CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 05091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18240-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente - Avverso la sentenza n. 1142/2021 della Corte di appello di Catania, depositata il 24/05/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17/11/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con atto di citazione del 22.10.2012, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 162/2012 emesso dal Tribunale di Catania in favore dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] e dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 25.885,69 a titolo di corrispettivo per la prestazione d’opera professionale di progettazione dell’ampliamento della struttura turistico-ricettiva denominata “[OSCURATO:PERSONA]”; - gli opponenti eccepirono l’inadempimento dei professionisti e , in via subordinata, contestarono il compenso richiesto con il decreto ingiuntivo; - con sentenza n. 4283/2019, il Tribunale di Catania ritenne che non vi fosse riscontro probatorio del fatto che l’oggetto dell’incarico contemplasse, oltre alla progettazione dell’ampliamento della struttura turistica, anche la cura degli adempimenti necessari per il conseguimento della concessione edilizia nonché dei finanziamenti pubblici previsti a sostegno dell’incremento delle strutture turistiche sicchè determinò il compenso nella minor somma di € 20.480,05; - avverso la suddetta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte di appello di Catania la quale, in accoglimento del gravame rigettò la domanda; - la Corte di merito osservò che, nonostante il committente Costanzo non avesse dato prova dell’oggetto dell’incarico, la progettazione comprendeva gli ulteriori adempimenti, tra i quali il rilascio dei nulla osta dell’AUSL, della Soprintendenza BB.AA e dell’Ispettorato delle Foreste, necessari affinché il committente potesse ottenere il rilascio della concessione edilizia; - ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; - resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha depositato proposta di definizione, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso; - le parti hanno presentato memorie difensive. Considerato che: - con il primo motivo si d educe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 18 della L. n. 143/1949, per non avere la Corte d’appelloriconosciuto la debenza del compenso professionale per le prestazioni parziali rese dai professionisti a fronte della sospensione dell’incarico, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell’incarico; - c on il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della sentenza impugnata in quanto viziata da contraddittorietà manifesta nella parte in cui pone a fondamento della decisione ragioni incompatibili e sostanzialmente contrastanti con l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado del 03.06.2020, che aveva accolto la domanda dei professionisti; inoltre, i odi erni ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alle risultanze della CTU, che avrebbe accertato la concreta realizzabilità dell’opera progettata; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. 1/07/1977 n. 404, per aver la Corte di appello di Catania violato l’inderogabilità dei limiti tariffari, attualmente abrogati, ma applicabili ratione temporis; - con il quarto motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte di appello condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi l’odierno ricorrente, in violazione del principio di soccombenza; - il primo motivo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati per le ragioni che seguono, con assorbimento dei restanti motivi; - l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento (Cass., n. 3052/2020; Cass., n. 1214/2017); - trattandosi di incarico professionale conferito in data anteriore all’abrogazione delle tariffe professionali attuata con il D. L. n. 1 del 24.01.2012, trova applicazionela legge n. 143/1949; - ai sensi degli artt.9, 10 e 18 della citata legge, la sospensione, per qualsiasi motivo dell’incarico, non esime il committente dall’obbligo di corrispondere le prestazioni parziali e, in caso di colpa del committente, anche alla tutela risarcitoria; - ha affermato questa Corte che “ il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2, della cit. legge. Quest'ultima presuppone, invece, che la sospensione non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore” (Cass. n. 451/2020); - la Corte di meri to ha errato nella parte in cui non ha riconosciuto alcun compenso professionale nel limite delle prestazioni concretamente effettuate, pur avendo affermato che l’incarico era limitato alla progettazione del resort; - inoltre, ai fini della prova dell’eccezi one di inadempimento, è stato omesso l’accertamento circa la realizzabilità del progetto realizzato dai professionisti; - a tal proposito, è decisiva il contenuto della CTU (trascritta a pag 18 del ricorso) che dava atto del parere favorevole della Commissione edilizia, ai fini del rilascio della concessione; - il ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente al primo e il secondo motivo, con assorbimento dei restanti; - il giudice di rinvio (Corte d’Appello di Catania in diversa composizione) provvede rà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di leg