CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 18002/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa il 12 novembre 2024, la Corte d'Appello di Milano, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lecco del 28 marzo 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed C 1.000 di ammenda, nonché alla pena accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 9, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada, per aver guidato un'autovettura Fiat targata [OSCURATO:TARGA] in stato di ebbrezza alcolica, accertato mediante etilometro che, all'esito di due prove eseguite alle ore 15.38 e alle ore 15.46, forniva tassi alcolemici pari, rispettivamente, a 1,08 g/I e a 1,15 g/I. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo: - violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen. per inutilizzabilità degli accertamenti etilometrici, sostenendo che erroneamente la Corte d'Appello abbia affermato che incomberebbe sull'imputato l'onere di dimostrare l'assenza o l'inattualità dei controlli periodici sullo strumento di misurazione; - contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta sintomatologia di stato di ebbrezza, contestando che il teste Tassetti abbia dichiarato che l'imputato avesse "disarmonia nei movimenti ed equilibrio precario", nonché la diversa definizione dell'alito come "aromatico" e non "vinoso"; - violazione degli artt. 186, co. 9-bis C.d.S. e 133 cod. pen. in merito alla quantificazione della pena e all'impossibilità di considerare come precedente specifico una condanna estinta a seguito di lavori di pubblica utilità. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo quanto affermato in plurime pronunce di questa Sezione, il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa- nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche elemento utile a contestare il funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032; Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189 ). Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza da cui desumere il sospetto di malfunzionamento, limitandosi a formulare generiche lagnanze. Quanto al secondo motivo, le doglianze del ricorrente si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già adeguatamente esaminato dai giudici di merito. Peraltro, il rilievo concernente la differenza terminologica tra "alito aromatico" e "alito vinoso" risulta del tutto privo di decisività, attenendo a mere sfumature descrittive di un dato sintomatico comunque univocamente indicativo di avvenuta assunzione di bevande alcoliche. La Corte d'Appello ha, inoltre, valorizzato correttamente le stesse dichiarazioni confessorie dell'imputato. Con riferimento al terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha correttamente applicato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., motivando adeguatamente la pena irrogata in considerazione della precedente condotta dell'imputato. Invero, l'estinzione del precedente reato per positivo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 186, c. 9-bis, C.d.S. non preclude la valutabilità della condotta quale espressione della tendenza a porre in essere violazioni delle norme sulla circolazione stradale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025