CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Barone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il qualeha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] e per l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Canzone per [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'accoglimento del ricorso;sentita l'avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsoE' presente per pratica forense la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], tess. Ordine avvocati diRoma nr. P79574RITENUTO IN FATTO1. Al fine di una migliore comprensione, è opportuno ripercorrere sinteticamente l’iterprocessuale:- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 27 febbraio 2018, giudicava· [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati contestati ai capi A)(escluso il ruolo di promotore ed organizzatore dell’associazione), C), D), E),G), H), L), P) (con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod.pen.), T) (con esclusione dell’aggravante di cui all’art 625 n. 5 cod. pen.),L2), dell’imputazione, e, riconosciuta la continuazione, lo condannava allapena di anni 8 di reclusione ed euro 1200,00 di multa;· [OSCURATO:PERSONA], dei reati contestati ai capi C), D), E), F),G), H), L), N2) e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni7 e mesi 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa;· [OSCURATO:PERSONA], dei reati di cui al capo A) (previa esclusionedel ruolo di promotore ed organizzatore), F), G), H), L), L2), N2) e, unificatigli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni7 di reclusione e di euro 900,00 di multa;· [OSCURATO:PERSONA], colpevole dei reati di cui ai capi C) eG) e, unificati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena dianni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa;· [OSCURATO:PERSONA], colpevole dei reati ascritti ai capi A)(previa esclusione del ruolo di promotore ed organizzatore), P), H2(previaesclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen.), L2), R2) e,ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 6 e mesi 4 direclusione ed euro 700,00 di multa.[OSCURATO:PERSONA], altresì, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento dei danni subiti dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al capo C). In relazione alle restanti imputazioni, dichiarava, pertaluni imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non doversi procedere inordine al capo A) per intervenuta prescrizione e assolveva gli imputati dalleresidue imputazioni loro rispettivamente ascritte per non aver commesso ilfatto.- La Corte di appello di Messina, con sentenza dell’1 luglio 2019,confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];- Avverso detta sentenza, gli imputati proponevano ricorso percassazione che, con sentenza della Sezione 5, n. 21475 del 19 aprile 2021,annullava la sentenza impugnata «limitatamente ai capi A), D), E), F), G), H), L),P) con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e per ladeterminazione del trattamento sanzionatorio», rigettando, per il resto, i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido alla rifusione delle spese di litesostenute dalla parte civile.- Con sentenza del 19 settembre 2023, la Corte di appello di ReggioCalabria, decidendo in sede di rinvio, pronunciava dispositivo con il quale «inriforma della sentenza emessa in data 27 febbraio 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] eappellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DelRiccio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla sentenza emessadalla Corte di appello di Messina in data 18 settembre 2019, dichiara nondoversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati agli stessiascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione».- In data 3.10.2024, l’Avvocato Generale di [OSCURATO:PERSONA] chiedevaalla Corte di appello di determinare la pena inflitta agli imputati in relazione aireati per i quali era divenuto definitivo l’accertamento della responsabilità penaleovvero:· [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi C), T) e L2);· [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi C) e N2);· [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo T);· [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi L2) e N2);· [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi H2), L2) eR2).La Corte, all’esito dell’udienza, con sentenza del 10 aprile 2025, accoglievala domanda e rideterminava la pena. Osservava che la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 19 settembre 2023, aveva soloparzialmente pronunciato, omettendo di decidere in ordine alla rideterminazionedella pena, come disposto dalla Corte di cassazione in sede di rinvio; lasentenza della Corte territoriale era, quindi, inesistente in quella parte, sicché ilpunto non era suscettibile di passare in giudicato e poteva costituire oggetto dipronuncia; che il rinvio, limitatamente alla determinazione della pena,comportando la definitività della pronuncia sull’an della responsabilità,precludeva una pronuncia di estinzione per prescrizione. Quindi, nelrideterminare la pena, infliggeva a ciascuno degli imputati la pena determinata inprimo grado per il reato più grave, sia pure riferendola ad altro reato ancora nonprescritto, e applicava, a titolo di continuazione, il medesimo aumento giàdeterminato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione le difese degliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso.2.1.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e) cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza. Rileva che,avanti la Corte di appello, l’odierno ricorrente risultava “libero p.q.c.,assente”, mentre, in realtà, dagli atti (già in quelli del giudizio di rinvio –verbale del 4.10.2022 e comunicazione del difensore del 24.1.2023),risultava in detenzione domiciliare per altra causa. Non essendo statadisposta la traduzione dell’imputato, era stato quindi leso il diritto diintervento dell’imputato, con conseguente nullità della sentenza.2.1.2. Con secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e) cod. proc. pen., osserva che la sentenza non poteva dirsiinesistente in relazione alla omessa statuizione sul capo relativo allarideterminazione della pena, bensì, eventualmente, nulla, ex art. 546 cod.proc. pen., con la conseguenza che il vizio poteva essere eliminato solo conl’impugnazione. Non essendo stato interposto gravame, doveva ritenersi lasentenza definitiva e, quindi, non consentita una nuova pronuncia perché inviolazione del principio del bis in idem. Evidenzia, altresì, che la Corte diappello non aveva, in realtà, omesso di provvedere, ma aveva statuitodichiarando non doversi procedere in ordine a tutti i reati ascritti in quantoestinti per prescrizione. Quindi, seppur erronea, la statuizione era presentein dispositivo e, ormai, definitiva.2.1.3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., eccepisce che la sentenza è immotivata edillogica nella parte relativa alla determinazione della pena. Immotivata, inquanto non illustra il percorso argomentativo che ha condotto a determinarela pena nella misura sopra indicata e in quanto violativa del disposto diquesta Corte che aveva disposto il rinvio al fine di rideterminare la pena,tenuto conto del ridimensionamento della complessiva gravità dei fatti;illogica, in quanto ha ritenuto applicabile al capo C), la stessa pena inprecedenza inflitta per il capo E) che, però, era certamente più grave inquanto relativo alla sottrazione di due mezzi d’opera.2.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso.2.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)ed e) cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza per non aver preso inconsiderazione le memorie difensive depositate dalla difesa dell’imputato, in talmodo determinando la violazione del diritto di difesa ed integrando un vizio dimotivazione. Rileva, altresì, che la richiesta di trattazione orale formulata da unadelle difese, non era stata notificata alle altre parti in violazione dell’art. 127,comma 3, cod. proc. pen., in tal modo pregiudicando ulteriormente il diritto didifesa. Infine, lamenta che il rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non gli era statonotificato, nonostante avesse comunicato a mezzo pec unitamente a memoriadifensiva, il proprio impedimento per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.2.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.c) ed f) cod. proc. pen., osserva che la mancata pronuncia sul punto relativo allarideterminazione della pena, non costituisce una causa di inesistenza dellasentenza, bensì una causa di nullità, non più emendabile, essendo la sentenzaormai irrevocabile. Aggiunge che, in ogni caso, la sentenza rescindente nonaveva determinato un giudicato parziale, bensì una preclusione di ordineprocessuale superabile per la sopravvenienza di cause di estinzione del reato,anche in sede di giudizio di rinvio, sicché legittimamente la sentenza della Cortedi appello del settembre 2023 aveva dichiarato l’estinzione di tutti i reati perprescrizione. Avverso detta pronuncia, nessuna parte interessata avevaproposto impugnazione, sicché la stessa doveva ritenersi coperta dal giudicato.Non era, quindi, possibile tornare sul punto con la nuova sentenza che era statapronunciata in violazione del principio del bis in idem.2.2.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione,avendo omesso di pronunciare sulla possibilità, prospettata nella memoriadifensiva, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere essendo i reatiestinti per prescrizione, non essendosi formato il giudicato in punto diresponsabilità per il capi C) e N2), ma solo una preclusione di ordineprocessuale superabile per cause estintive sopravvenute o preesistenti qualora icapi annullati presentino connessioni sostanziali o processuali con i capiannullati. Nel caso di specie, nella prospettazione difensiva, la connessioneprocessuale era nel rinvio relativo all’acquisizione dei tabulati che avrebbeinvestito anche le imputazioni in questione.2.2.4. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e) cod. proc. pen., censura la sentenza per essere carente ed illogicanella motivazione. Osserva che la pena è stata determinata con il meroriferimento a quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna motivazione e, per dipiù, prendendo come pena base quella per il capo E) (ora prescritto),nonostante la fattispecie fosse più grave di quelle residue.2.3 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando un unicomotivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Osservache, prima della celebrazione del processo scaturito dalla domandadell’Avvocato Generale, la Procura Generale di [OSCURATO:PERSONA] aveva emessoil provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, notificato il 18.6.2024, nelquale la pena relativa al capo T) era stata determinata in mesi 4 di reclusione edeuro 100,00 di multa, così come determinata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo la difesa, nel rideterminare la pena in anni 5 direclusione ed euro 300,00 di multa, la Corte territoriale aveva violato le normesul cumulo giuridico.2.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen., con il quale censura la sentenza per aver omesso unaautonoma rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai capiN2) e L2), non motivando in ordine alle ragioni che avevano indotto adeterminare la pena nella misura sopra indicata, peraltro in misurasproporzionata rispetto alla precedente quantificazione (anche tenendo contoche la gravità dei fatti era stata complessivamente ridimensionata, essendovenuti meno alcuni capi di imputazione). Osserva che la determinazione dellapena era stata effettuata anche in violazione del principio dell’autonomiagiuridica e sostanziale dei reati unificati con il vincolo della continuazione,avendo la Corte mantenuto la stessa pena che era stata inflitta per reatidichiarati successivamente estinti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l’annullamento senza rinvioin relazione alla posizione di tutti gli imputati.4. La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una “memoriadifensiva di discussione” nella quale ha ribadito le questioni già proposte in sededi ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, parzialmente fondati, devono essere accolti per quanto di ragione.Nel proseguo, si prenderanno in considerazione, dapprima, i motivi di ricorso con i qualisono state sollevate questioni di nullità, che verranno esaminate distintamente per ciascunricorrente. Successivamente, si esamineranno i motivi comuni. Al fine di risolvere lequestioni di nullità, il Collegio ha fatto accesso agli atti del giudizio di appello. È pacifico,infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, che allorché sia dedotto, mediante ricorso percassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, puòaccedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv.220092-01; Sez. 3, n. 28834 del 08/09/2020, Rv. 280090-01).2. [OSCURATO:PERSONA] AntoninoInfondato è il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente eccepisce la nullità dellasentenza in quanto egli, all’epoca detenuto, non era stato tradotto. Come riferito dalla difesadel ricorrente e come riportato anche in sentenza (pag. 3), inizialmente l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata fissata nelle forme della trattazione cartolare e, quindi, in camera diconsiglio, senza la presenza delle parti. Ne consegue che, in quell’udienza, non dovevadisporsi la traduzione dell’imputato che si riferiva essere in detenzione domiciliare. A seguitodi richiesta di udienza partecipata formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale rappresentavaanche che l’imputato era in detenzione domiciliare p.a.c., la Corte disponeva la trattazionecamerale partecipata e differiva la trattazione del processo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],allorquando, mancando la prova della notifica agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponeva ilrinnovo delle notifiche e rinviava al 10.4.2025. Nel verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA] risultava “libero p.q.c. - detenzione domiciliare p.a.c. – assente - rinunciante”. Ineffetti, l’esame degli atti ha evidenziato che, in relazione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ilricorrente, in data 10.3.2025, dichiarava di voler rinunciare a comparire. Ne consegue chenessuna nullità si è determinata. A seguito della rinuncia a comparire all’udienza da partedell’imputato detenuto, questi è legittimamente considerato assente e, come tale,rappresentato dal difensore (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Rv. 277950-01). [OSCURATO:PERSONA] PagoriaCon il primo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per non avere presoin considerazione le memorie difensive depositate dall’imputato, in tal modo determinando laviolazione del diritto di difesa nonché un vizio di motivazione. La censura è infondata. Latrattazione del punto, in quanto strettamente connessa con l’ulteriore motivo di ricorso di cuial punto 2.2.3, verrà trattata successivamente.Con il medesimo motivo, la difesa solleva una ulteriore eccezione di nullità. Lamentache non gli sia stato notificato, come disposto dall’art. 598-bis, comma 2, ultimo capoversocod. proc. pen., il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale partecipata. Tuttavia,dalle stesse allegazioni della parte e dalla sentenza, si evince che la prima udienza cartolaredel 9.1.2025 era stata rinviata per difetto di alcune notifiche. Dagli atti, cui questa Corte haaccesso deducendosi un error in procedendo, si evince che il 7.2.2025, veniva notificato aldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo pec, il verbale di rinvio alla seconda udienzadel 20.2.2025 unitamente all’istanza di trattazione orale. Ne consegue che il difensore era aconoscenza del fatto che fosse stata fissata udienza partecipata, tanto che riferisce di avercomunicato un proprio impedimento a comparire. Deduce, inoltre, che non gli sia statonotificato il rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 10.4.2025. Anche tale eccezione èinfondata. La lettura degli atti evidenzia che il giorno 28.2.2025 fu notificato a mezzo pecall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il decreto di citazione e il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] chedisponeva il rinvio al 10 aprile 2025. Gli atti risultano consegnati nella casella didestinazione.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] solleva una ulteriore eccezione, sviluppata sotto unduplice profilo. Da un lato, eccepisce la nullità della sentenza per non aver preso inconsiderazione le memorie difensive depositate dalla difesa dell’imputato (2.2.1), in tal mododeterminando la violazione del diritto di difesa ed integrando un vizio di motivazione;dall’altro, reitera i motivi di impugnazione oggetto delle menzionate memorie difensive(2.2.3). In particolare, censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, avendoomesso di valutare la possibilità, prospettata nella memoria difensiva, di pronunciaresentenza di non luogo a procedere essendo i reati estinti per prescrizione, non essendosiformato il giudicato in punto di responsabilità per il capi C) e N2), ma solo una preclusione diordine processuale superabile per cause estintive sopravvenute o preesistenti qualora i capiannullati presentino connessioni sostanziali o processuali con i capi annullati. Nel caso dispecie, nella prospettazione difensiva, la connessione processuale era nel rinvio relativoall’acquisizione dei tabulati che avrebbe investito anche le imputazioni in questione.Le questioni, in quanto strettamente connesse, possono essere trattatecongiuntamente e respinte in quanto infondate.Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha riferito che l’annullamento riguardavasolo taluni capi di imputazione, per i quali doveva procedersi a nuovo esame, nonché ladeterminazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quei reati per i quali «l’accertamentodoveva ritenersi definitivo a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 19 aprile2021, la quale, come detto (oltre ad aver rinviato alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] perun nuovo giudizio sui reati di cui ai capi di imputazione appena menzionati e per larideterminazione delle pene inflitte ai coimputati in primo grado) aveva nel resto rigettato iricorsi proposti». In tal modo, la Corte territoriale, con motivazione sintetica, pur non avendoespressamente affrontato il tema dell’effetto meramente preclusivo e della connessionesostanziale e processuale, lo ha implicitamente disatteso, avendo mostrato di aderire e diavere fatto corretta applicazione dei principi consolidati di questa Corte, la quale haaffermato che «Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quellodella preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principaleespressione l'art.597, comma 1, c.p.p.), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della c.d."formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parzialecon rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilitàdell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solofatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e nonabbia quindi investito il giudizio di responsabilità. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi,non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudicedell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria diinammissibilità» (Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Rv. 215419-01). Nel caso in esame, si è,appunto, verificata un’ipotesi di formazione progressiva del giudicato che si è formato conriferimento alla responsabilità degli odierni ricorrenti, in relazione ai quali l’annullamento èstato solo parziale e il rinvio limitato alla determinazione della pena. Nessuna ulterioremotivazione si rendeva, quindi, necessaria. Ciò anche alla luce dell’ulteriore principioconsolidato di questa Corte, secondo il quale «L'omesso esame di un motivo di appello daparte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante anorma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressadisamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dallespiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impiantodella stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la"ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566-01).Da ultimo, ma di certo non per importanza, si osserva che il motivo difensivo è,comunque, generico, non avendo la difesa esplicitato la decisività del motivo sollevatoovvero l’attitudine degli argomenti asseritamente non considerati, a travolgere la motivazionedella sentenza. Non ha, infatti, chiarito sotto quale profilo la questione relativa ai tabulatitelefonici che ha provocato l’annullamento con rinvio rispetto a talune imputazioni, avrebbedovuto interessare anche l’odierno ricorrente. Questa Corte ha affermato che, perché unaomessa motivazione possa costituire vizio rilevante in sede di legittimità, non è sufficiente ilsolo dato del mancato esame del motivo, «dovendo il giudice di legittimità valutare se non sitratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque nonconcernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata noncontenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano talida consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sullabase degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado» (Sez.3, n. 10156 del 01/02/2002, Poggi, Rv. 221114).4. Nel proseguo vengono trattati congiuntamente i motivi di cui ai punti 2.1.2 delladifesa [OSCURATO:PERSONA] e quello di cui al punto 2.2.2. della difesa [OSCURATO:PERSONA] in quanto comuni.Entrambi i difensori sostengono che la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del19 settembre 2023 non poteva dirsi inesistente in relazione alla omessa statuizione sul caporelativo alla rideterminazione della pena, bensì, eventualmente, nulla, ex art. 546 cod. proc.pen., con la conseguenza che il vizio poteva essere eliminato solo con l’impugnazione. Nonessendo stato interposto gravame, doveva ritenersi la sentenza definitiva e, quindi, nonconsentita una nuova pronuncia perché in violazione del principio del bis in idem.I motivi sono infondati.Si deve partire dalla premessa che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza del 19 settembre 2023, non si è affatto pronunciata sul secondo oggetto del rinvioovvero sulla rideterminazione della pena. Benché la Corte di cassazione, con la sentenzadel 19 aprile 2021, non abbia precisato i motivi sui quali si fondava il rinvio relativo allarideterminazione della pena e a quali reati si riferisse, tuttavia, la lettura congiunta dellemotivazioni delle sentenze rende palese che il rinvio, ai fini della rideterminazione deltrattamento sanzionatorio, sia stato determinato dalla necessità di rimodulare la pena per ireati per i quali la responsabilità era stata accertata in modo irrevocabile. Per taluni degliimputati, infatti, era stata annullata la sentenza nella parte relativa al reato individuato comepiù grave ai fini della continuazione (e, in particolare: per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il capoE), per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il capo F) e, per altri ([OSCURATO:PERSONA]) relativamente ai reati satellite sub A)e sub P). Su tale punto, nella sentenza della Corte di appello di reggio [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], vi è stata una totale omissione di pronuncia sia in dispositivo sia in motivazione.In casi similari, questa Corte ha affermato che «La sentenza che manchi del dispositivoper omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione per il quale è stato disposto ilrinvio a giudizio dell'imputato è inesistente; detto vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile diessere sanato dal giudicato». Ha osservato che una omessa pronuncia su un punto delladomanda non può costituire oggetto di gravame, non potendo impugnarsi una mancatadeliberazione. La sentenza che sia priva, anche parzialmente, del dispositivo per omessastatuizione decisoria è inesistente, ed il vizio è insuscettibile di essere sanato dal giudicato,sostanziandosi, nel caso di giudizio di rinvio, in un non liquet non consentito al giudicante,per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio nel grado nel quale si è verificatal’omessa pronuncia. (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Rv. 251027-01; Sez. 6, n. 39435 del14/07/2017, Rv. 271710-01; Sez. 2, n. 42331 del 28/09/2023, Rv. 285329-01). Nel caso inesame, pertanto, correttamente è stata fissata nuova udienza per procedere alla decisionesul punto della rideterminazione della pena.Sotto altro profilo, le difese sostengono, altresì, che la sentenza non sia incorsa in unaomessa statuizione, ma abbia deciso pronunciando l’estinzione per prescrizione dei reati,con statuizione che, ove erronea, avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione, nonproposta.Anche tale motivo è infondato.Occorre partire dalla sentenza n. 1475 del 2021 della Sezione 5 di questa Corte cheannullava la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 1 luglio 2019limitatamente ai capi A, D, E, F, G, H, L e P, con rinvio alla Corte di appello di ReggioCalabria “per nuovo esame e per la determinazione del trattamento sanzionatorio”,rigettando nel resto i ricorsi. Nella parte motiva, argomentava l’annullamento con rinvio inrelazione ai capi D, E, F, G, H, L, e P sulla base della inutilizzabilità dei tabulati telefonici, inquanto il giudizio di responsabilità si fondava in gran parte su questi. Respingeva, in quantoinfondati, gli ulteriori motivi di ricorso, espressamente affermando che andavano disattese ledoglianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai reati loroascritti ai capi C, T, H2, L2, N2, R2. Aggiungeva che l’annullamento della sentenzarelativamente ai capi D, E, F, G, H, L e P, comportava l’annullamento anche con riferimentoal capo A) (416 cod. pen), dal momento che «Proprio il numero e la gravità dei furti e lacollaborazione spiegata dagli imputati in un considerevole lasso di tempo apportato alriconoscimento del pactum sceleris e dell’affectio societatis». Dichiarava inammissibili gliulteriori motivi di ricorso. Confermava anche la condanna alle spese processuali della partecivile in quanto, in relazione al capo C), per effetto della sentenza, la pronuncia diventavadefinitiva.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice del rinvio, nella parte motiva dellasentenza del 19.9.2023, osservava con riguardo ai delitti in questione, che il termine diprescrizione era decorso sia per il capo A, sia per i capi D, E, F, G, H, L e P, sicché dovevapronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati “in ordine ai reatidi cui alla rubrica” in quanto estinti per prescrizione. Pronunciava, quindi, dispositivo con ilquale così statuiva “Visto l'articolo 627 cod. proc. pen., decidendo in sede di annullamentocon rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa in data 27febbraio 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ParagorioGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermata dallasentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina in data 18 settembre 2019, dichiara nondoversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati agli stessi ascritti inquanto estinti per intervenuta prescrizione”.Ora, questa Corte ha ammesso la possibilità di interpretare il dispositivo attraverso lamotivazione. Si è affermato che nel caso in cui il dispositivo della sentenza siaobiettivamente ambiguo, l’imprescindibile ed essenziale elemento d'integrazione costituitadalla motivazione concorre ad illustrare e chiarire le ragioni della decisione, che né il giudicedi rinvio né le parti possono ignorare, trincerandosi dietro la lettera del dispositivo (Sez. 6, n.27318 del 14/05/2010, Rv. 251402-01). Il dispositivo non può essere letto ed interpretatodisgiuntamente dalla motivazione, che costituisce un imprescindibile elemento diintegrazione in quanto concorre ad illustrare e chiarire i termini del “devolutum” e aspecificare i capi e i punti della sentenza sui quali si è formato il giudicato (Sez. F., n. 45002dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 253835-01).Nel caso in esame, la lettura della motivazione consente di interpretare il dispositivodella sentenza e di affermare che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del19 settembre 2023, ha dichiarato prescritti unicamente i reati in relazione ai quali era statodisposto il rinvio ovvero quelli di cui alle lettere A, D, E, F, G, H, L e P.Può, quindi, escludersi la fondatezza del motivo di cui al punto 2.1.2 e 2.2.2. ovveroche, con la menzionata sentenza, la Corte territoriale abbia dichiarato prescritti tutti i reati,anche quelli per i quali non vi era stato rinvio.5. Da ultimo, possono esaminarsi congiuntamente i motivi articolati datutte le difese sulla determinazione della pena, con eccezione della posizione diBarone, sul quale si dirà oltre. I motivi sono fondati. Con riferimento a ciascunaposizione, la Corte si è limitata ad applicare al più grave dei reati residui, la penache era stata prevista dal Tribunale per il reato poi dichiarato prescritto e aribadire l’aumento per la continuazione applicato in primo grado per i reatisatellite. In tal modo, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione degli artt. 132 e133 cod. pen. Ed infatti, seppur è vero che la pena è affidata al poterediscrezionale del giudice, nell’esercizio di tale potere il giudicante deve tenerepresenti i criteri, soggettivi ed oggettivi, indicati dall’art. 133 cod. pen. Nel caso inesame, la Corte ha ritenuto di dover applicare la pena base quantificandola inmisura conforme a quella che era stata individuata come congrua dal [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad altro reato. Tale criterio, tuttavia, non soddisfa leesigenze di motivazione richieste, in quanto non chiarisce se e sotto quali profiliil reato per il quale applicava la pena base fosse equiparabile sotto il profilo dellagravità oggettiva e soggettiva a quello preso a base dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Anzi,l’esame dei capi di imputazione, in taluni casi, rende evidente che le fattispecienon sono analoghe, sicché l’applicazione del medesimo trattamentosanzionatorio, richiede una specifica motivazione. Così ad es. per i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i reati individuati per determinare la pena base inprimo grado e in grado di appello in sede di rinvio sono furti aggravati, ma conelementi differenti: il capo E) ha ad oggetto due mezzi meccanici e il capo C) unsolo mezzo. Inoltre, non si è tenuto conto della complessiva rideterminazionedella gravità dei fatti, una volta eliminati taluni episodi di furto e l’associazione adelinquere.Ne consegue che la sentenza, sul punto della determinazione deltrattamento sanzionatorio in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] perché colmi le lacune motivazionali evidenziate.6. Quanto, infine, al ricorso presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si osservache, avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 19settembre 2023, questi aveva presentato ricorso per cassazione, lamentandol’omessa rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo T).Questa Corte, con sentenza Sez. 5 n.33806 del 29 maggio 2024, dichiaravainammissibile il ricorso per carenza di interesse. Osservava che, una volta«dichiarati prescritti i reati sub A) e F), la pena relativa al reato superstite sub T),già reato satellite, andasse rideterminata in via autonoma dal giudice di rinvio(Sez. 4, n. 27772 del 14/04/2011, Tonelli, Rv. 250707-01); e andasserideterminata in misura non inferiore al minimo edittale stabilito per quest'ultimoreato, di certo più elevato della pena di quattro mesi di reclusione e 100 euro dimulta corrispondente all'originario aumento a titolo di continuazione».Osservava, altresì, che pur essendo la pena illegale, tuttavia, essendo l’illegalitàin favore del reo, in difetto di impugnazione non poteva essere emendata,neanche d’ufficio.Ebbene a fronte di tale pronuncia di inammissibilità, la posizioneprocessuale di [OSCURATO:PERSONA] era definita sotto tutti i profili, e, infatti, il pubblicoministero gli notificava l’ordine di esecuzione nel quale la pena veniva, appunto,indicata in quella determinata dalla Corte territoriale con la sentenza del 19settembre 2023.Ne consegue che la Corte di appello, con la sentenza oggi impugnata del10 aprile 2025, non poteva rideterminare la pena, essendosi, ormai, formato ilgiudicato sul punto. Relativamente a detta posizione, pertanto, la sentenzaimpugnata deve essere annullata senza rinvio.7. Non può estendersi analogo ragionamento agli altri imputati. Ed infatti,a prescindere da qualunque ulteriore considerazione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avantiquesta Corte ha, comunque, provocato una pronuncia sulla pena e ha, quindi,determinato il passaggio in giudicato di detto punto della sentenza impugnata. Alcontrario, per gli altri imputati, tale situazione non si è determinata in quanto,come visto, mancava totalmente una pronuncia sul punto nella sentenza dellaCorte di appello del 19 settembre 2023 e nessuna decisione è intervenutasuccessivamente, prima della sentenza oggi impugnata. Nessun giudicato siera quindi formato sul punto che precludesse la decisione della Corte territorialedel 10 aprile 2025 con riferimento alle altre posizioni processuali. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla lasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DelRiccio [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto i ricorsidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]