concorso materiale tra detti reati, l'aver considerato gli effetti della recidiva contestata in relazione a ciascuno di essi. Rilevato che la scelta di non disapplicare la recidiva è stata ampiamente motivata (pag. 10 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47278/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris