CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 35547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che con riferimento alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente e lineare in ordine alle ragioni per cui le dichiarazioni dell'imputato siano accompagnate da evidenti limiti di logicità e tali da non giustificare una lettura alternativa del fatto contestato; in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha osservato come le modalità del fatto e la biografia penale siano, al tal fine, ostative; quanto alla asserita prescrizione, infine, questa sarebbe intervenuta solo successivamente all'adozione della sentenza impugnata ed è, quindi, irrilevante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore