CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133, 99 cod. pen. e all'art. 546 cod. proc. pen. - perché manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia, con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, che: - il ricorrente è stabilmente dedito al traffico di sostanze stupefacenti, come si evince da numerose e gravi condanne in forza delle quali era stato già espulso dal territorio nazionale; - le condotte criminose tenute in materia di stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha più volte violato i provvedimenti di allontanamento adottati nei suoi confronti, sono indicative di una perdurante inclinazione al delitto e di un percorso delinquenziale mai interrotto; - di conseguenza, è ravvisabile un legame tra i fatti pregressi con quello più recente tale da far ritenere sussistente una più intensa pericolosità in capo al medesimo, proprio in ragione delle inefficaci risposte alla comminatoria penale. Quanto al secondo motivo relativo al contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza di primo grado in merito alla pena irrogata, la Corte territoriale, lungi dal non affrontare la questione specifica, come da doglianza difensiva, rileva la sussistenza di un errore materiale nel dispositivo, nel quale è stata indicata la pena complessiva di un anno anziché quella di un anno e sei mesi indicata in motivazione e argomentata, da ritenersi quella inflitta. A tale ultimo riguardo, premesso che la motivazione della sentenza di primo grado è contestuale, si osserva che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874). i Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che si ritiene equo - considerato l'errore materiale compiuto dal primo Giudice che va corretto come da dispositivo - non condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali né all'ammenda. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e ordina la correzione del dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia in data 4 dicembre 2020 nel senso che la pena inflitta è pari ad anni uno e mesi sei di reclusione. Così deciso in Ro