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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25377/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria tempestivamente depositata dalla difesa del ricorrente; ritenuto che il primo motivo di ricorso, non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo essere dunque considerate non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, atteso che da una parte il motivo di ricorso si caratterizzava come generico già in sede di appello (non avendo il ricorrente contestato specificamente la nota della Questura dallo stesso richiamata quanto al profilo della irreperibilità), oltre che aspecifico anche in questa sede non avendo tenuto conto delle argomentazioni della Corte di appello che ha richiamato puntualmente la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero (e in particolare certificazione AIRE dalla quale risultava la intervenuta cancellazione dal Comune di Campobasso perché residente all'estero in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato, inoltre, che le ulteriori doglianze contenute nel secondo e terzo motivo di ricorso si caratterizzano per evidente reiteratività, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, RV . 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) quanto alla mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131-bis cocl.pen. ed alla sospensione condizionale della pena (atteso il richiamo alle caratteristiche della condotta ai sensi dell'art. 133 cod. pen. quanto al primo profilo e ai precedenti penali quanto al secondo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria tempestivamente depositata dalla difesa del ricorrente; ritenuto che il primo motivo di ricorso, non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo essere dunque considerate non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, atteso che da una parte il motivo di ricorso si caratterizzava come generico già in sede di appello (non avendo il ricorrente contestato specificamente la nota della Questura dallo stesso richiamata quanto al profilo della irreperibilità), oltre che aspecifico anche in questa sede non avendo tenuto conto delle argomentazioni della Corte di appello che ha richiamato puntualmente la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero (e in particolare certificazione AIRE dalla quale risultava la intervenuta cancellazione dal Comune di Campobasso perché residente all'estero in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato, inoltre, che le ulteriori doglianze contenute nel secondo e terzo motivo di ricorso si caratterizzano per evidente reiteratività, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, RV . 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) quanto alla mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131-bis cocl.pen. ed alla sospensione condizionale della pena (atteso il richiamo alle caratteristiche della condotta ai sensi dell'art. 133 cod. pen. quanto al primo profilo e ai precedenti penali quanto al secondo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2
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