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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41271/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26513-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L), in persona del legale 202]. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2891 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - CO2 SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 411/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/05/2016 R.G.N. 590/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato in solido Fides soc. coop. in liquidazione e CO2 soc.coop in liquidazione corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 12.983, 05 a titolo di differenze retributive maturate prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi e rivalutazione dal 31.12.2015 al saldo effettivo; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 378,00 oltre accessori; ha condannato il Centro servizi s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] oggi [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne CO2 soc. coop. per il pagamento della somma di C 12.983, 05, oltre accessori;

2. la Corte distrettuale, ritenuta la invalidità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore alla Fides soc. coop a r.I., originaria datrice di lavoro del Greco, ritenuta la invalidità dell'accordo conciliativo implicante rinunzia al pregresso maturato dal Greco nei confronti della detta società, ritenuta la configurabilità di una cessione di azienda tra Fides soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. con continuità giuridica del rapporto di lavoro e conseguente responsabilità solidale delle due società per i crediti del lavoratore maturati nel periodo alle dipendenze della prima società, ha accertato che al Greco spettava la somma di C 12.983, 05 per differenze retributive e di C 378,00 a titolo di una tantum; ha respinto le ulteriori domande del lavoratore relative alla indennità chilometrica, al riconoscimento del diritto alle mansioni superiori, al risarcimento del danno da dequalificazione e per l'assegnazione di mansioni incompatibili con lo stato di salute, alla discriminazione nell'assegnazione delle ferie e all'accertamento della illegittimità della sanzione comminata in data 19.9.2007; ha accolto la domanda di Co2 soc. coop. in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] a essere tenuta indenne per quanto corrisposto sulla base della solidarietà ex art. 2112 cod. civ. i

3. Fer la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi; CO2 soc. coop in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] soc. coop) ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi ; il [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva;

4. le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis .1. cod. proc. civ. ; Considerato che [OSCURATO:SOCIETA] principale

1. con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza per omessa pronunzia e conseguente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla domanda di condanna in solido (anche) della società cessionaria di azienda, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la quale il Greco aveva prestato attività di lavoro nel periodo dal 14.4.2008 al 31.8.2010 sulla basa di asserita cessione di azienda che assume emergere dagli atti di causa;

2. con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2112 cod. civ. per omessa condanna in solido della sequenziale cessionaria di azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la sentenza impugnata era errata in quanto, pur in presenza di cessione di azienda con prosecuzone del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] (oggi CO2), non aveva accolto la domanda di condanna in solido della detta società;

3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti rappresentato dall'ulteriore cessione di azienda a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] incidentale di CO2 soc. c000 in liquidazione ( già [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.)

4. con il primo motivo di ricorso incidentale parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1345, 2697, 428 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la invalidità dell'atto di dimissioni del Greco;

5. con il secondo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la presenza del rappresentante sindacale in sede di accordo conciliativo del 29.7.2005;

6. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2112, 2094, 2560, 2697 cod. civ. e dell'art.115 cod. proc. civ. sostenendo, in sintesi, che una volta accertata la validità e non impugnabilità del recesso, il difetto di attualità del rapporto di lavoro con la cedente al momento della cessione escludeva la configurabilità nei on ronti di una responsabilità solidale ex art. 2112 cod. civ. do914,.e#Petti_.;

7. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. censurando l'accertamento del giudice di merito circa la configurabilità, all'esito della prova orale, di un trasferimento di azienda tra Fides soc. coop e CO2; ciò per difetto del presupposto essenziale rappresentato da un atto negoziale tra Fides soc.

Coop e CO2, essendosi avuta una mera successione temporale tra due concessioni in capo a soggetti distinti;[OSCURATO:SOCIETA] incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I );

8. i motivi di ricorso incidentale sono i medesimi di CO2 soc. coop in liquidazione; Esame dei motivi del ricorso principale

9. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile;

9.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in caso di violazione riconducibile ad error procedendo il giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale è tenuto a procedere all'esame diretto degli atti; l'esercizio di tale potere - dovere presuppone, tuttavia, l'ammissibilità del motivo, sicché, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del "tantum devolutum quantum appellatum", è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (Cass. n. 23834/2019, n. 11738/2016, n. 19410/2015, n. 15367/2014);

9.2. parte ricorrente non ha osservato gli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione in relazione al vizio di omessa pronunzia sulla domanda di condanna in solido (anche) della società cessionaria di azienda, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolato con il motivo in esame; dall'esame del contenuto del ricorso di primo grado, per come riassunto nella parte espositiva del ricorso per cassazione ( ricorso, pag. 3 e sgg.) e trascritto nella parte relativa alle conclusioni, non è dato rinvenire uno specifico compendio allegatorio destinato a sorreggere le conclusioni del ricorso di primo grado nelle quali è invocata la condanna in solido «se del caso» (anche) della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., espressione che denunzia il carattere meramente eventuale e obiettivamente "perplesso" della richiesta; la rilevata carenza di allegazioni in fatto e deduzioni in diritto in ordine al possibile coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella vicenda circolatoria che ha interessato il ramo di azienda al hhi quale il Greco era addettoKè superata dal richiamo alle deduzioni difensive spiegate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla (peraltro) parziale trascrizione di alcuni atti del giudizio di merito che non dimostrano che effettivamente nei confronti della detta società era stata formulata rituale e tempestiva domanda;

9.3. la inammissibilità del primo motivo di ricorso principale assorbe l'esame del secondo e del terzo motivo i quali presuppongono entrambi la formulazione di rituale domanda di condanna nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], s.r.l. - in veste di cessionaria solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. - del ramo di azienda al quale era addetto il lavoratore; Esame dei motivi di ricorso incidentale.

10. preliminarmente deve essere respinta la eccezione con la quale il ricorrente principale ha dedotto la nullità/inammissibilità di entrambi i controricorso con ricorsi incidentale per essere le parti difese dal medesimo procuratore pur in presenza di conflitto di interessi; le società controricorrenti - ricorrenti incidentali non risultano, infatti, portatrici di istanze fra loro confliggenti in quanto le relative difese esprimono, al contrario, la medesima posizione di contrasto alla pretesa del Greco attraverso la negazione in radice che questi possa essere stato coinvolto dal trasferimento del ramo di azienda in ragione - si assume- della valida cessazione del rapporto di lavoro in epoca antecedente al trasferimento;

11. tanto premesso il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione risulta inammissibile per difetto di interesse ad impugnare posto che la sentenza impugnata come evincibile dal relativo dispositivo nel testo emendato con l'ordinanza di correzione dell'errore materiale in data 21 luglio 2016, non contiene alcuna statuizione sfavorevole alla detta società;

12. il ricorso incidentale di CO2 soc. coop. in liquidazione è infondato;

12.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che le dimissioni del Greco, rassegnate da tutto il personale dipendente dalla Fides soc. coop. a r.I., fossero frutto della prospettazione di un male ingiusto rappresentato dalla perdita del posto di lavoro, non sorretta dalla effettiva cessazione di attività, proseguita poi dal cessionario;

12.2. premesso che l'accertamento relativo all'appartenenza del Greco al ramo di azienda ceduto poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, neppure prospettato dalla ricorrente incidentale, la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate siccome conforme ai principi affermati da questa Corte secondo la quale le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale qualora venga accertata - con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso (v. in fattispecie relativa ad un licenziamento per giusta causa: Cass. 8298/2012) e secondo la quale il trasferimento di azienda non può essere in sé ragione giustificativa del licenziamento;12.3. l'accertamento relativo all'esistenza di una condotta intimidatoria della parte datrice tale da configurare violenza morale con conseguente annullabilità dell'atto costituisce frutto di apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione in quanto motivato in modo sufficiente e logico (Cass. 15161/2015);

13. il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile; la questione della presenza o meno del rappresentante sindacale in sede di conciliazione è stata espressamente affrontata e risolta dalla Corte di merito la quale sulla base della prova orale ha ritenuto che questi non fosse stato presente per prestare assistenza al lavoratore; tale accertamento non è validamente incrinato dalla deduzione di omesso esame riferita al fatto che nel verbale di conciliazione si dava atto della presenza del rappresentante sindacale, trattandosi di circostanza priva di decisività; la indicazione a verbale non è sicuro indice della effettività della presenza ma costituisce solo uno degli elementi in tal senso indiziari, la cui valenza probatoria è frutto di accertamento riservato al giudice di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, adeguatamente e logicamente motivato sulla base di emergenze probatorie ritenute prevalenti;

14. il terzo motivo di ricorso incidentale, incentrato sulla validità del recesso del lavoratore, è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti;

15. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per novità della questione , non risultando tale profilo specificamente trattato dalla Corte di merito; a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013);

16. la reciproca soccombenza comporta la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione;

17. sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( Cass. Sez.

Un. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte olgtxtba-dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale di CO2 soc. coop in liquidazione e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.

Compensa tra tutte le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di entrambe le società, ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26513-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L), in persona del legale 202]. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2891 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - CO2 SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 411/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/05/2016 R.G.N. 590/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato in solido Fides soc. coop. in liquidazione e CO2 soc.coop in liquidazione corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 12.983, 05 a titolo di differenze retributive maturate prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi e rivalutazione dal 31.12.2015 al saldo effettivo; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 378,00 oltre accessori; ha condannato il Centro servizi s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] oggi [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne CO2 soc. coop. per il pagamento della somma di C 12.983, 05, oltre accessori; 2. la Corte distrettuale, ritenuta la invalidità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore alla Fides soc. coop a r.I., originaria datrice di lavoro del Greco, ritenuta la invalidità dell'accordo conciliativo implicante rinunzia al pregresso maturato dal Greco nei confronti della detta società, ritenuta la configurabilità di una cessione di azienda tra Fides soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. con continuità giuridica del rapporto di lavoro e conseguente responsabilità solidale delle due società per i crediti del lavoratore maturati nel periodo alle dipendenze della prima società, ha accertato che al Greco spettava la somma di C 12.983, 05 per differenze retributive e di C 378,00 a titolo di una tantum; ha respinto le ulteriori domande del lavoratore relative alla indennità chilometrica, al riconoscimento del diritto alle mansioni superiori, al risarcimento del danno da dequalificazione e per l'assegnazione di mansioni incompatibili con lo stato di salute, alla discriminazione nell'assegnazione delle ferie e all'accertamento della illegittimità della sanzione comminata in data 19.9.2007; ha accolto la domanda di Co2 soc. coop. in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] a essere tenuta indenne per quanto corrisposto sulla base della solidarietà ex art. 2112 cod. civ. i 3. Fer la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi; CO2 soc. coop in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] soc. coop) ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi ; il [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 4. le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis .1. cod. proc. civ. ; Considerato che [OSCURATO:SOCIETA] principale 1. con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza per omessa pronunzia e conseguente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla domanda di condanna in solido (anche) della società cessionaria di azienda, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la quale il Greco aveva prestato attività di lavoro nel periodo dal 14.4.2008 al 31.8.2010 sulla basa di asserita cessione di azienda che assume emergere dagli atti di causa; 2. con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2112 cod. civ. per omessa condanna in solido della sequenziale cessionaria di azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la sentenza impugnata era errata in quanto, pur in presenza di cessione di azienda con prosecuzone del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] (oggi CO2), non aveva accolto la domanda di condanna in solido della detta società; 3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti rappresentato dall'ulteriore cessione di azienda a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] incidentale di CO2 soc. c000 in liquidazione ( già [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.) 4. con il primo motivo di ricorso incidentale parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1345, 2697, 428 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la invalidità dell'atto di dimissioni del Greco; 5. con il secondo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la presenza del rappresentante sindacale in sede di accordo conciliativo del 29.7.2005; 6. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2112, 2094, 2560, 2697 cod. civ. e dell'art.115 cod. proc. civ. sostenendo, in sintesi, che una volta accertata la validità e non impugnabilità del recesso, il difetto di attualità del rapporto di lavoro con la cedente al momento della cessione escludeva la configurabilità nei on ronti di una responsabilità solidale ex art. 2112 cod. civ. do914,.e#Petti_.; 7. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. censurando l'accertamento del giudice di merito circa la configurabilità, all'esito della prova orale, di un trasferimento di azienda tra Fides soc. coop e CO2; ciò per difetto del presupposto essenziale rappresentato da un atto negoziale tra Fides soc. Coop e CO2, essendosi avuta una mera successione temporale tra due concessioni in capo a soggetti distinti;[OSCURATO:SOCIETA] incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I ); 8. i motivi di ricorso incidentale sono i medesimi di CO2 soc. coop in liquidazione; Esame dei motivi del ricorso principale 9. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile; 9.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in caso di violazione riconducibile ad error procedendo il giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale è tenuto a procedere all'esame diretto degli atti; l'esercizio di tale potere - dovere presuppone, tuttavia, l'ammissibilità del motivo, sicché, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del "tantum devolutum quantum appellatum", è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (Cass. n. 23834/2019, n. 11738/2016, n. 19410/2015, n. 15367/2014); 9.2. parte ricorrente non ha osservato gli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione in relazione al vizio di omessa pronunzia sulla domanda di condanna in solido (anche) della società cessionaria di azienda, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolato con il motivo in esame; dall'esame del contenuto del ricorso di primo grado, per come riassunto nella parte espositiva del ricorso per cassazione ( ricorso, pag. 3 e sgg.) e trascritto nella parte relativa alle conclusioni, non è dato rinvenire uno specifico compendio allegatorio destinato a sorreggere le conclusioni del ricorso di primo grado nelle quali è invocata la condanna in solido «se del caso» (anche) della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., espressione che denunzia il carattere meramente eventuale e obiettivamente "perplesso" della richiesta; la rilevata carenza di allegazioni in fatto e deduzioni in diritto in ordine al possibile coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella vicenda circolatoria che ha interessato il ramo di azienda al hhi quale il Greco era addettoKè superata dal richiamo alle deduzioni difensive spiegate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla (peraltro) parziale trascrizione di alcuni atti del giudizio di merito che non dimostrano che effettivamente nei confronti della detta società era stata formulata rituale e tempestiva domanda; 9.3. la inammissibilità del primo motivo di ricorso principale assorbe l'esame del secondo e del terzo motivo i quali presuppongono entrambi la formulazione di rituale domanda di condanna nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], s.r.l. - in veste di cessionaria solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. - del ramo di azienda al quale era addetto il lavoratore; Esame dei motivi di ricorso incidentale. 10. preliminarmente deve essere respinta la eccezione con la quale il ricorrente principale ha dedotto la nullità/inammissibilità di entrambi i controricorso con ricorsi incidentale per essere le parti difese dal medesimo procuratore pur in presenza di conflitto di interessi; le società controricorrenti - ricorrenti incidentali non risultano, infatti, portatrici di istanze fra loro confliggenti in quanto le relative difese esprimono, al contrario, la medesima posizione di contrasto alla pretesa del Greco attraverso la negazione in radice che questi possa essere stato coinvolto dal trasferimento del ramo di azienda in ragione - si assume- della valida cessazione del rapporto di lavoro in epoca antecedente al trasferimento; 11. tanto premesso il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione risulta inammissibile per difetto di interesse ad impugnare posto che la sentenza impugnata come evincibile dal relativo dispositivo nel testo emendato con l'ordinanza di correzione dell'errore materiale in data 21 luglio 2016, non contiene alcuna statuizione sfavorevole alla detta società; 12. il ricorso incidentale di CO2 soc. coop. in liquidazione è infondato; 12.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che le dimissioni del Greco, rassegnate da tutto il personale dipendente dalla Fides soc. coop. a r.I., fossero frutto della prospettazione di un male ingiusto rappresentato dalla perdita del posto di lavoro, non sorretta dalla effettiva cessazione di attività, proseguita poi dal cessionario; 12.2. premesso che l'accertamento relativo all'appartenenza del Greco al ramo di azienda ceduto poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, neppure prospettato dalla ricorrente incidentale, la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate siccome conforme ai principi affermati da questa Corte secondo la quale le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale qualora venga accertata - con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso (v. in fattispecie relativa ad un licenziamento per giusta causa: Cass. 8298/2012) e secondo la quale il trasferimento di azienda non può essere in sé ragione giustificativa del licenziamento;12.3. l'accertamento relativo all'esistenza di una condotta intimidatoria della parte datrice tale da configurare violenza morale con conseguente annullabilità dell'atto costituisce frutto di apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione in quanto motivato in modo sufficiente e logico (Cass. 15161/2015); 13. il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile; la questione della presenza o meno del rappresentante sindacale in sede di conciliazione è stata espressamente affrontata e risolta dalla Corte di merito la quale sulla base della prova orale ha ritenuto che questi non fosse stato presente per prestare assistenza al lavoratore; tale accertamento non è validamente incrinato dalla deduzione di omesso esame riferita al fatto che nel verbale di conciliazione si dava atto della presenza del rappresentante sindacale, trattandosi di circostanza priva di decisività; la indicazione a verbale non è sicuro indice della effettività della presenza ma costituisce solo uno degli elementi in tal senso indiziari, la cui valenza probatoria è frutto di accertamento riservato al giudice di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, adeguatamente e logicamente motivato sulla base di emergenze probatorie ritenute prevalenti; 14. il terzo motivo di ricorso incidentale, incentrato sulla validità del recesso del lavoratore, è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti; 15. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per novità della questione , non risultando tale profilo specificamente trattato dalla Corte di merito; a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013); 16. la reciproca soccombenza comporta la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione; 17. sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( Cass. Sez. Un. 23535/2019); P.Q.M. La Corte olgtxtba-dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale di CO2 soc. coop in liquidazione e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Compensa tra tutte le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di entrambe le società, ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso
Sentenza Cassazione n. 41271/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris