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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20913/2026

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ti e difesi dall’avvocatoEugenio Manfredonia-ricorrenti-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ratta-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per azioni e [OSCURATO:PERSONA], inpersona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.4991/2024depositata il 06/12/2024;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva accettazione deicontroricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;Numero registro generale 13364/2025Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 20913/2026Data pubblicazione 20/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte dei controricorrenti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti e difesi dall’avvocatoEugenio Manfredonia-ricorrenti-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ratta-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per azioni e [OSCURATO:PERSONA], inpersona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.4991/2024depositata il 06/12/2024;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva accettazione deicontroricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;Numero registro generale 13364/2025Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 20913/2026Data pubblicazione 20/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte dei controricorrenti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20913/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris