CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24530/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 4Q te.£1_ co.t.t_cev t'A-tt-t_u_uut_k_1, 3 0)--1 emel i)enCAI>e,A9 udito il_slifeasore procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Bari - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen ) in data 28 settembre 2023- ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP del 7 settembre 2023). 2. Il titolo cautelare riguarda la contestazione provvisoria di tentato omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in data 1 luglio 2022, aggravato ai sensi dell'art.416 bis.1 cod.pen. . Le fonti di prova utilizzate in riferimento al giudizio di gravità indiziaria risultano essere rappresentate da: a) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], su quanto accaduto nel pomeriggio del 1 luglio 2022 nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Bari (esplosione di più colpi di arma da fuoco verso la sua persona da parte di un soggetto che viaggiava a bordo di uno scooter a una distanza di circa trenta metri) ; b) l'avvenuto rinvenimento di due bossoli in sede di sopralluogo nel posto indicato dallo stesso Vavalle; c) i contenuti dei supporti video delle telecamere riportati, nella descrizione dei fatti, a pag. 4 della decisione impugnata; d) i contenuti delle intercettazioni relative al fatto ed ai suoi probabili antecedenti causali (riportate da pag.4 a pag.20 del provvedimento impugnato). 3. Secondo il Tribunale vi è piena gravità indiziaria sia in rapporto alla identificazione dello 'sparatore' in [OSCURATO:PERSONA] che in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Circa tale ultimo aspetto (unico contestato nel ricorso) va evidenziato che il Tribunale indica come elementi di prova in punto di ricorrenza dell'animus necandi : a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa sulla dinamica dei fatti; b) i contenuti delle conversazioni captate, con particolare riferimento a talune espressioni attribuite a [OSCURATO:PERSONA], indicative della particolare animosità insorta tra i due gruppi contrapposti. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto. E' stata, inoltre, prodotta memoria di replica alle conclusioni del PM in cui si ribadiscono gli argomenti difensivi. 4.1 La difesa ritaglia la critica su questo punto specifico della vicenda, evidenziando che le evidenze in punto di animus necandi sarebbero incerte e non correttamente valutate. Si tratta, in sostanza, di brani di conversazioni inter alios, da cui non potrebbe ricavarsi la ricostruzione della volontà dell'indagato. Inoltre nessun elemento di prova offre certezza circa la esatta dinamica dei fatto e, soprattutto, circa la traiettoria dei colpi. La sola vittima (ed un fratello della medesima) afferma che i colpi furono esplosi verso la persona del Vavalle. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi addotti. 5.1 Ed invero la critica tende ad evitare il confronto 'complessivo' con il contenuto della decisione ed enuclea dalla motivazione solo il ragionamento di sintesi in punto di qualificazione giuridica del fatto (in termini di tentato omicidio). Tale modus operandi nella redazione dell'atto di ricorso ricade nel vizio di genericità, posto che è l'intera motivazione che illustra la profonda dinamica di conflitto insorta tra i Sardella e i Vavalle, quantomeno dal giorno antecedente al fatto oggetto di contestazione. Con tali aspetti il ricorrente non si confronta minimamente. 5.2 Va ricordato, infatti, che dalle conversazioni riportate nella decisione impugnata si evince, in modo non illogico e dunque non rivalutabile, che la sera precedente vi era stata una lite con scontro fisico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, secondo i contenuti delle captazioni, avrebbe minacciato di morte il Sardella. Ciò rende non illogico - quantomeno nella attuale fase procedimentale - il ragionamento seguito in sede di merito per cui la aggressione armata portata il giorno successivo dal Sardella verso la persona di [OSCURATO:PERSONA] era la prosecuzione di un conflitto già insorto, con volontà del Sardella di colpire il Vavalle. A 3 La volontà omicida - quantomeno con dolo alternativo di gravi lesioni o morte- non è stata pertanto desunta esclusivamente dal narrato della vittima (aspetto che ha trovato più di un riscontro, per come si è detto in sede di merito) ma da una serie di elementi conoscitivi che i giudici del merito risultano avere valutato in modo non illogico né incompleto. Da ciò la inammissibilità del proposto ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma comma 1 ter disp. att. co