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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 27483/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1192/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12526/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 014TXHY) rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] 2.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marrakech (C.U.I. 0037ESS) rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; 3.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marrakech (C.U.I. 04ZPG1N) rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 20/02/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 28/04/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; preso atto che i difensori dei ricorrenti non hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Rovigo applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ciascuno, per i delitti di cui agli artt. 110, 624 bis, commi primo e terzo, 625 n.2 e 5 cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 110, 628, commi secondo, terzo n. 1, n. 3 bis, n. 3 quinquies (capo B), previa esclusione della recidiva rispettivamente contestata e riconoscimento delle attenuanti generiche e della attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen..

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, articolando un unico identico motivo con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 69 e 628, commi quarto e quinto, cod. pen. e l’illegalità della pena applicata dal Giudice per le indagini preliminari a seguito di accoglimento della concorde richiesta delle parti. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27483/2025 Roma, lì, 25/07/2025 Posto che il reato più grave è stato individuato nel delitto di cui agli artt. 110, 628, commi secondo, terzo n. 1, n. 3 bis, n. 3 quinquies (capo B) e che le attenuanti generiche sono state riconosciute, unitamente alla diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen,, prevalenti sulle aggravanti bilanciabili (art. 628, comma terzo n. 1 e n. 3 quinquies cod. pen.), la pena base corretta- tenuto conto della preclusione prevista dall’art. 628, comma quinto, cod. pen. con riferimento alla residua aggravante di cui al terzo comma n. 3 bis- avrebbe dovuto essere quella del reato monoaggravato di cui al comma terzo dell’art. 628 cod. pen. e quindi pari ad anni sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, anziché anni sette di reclusione ed euro 2.500 di multa.

Ciò in applicazione del principio di diritto dettato dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (n. 877 del 14/07/2022- dep 2023, Sacchettino, Rv. 283886) secondo cui “le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen., che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato da circostanza privilegiata se non ricorresse alcuna di dette circostanze”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile espressa rinuncia intervenuta in data 16/06/2025 da parte del difensore di fiducia, munito di rituale procura speciale in tal senso, conferitagli dall’imputata.

2. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – pur lamentando un vizio astrattamente deducibile in sede di legittimità e cioè l’illegalità della pena applicata su concorde richiesta delle parti, rientrante nel decalogo di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.- sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Va ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 877 del 14/07/2022- dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886- 01, richiamata anche dalle difese ricorrenti a sostegno dell’erroneo calcolo sotteso alla sanzione “patteggiata), proprio in tema di procedimento di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., quale è quello di specie, secondo cui la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti per ciascun genere o specie di pena dagli artt. 23 e seguenti, nonché dagli artt. 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti dalle singole norme incriminatrici per ciascuna fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla determinazione della pena concordata siano stati computati in violazione di legge e, in particolare, vi siano stati errori compiuti nell’iter di determinazione della sanzione base.

In particolare, per quanto qui rileva, il collegio di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che “in caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall’art. 69 cod. pen.) i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale, sono rappresentati dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata; soltanto in presenza della violazione dei predetti limiti, la pena in concreto irrogata dal giudice risulterebbe “ illegale”, diversamente la sanzione determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall’art. 69 cod. pen., risulterebbe meramente “ illegittima”, ma non anche “ illegale” ( pagina 17 della motivazione).

Posti tali principi, nel caso di specie la pena base applicata, su accordo delle parti, per il più grave delitto di rapina contestato al capo B( pari ad anni 7 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa) non è illegale poiché, a prescindere dalla legittimità del giudizio di comparazione delle circostanze, essa risulta rispettosa dei limiti astrattamente previsti per la reclusione dall’art. 23 cod. pen (da 15 giorni a 24 anni) e per la multa dall’art. 24 cod. pen (da 50 a 50.000,00 euro) e rientra nell’ambito della cornice edittale prevista dall’art. 628, comma terzo, cod. pen. (reclusione da 6 a 20 anni e multa da euro 2.000,00 a 4.000,00), applicabile ratione temporis.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1192/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12526/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 014TXHY) rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] 2.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marrakech (C.U.I. 0037ESS) rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; 3.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marrakech (C.U.I. 04ZPG1N) rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 20/02/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 28/04/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; preso atto che i difensori dei ricorrenti non hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Rovigo applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ciascuno, per i delitti di cui agli artt. 110, 624 bis, commi primo e terzo, 625 n.2 e 5 cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 110, 628, commi secondo, terzo n. 1, n. 3 bis, n. 3 quinquies (capo B), previa esclusione della recidiva rispettivamente contestata e riconoscimento delle attenuanti generiche e della attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, articolando un unico identico motivo con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 69 e 628, commi quarto e quinto, cod. pen. e l’illegalità della pena applicata dal Giudice per le indagini preliminari a seguito di accoglimento della concorde richiesta delle parti. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27483/2025 Roma, lì, 25/07/2025 Posto che il reato più grave è stato individuato nel delitto di cui agli artt. 110, 628, commi secondo, terzo n. 1, n. 3 bis, n. 3 quinquies (capo B) e che le attenuanti generiche sono state riconosciute, unitamente alla diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen,, prevalenti sulle aggravanti bilanciabili (art. 628, comma terzo n. 1 e n. 3 quinquies cod. pen.), la pena base corretta- tenuto conto della preclusione prevista dall’art. 628, comma quinto, cod. pen. con riferimento alla residua aggravante di cui al terzo comma n. 3 bis- avrebbe dovuto essere quella del reato monoaggravato di cui al comma terzo dell’art. 628 cod. pen. e quindi pari ad anni sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, anziché anni sette di reclusione ed euro 2.500 di multa. Ciò in applicazione del principio di diritto dettato dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (n. 877 del 14/07/2022- dep 2023, Sacchettino, Rv. 283886) secondo cui “le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen., che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato da circostanza privilegiata se non ricorresse alcuna di dette circostanze”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile espressa rinuncia intervenuta in data 16/06/2025 da parte del difensore di fiducia, munito di rituale procura speciale in tal senso, conferitagli dall’imputata. 2. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – pur lamentando un vizio astrattamente deducibile in sede di legittimità e cioè l’illegalità della pena applicata su concorde richiesta delle parti, rientrante nel decalogo di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.- sono inammissibili perché manifestamente infondati. Va ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 877 del 14/07/2022- dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886- 01, richiamata anche dalle difese ricorrenti a sostegno dell’erroneo calcolo sotteso alla sanzione “patteggiata), proprio in tema di procedimento di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., quale è quello di specie, secondo cui la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti per ciascun genere o specie di pena dagli artt. 23 e seguenti, nonché dagli artt. 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti dalle singole norme incriminatrici per ciascuna fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla determinazione della pena concordata siano stati computati in violazione di legge e, in particolare, vi siano stati errori compiuti nell’iter di determinazione della sanzione base. In particolare, per quanto qui rileva, il collegio di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che “in caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall’art. 69 cod. pen.) i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale, sono rappresentati dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata; soltanto in presenza della violazione dei predetti limiti, la pena in concreto irrogata dal giudice risulterebbe “ illegale”, diversamente la sanzione determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall’art. 69 cod. pen., risulterebbe meramente “ illegittima”, ma non anche “ illegale” ( pagina 17 della motivazione). Posti tali principi, nel caso di specie la pena base applicata, su accordo delle parti, per il più grave delitto di rapina contestato al capo B( pari ad anni 7 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa) non è illegale poiché, a prescindere dalla legittimità del giudizio di comparazione delle circostanze, essa risulta rispettosa dei limiti astrattamente previsti per la reclusione dall’art. 23 cod. pen (da 15 giorni a 24 anni) e per la multa dall’art. 24 cod. pen (da 50 a 50.000,00 euro) e rientra nell’ambito della cornice edittale prevista dall’art. 628, comma terzo, cod. pen. (reclusione da 6 a 20 anni e multa da euro 2.000,00 a 4.000,00), applicabile ratione temporis. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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