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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1998

Cassazione n. 08681/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04TYWEP) nato il 10/10/1998 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PT1I9) nato il 01/01/2005 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dello stesso difensore e con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Torino, il 20/07/2020).

Ritenuto che i due motivi di ricorso sollevati (inosservanza degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, quanto alla ritenuta partecipazione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di detenzione, consistita in deglutizione, del concorrente nel reato, nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul punto; inosservanza dell'art. 99 cod. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul punto) prospettano deduzioni generiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamene vagliati, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 4 e 5 sent. impugnata; quanto al secondo motivo, le pp. 5 e 6); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04TYWEP) nato il 10/10/1998 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PT1I9) nato il 01/01/2005 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dello stesso difensore e con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Torino, il 20/07/2020). Ritenuto che i due motivi di ricorso sollevati (inosservanza degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, quanto alla ritenuta partecipazione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di detenzione, consistita in deglutizione, del concorrente nel reato, nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul punto; inosservanza dell'art. 99 cod. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul punto) prospettano deduzioni generiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamene vagliati, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 4 e 5 sent. impugnata; quanto al secondo motivo, le pp. 5 e 6); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]