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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 25974/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del risorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 4 luglio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha parzialmente accolto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della stessa città, con la quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo compreso tra il 29 settembre 2018 e il 29 settembre 2020.

Il Tribunale - premesso che il reclamo aveva acioggetto esclusivamente i primi due semestri - osservava che, per l'unitarietà del percorso rieducativo, pur divisibile in semestri, il comportamento tenuto dal detenuto in ambiente extramurario dovesse necessariamente entrare a far parte della valutazione del semestre immediatamente antecedente a quello in cui si erano verificati gli episodi stigmatizzati (la contestata evasione e la violazione della disciplina in tema di stupefacenti).

Non riteneva, invece, estensibile tale valutazione al semestre ancora precedente (29.9.2019 - 29.3.2019), con riferimento al quale riconosceva, dunque, quarantacinque giorni di liberazione anticipata.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per inosservanza dell'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale di sorveglianza tenuto conto dei principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata dei singoli semestri di pena scontata e, in particolare, del comportamento effettivamente tenuto dal ricorrente nel periodo in valutazione, indicativo, anche per il semestre immediatamente precedente a quelli in cui si sono verificate le condotte integranti illecito penale, della fattiva partecipazione all'opera rieducativa.

Più in particolare, il ricorrente assume che detti comportamenti trasgressivi, ancora sub iudice, non avrebbero potuto, proprio per tale ragione, estendere i loro effetti negativi sul semestre antecedente, in cui il ricorrente aveva serbato un comportamento corretto ed esente da rilievi.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 30 dicembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.

2. La norma di cui all'art. 54 Ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale.

2.1. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto dee opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna».

È, dunque, richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.

Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali, e tanto vale anche per l'imputato, al quale sono offerti «interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali» (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 239% del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regole interne e il mantenimento di una condotta corretta.

2.2. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti.

Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522).

3. A tali principi i giudici di merito si sono strettamente attenuti e la decisione avversata resiste alle generiche censure del ricorrente che denunzia vizi all'evidenza insussistenti.

L'osservazione, in cui sostanzialmente si risolvono i motivi di ricorso - e cioè che l'omessa valutazione della condotta penalmente illecita nel semestre di riferimento, non ancora oggetto di esame, ne avrebbe dovuto precludere l'apprezzamento ai fini della negativa valenza retroattiva sul semestre antecedente - è destituita di giuridico pregio, nulla impedendo, secondo la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, che una condotta negativa possa comportare il diniego del beneficio non solo per il semestre in cui è stato tenuto, ma anche per i periodi a esso antecedenti. ;i-- Del pari priva di rilievol'affermazione secondo la quale il diniego sarebbe fondato «su una condotta ancora da accertare e ritenendola prematuramente idonea ad attestare la deviazione del condannato dal percorso segnato dal trattamento rieducativo».

Invero, il Magistrato di sorveglianza prima e il Tribunale poi, hanno tratto argomento, in vista del rigetto della richiesta di liberazione anticipata, dalla condotta di evasione serbata il 21 gennaio e di una violazione della disciplina sugli stupefacenti posta in essere il 4 maggio che hanno ritenuto, sebbene ancora non processualmente accertate, idonee ad attestare la deviazione del condannato dal percorso segnato dal trattamento rieducativo.

Ciò hanno fatto in ossequio all'indirizzo ermeneutico secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall'accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509).

È stata, in particolare, posta in risalto la necessità che, quanto al fatto integrante gli estremi di reato, «il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498).n Sotto questo profilo il Tribunale ha opportunamente valorizzato la «gravità e la reiterazione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi degli art. 385 cod. pen. e 73 dpr n. 309 del 1990», così implicitamente inferendone l'incompabilità con l'adesione al trattamento rieducativo del detenuto.

4. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del risorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 4 luglio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha parzialmente accolto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della stessa città, con la quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo compreso tra il 29 settembre 2018 e il 29 settembre 2020. Il Tribunale - premesso che il reclamo aveva acioggetto esclusivamente i primi due semestri - osservava che, per l'unitarietà del percorso rieducativo, pur divisibile in semestri, il comportamento tenuto dal detenuto in ambiente extramurario dovesse necessariamente entrare a far parte della valutazione del semestre immediatamente antecedente a quello in cui si erano verificati gli episodi stigmatizzati (la contestata evasione e la violazione della disciplina in tema di stupefacenti). Non riteneva, invece, estensibile tale valutazione al semestre ancora precedente (29.9.2019 - 29.3.2019), con riferimento al quale riconosceva, dunque, quarantacinque giorni di liberazione anticipata. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per inosservanza dell'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale di sorveglianza tenuto conto dei principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata dei singoli semestri di pena scontata e, in particolare, del comportamento effettivamente tenuto dal ricorrente nel periodo in valutazione, indicativo, anche per il semestre immediatamente precedente a quelli in cui si sono verificate le condotte integranti illecito penale, della fattiva partecipazione all'opera rieducativa. Più in particolare, il ricorrente assume che detti comportamenti trasgressivi, ancora sub iudice, non avrebbero potuto, proprio per tale ragione, estendere i loro effetti negativi sul semestre antecedente, in cui il ricorrente aveva serbato un comportamento corretto ed esente da rilievi. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 30 dicembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 2. La norma di cui all'art. 54 Ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. 2.1. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto dee opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». È, dunque, richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali, e tanto vale anche per l'imputato, al quale sono offerti «interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali» (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 239% del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regole interne e il mantenimento di una condotta corretta. 2.2. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti. Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522). 3. A tali principi i giudici di merito si sono strettamente attenuti e la decisione avversata resiste alle generiche censure del ricorrente che denunzia vizi all'evidenza insussistenti. L'osservazione, in cui sostanzialmente si risolvono i motivi di ricorso - e cioè che l'omessa valutazione della condotta penalmente illecita nel semestre di riferimento, non ancora oggetto di esame, ne avrebbe dovuto precludere l'apprezzamento ai fini della negativa valenza retroattiva sul semestre antecedente - è destituita di giuridico pregio, nulla impedendo, secondo la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, che una condotta negativa possa comportare il diniego del beneficio non solo per il semestre in cui è stato tenuto, ma anche per i periodi a esso antecedenti. ;i-- Del pari priva di rilievol'affermazione secondo la quale il diniego sarebbe fondato «su una condotta ancora da accertare e ritenendola prematuramente idonea ad attestare la deviazione del condannato dal percorso segnato dal trattamento rieducativo». Invero, il Magistrato di sorveglianza prima e il Tribunale poi, hanno tratto argomento, in vista del rigetto della richiesta di liberazione anticipata, dalla condotta di evasione serbata il 21 gennaio e di una violazione della disciplina sugli stupefacenti posta in essere il 4 maggio che hanno ritenuto, sebbene ancora non processualmente accertate, idonee ad attestare la deviazione del condannato dal percorso segnato dal trattamento rieducativo. Ciò hanno fatto in ossequio all'indirizzo ermeneutico secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall'accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509). È stata, in particolare, posta in risalto la necessità che, quanto al fatto integrante gli estremi di reato, «il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498).n Sotto questo profilo il Tribunale ha opportunamente valorizzato la «gravità e la reiterazione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi degli art. 385 cod. pen. e 73 dpr n. 309 del 1990», così implicitamente inferendone l'incompabilità con l'adesione al trattamento rieducativo del detenuto. 4. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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