CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24212/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno in ordine al reato di furto tentato. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine: 1) alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen; 2) al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata; 3) alla applicazione della recidiva. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. L'impugnata pronuncia dà atto che a carico del ricorrente risultano due precedenti specifici e altri due precedenti penali relativi a detenzione illecita di stupefacenti ed inosservanza dell'ordine di espulsione. L'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati, oltre a quello per cui si procede. E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti dì rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità. 3. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale rileva che il primo giudice aveva già riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. equivalente alla recidiva contestata: il motivo, dunque, non si confronta con le argomentazioni della pronuncia impugnata. Inoltre, la Corte territoriale ha assolto in misura congrua l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che, nonostante i precedenti penali specifici, l'imputato non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma anzi il fatto per cui si procede rivela la peculiare inclinazione a delinquere, dovendosi escludere una occasionale ricaduta. 4. Quanto al lamentato giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, della riconosciuta attenuante sulla recidiva contestata, va rammentato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato dì legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ( Sez. U n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01), da escludersi nel caso di specie, considerando vieppiù che la pena è ben al di sotto del medio edittale. 5. Va infine rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggi