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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05179/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.

Il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto come lesioni personali sollecita, in termini sovrapponibili a quanto dedotto nell'atto di appello e non più consentiti in sede di legittimità, un diverso apprezzamento delle evidenze probatorie ed in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, così da pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata dal giudice del merito con un apparato argomentativo immune da vizi logici.

In quest'ottica la difesa, ai fini dell'esclusione dell'animus necandi, attribuisce rilevanza decisiva a circostanze la cui positiva verificazione è stata, invece, esclusa dalla sentenza impugnata (l'inziale colluttazione scaturita dall'iniziativa della vittima, il ritrovamento casuale del coltello e l'interruzione spontanea dell'aggressione per rendere possibile il soccorso).

Il motivo relativo alla desistenza, oltre ad essere, anch'esso, fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella recepita dalla sentenza impugnata, che ha ricollegato l'interruzione dell'aggressione alla condotta della persona offesa riuscita a divincolarsi ed a costringere l'imputato a fuggire, prospetta opzioni ermeneutiche in stridente contrasto con quelle accolte dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la desistenza volontaria non è configurabile laddove risultano già integrati, come nel caso in esame, atti idonei a dare origine al meccanismo causale capace di produrre l'evento.

Non è nemmeno ravvisabile il recesso attivo non risultando provato che l'imputato abbia posto in essere un comportamento attivo volto a scongiurare l'evento (ex multis Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137.

La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata puntualmente giustificata con l'assenza di elementi positivi diversi da quello dell'offerta risarcitoria considerata non significativa di avvenuta resipiscenza o comunque favorevolmente valutabile per la sua entità modesta.

Si tratta di motivazione ineccepibile, anche dal punto di vista giuridico, atteso che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o %fa dell'esclusione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959) Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. Il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto come lesioni personali sollecita, in termini sovrapponibili a quanto dedotto nell'atto di appello e non più consentiti in sede di legittimità, un diverso apprezzamento delle evidenze probatorie ed in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, così da pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata dal giudice del merito con un apparato argomentativo immune da vizi logici. In quest'ottica la difesa, ai fini dell'esclusione dell'animus necandi, attribuisce rilevanza decisiva a circostanze la cui positiva verificazione è stata, invece, esclusa dalla sentenza impugnata (l'inziale colluttazione scaturita dall'iniziativa della vittima, il ritrovamento casuale del coltello e l'interruzione spontanea dell'aggressione per rendere possibile il soccorso). Il motivo relativo alla desistenza, oltre ad essere, anch'esso, fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella recepita dalla sentenza impugnata, che ha ricollegato l'interruzione dell'aggressione alla condotta della persona offesa riuscita a divincolarsi ed a costringere l'imputato a fuggire, prospetta opzioni ermeneutiche in stridente contrasto con quelle accolte dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la desistenza volontaria non è configurabile laddove risultano già integrati, come nel caso in esame, atti idonei a dare origine al meccanismo causale capace di produrre l'evento. Non è nemmeno ravvisabile il recesso attivo non risultando provato che l'imputato abbia posto in essere un comportamento attivo volto a scongiurare l'evento (ex multis Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata puntualmente giustificata con l'assenza di elementi positivi diversi da quello dell'offerta risarcitoria considerata non significativa di avvenuta resipiscenza o comunque favorevolmente valutabile per la sua entità modesta. Si tratta di motivazione ineccepibile, anche dal punto di vista giuridico, atteso che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o %fa dell'esclusione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959) Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso,
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