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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01630/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30537-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 9254/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roman. 9254 del 26.

5. 2021, che, in accoglimento del suo appello, riformata la decisione di primo grado in ordine alla sua condanna alle spese di lite, disponeva la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, con diritto dell’appellante al rimborso delle sole spese vive; con unico motivo, il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato la compensazione delle spese di lite “con diritto solo alla restituzione delle spese vive, attesa la questione di diritto affrontata priva di alcuna complessità e la celerità del grado (2 udienze)” nonostante il ricorrente fosse risultato totalmente vittorioso; il ricorso è manifestamente fondato, tenuto conto che la nuova formulazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali non può farsi rientrare la mancanza di complessità della questione di diritto affrontata ai fini della decisione né la brevità del giudizio .

Considerato che: il Collegio, vista la memoria depositata,condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30537-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 9254/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roman. 9254 del 26. 5. 2021, che, in accoglimento del suo appello, riformata la decisione di primo grado in ordine alla sua condanna alle spese di lite, disponeva la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, con diritto dell’appellante al rimborso delle sole spese vive; con unico motivo, il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato la compensazione delle spese di lite “con diritto solo alla restituzione delle spese vive, attesa la questione di diritto affrontata priva di alcuna complessità e la celerità del grado (2 udienze)” nonostante il ricorrente fosse risultato totalmente vittorioso; il ricorso è manifestamente fondato, tenuto conto che la nuova formulazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali non può farsi rientrare la mancanza di complessità della questione di diritto affrontata ai fini della decisione né la brevità del giudizio . Considerato che: il Collegio, vista la memoria depositata,condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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