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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 gennaio 2022

Cassazione n. 20150/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p del medesimo Tribunale, il 4 gennaio 2022, nella parte in cui con essa è stata applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli articoli 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso «[OSCURATO:PERSONA]», «mandamento di Pagliarelli» (capo 5 d'incolpazione), e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento a 31 kg netti di hashish (capo 6) e «1.914 kg lordi» di cocaina (capo 13).

2. Avverso la prefata ordinanza Costa ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi ai quali si sono aggiunti due motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., tutti di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deduce la manifesta illogicità dell'ordinanza laddove valorizza, con riferimento all'associazione ascritta al capo 5), la posizione di promotore e finanziatore assunta da altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], quale reggente del «mandamento di Pagliarelli» dell'associazione di tipo mafioso «[OSCURATO:PERSONA]», nonostante la ritenuta insussistenza, in capo a egli e in sede di riesame, della gravità indiziaria per l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

A quelli di cui innanzi, secondo il ricorrente, si sommerebbero profili di manifesta illogicità e di contraddittorietà dell'apparato motivazionale circa la partecipazione al sodalizio di cui al capo 5) di [OSCURATO:PERSONA], che, in realtà, sarebbe solo marginale, sporadica ed occasionale.

Ne conseguirebbe, quindi, anche la violazione di legge, con riferimento al citato art. 74, per aver il Tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria circa il reato associativo in fattispecie invece caratterizzata dalla partecipazione di soli due soggetti (Costa e Caruso), in ragione dell'insussistenza della gravità indiziaria circa le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (come ritenuto in sede di riesame) e di Duecento (per come prospettato dal ricorrente).

Peraltro, conclude il motivo in esame, nel far ciò il giudice di merito si sarebbe limitato solo ad un generico richiamo della giurisprudenza di legittimità in merito all'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, senza quindi effettivamente sussumere i fatti di cui alla gravità indiziaria nell'astratta fattispecie.2.2.

Con il secondo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza laddove ritiene sussistente, con riferimento all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, l'aggravante teleologica prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. nonostante quanto evidenziato, nel precedente motivo di ricorso, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la ritenuta assenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo ad egli, ancorché reggente del «mandamento di Pagliarelli» dell'associazione di tipo mafioso «[OSCURATO:PERSONA]».

Ne conseguirebbe altresì la violazione di legge per aver il Tribunale ritenuto operante la doppia presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2.3.

Con i due motivi nuovi di ricorso ci si limita a sostenere le ragioni di cui al ricorso e a chiarire che la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA], in merito alla fattispecie associative di cui al capo 5 d'incolpazione, è stata esclusa non in sede di ordinanza genetica bensì dal Tribunale in funzione di giudice del riesame.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'indagato hanno concluso nei termini di cui all'epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni di cui ai relativi oggetti, sono infondati.

2. Nel dedurre i sintetizzati vizi motivazionali, dai quali, quasi per osmosi, deriverebbero le prospettate violazioni di legge, il ricorrente difatti non concilia il suo dire con quello che risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata.

Il provvedimento cautelare, in particolare, con motivazione congrua, coerente e logica, muovendo dagli esiti dell'attività captativa oltre che da servizi di polizia giudiziaria culminati anche nel sequestro di stupefacente, ritiene sussistente la gravità indiziaria circa la partecipazione all'associazione di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto deputato all'espletamento di funzioni esecutive in quanto coadiutore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] anche nell'attività di gestione del deposito di stupefacente di via Basile, nella disponibilità del sodalizio ed ove è stata rinvenuta e sequestrata la cocaina di cui al capo 23 d'incolpazione.Non manifestamente illogica si mostra altresì l'ordinanza emessa in sede di riesame laddove, sostanzialmente, ritiene integrata la fattispecie associativa nonostante l'insussistenza della gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA], reggente del «mandamento di Pagliarelli» dell'associazione di tipo mafioso «[OSCURATO:PERSONA]».

Il Tribunale, difatti, valorizza la posizione del sodale [OSCURATO:PERSONA], quale uomo di fiducia del citato reggente, nella direzione dell'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, da lui promossa, e aggravata dal fine di agevolare il citato mandamento anche per il «sostentamento» dei detenuti.

Sicché, ritenendo sussistente la gravità indiziaria in merito ad un'associazione costituita da almeno tre sodali (Costa, Caruso e Duecento), avente, peraltro, la finalità agevolativa di cui innanzi, il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non viola l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 né l'art. 416-bis.1 cod. pen., circa la relative circostanza aggravante, con conseguente corretta applicazione, nella specie, d1 regime di doppia presunzione (relativa) previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Al rigetto del ricorso e dei motivi nuovi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi — ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. — che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att. cod.proc.pen.

Così deciso il 19 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p del medesimo Tribunale, il 4 gennaio 2022, nella parte in cui con essa è stata applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli articoli 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso «[OSCURATO:PERSONA]», «mandamento di Pagliarelli» (capo 5 d'incolpazione), e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento a 31 kg netti di hashish (capo 6) e «1.914 kg lordi» di cocaina (capo 13). 2. Avverso la prefata ordinanza Costa ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi ai quali si sono aggiunti due motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., tutti di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deduce la manifesta illogicità dell'ordinanza laddove valorizza, con riferimento all'associazione ascritta al capo 5), la posizione di promotore e finanziatore assunta da altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], quale reggente del «mandamento di Pagliarelli» dell'associazione di tipo mafioso «[OSCURATO:PERSONA]», nonostante la ritenuta insussistenza, in capo a egli e in sede di riesame, della gravità indiziaria per l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. A quelli di cui innanzi, secondo il ricorrente, si sommerebbero profili di manifesta illogicità e di contraddittorietà dell'apparato motivazionale circa la partecipazione al sodalizio di cui al capo 5) di [OSCURATO:PERSONA], che, in realtà, sarebbe solo marginale, sporadica ed occasionale. Ne conseguirebbe, quindi, anche la violazione di legge, con riferimento al citato art. 74, per aver il Tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria circa il reato associativo in fattispecie invece caratterizzata dalla partecipazione di soli due soggetti (Costa e Caruso), in ragione dell'insussistenza della gravità indiziaria circa le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (come ritenuto in sede di riesame) e di Duecento (per come prospettato dal ricorrente). Peraltro, conclude il motivo in esame, nel far ciò il giudice di merito si sarebbe limitato solo ad un generico richiamo della giurisprudenza di legittimità in merito all'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, senza quindi effettivamente sussumere i fatti di cui alla gravità indiziaria nell'astratta fattispecie.2.2. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza laddove ritiene sussistente, con riferimento all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, l'aggravante teleologica prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. nonostante quanto evidenziato, nel precedente motivo di ricorso, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la ritenuta assenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo ad egli, ancorché reggente del «mandamento di Pagliarelli» dell'associazione di tipo mafioso «[OSCURATO:PERSONA]». Ne conseguirebbe altresì la violazione di legge per aver il Tribunale ritenuto operante la doppia presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Con i due motivi nuovi di ricorso ci si limita a sostenere le ragioni di cui al ricorso e a chiarire che la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA], in merito alla fattispecie associative di cui al capo 5 d'incolpazione, è stata esclusa non in sede di ordinanza genetica bensì dal Tribunale in funzione di giudice del riesame. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'indagato hanno concluso nei termini di cui all'epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni di cui ai relativi oggetti, sono infondati. 2. Nel dedurre i sintetizzati vizi motivazionali, dai quali, quasi per osmosi, deriverebbero le prospettate violazioni di legge, il ricorrente difatti non concilia il suo dire con quello che risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento cautelare, in particolare, con motivazione congrua, coerente e logica, muovendo dagli esiti dell'attività captativa oltre che da servizi di polizia giudiziaria culminati anche nel sequestro di stupefacente, ritiene sussistente la gravità indiziaria circa la partecipazione all'associazione di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto deputato all'espletamento di funzioni esecutive in quanto coadiutore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] anche nell'attività di gestione del deposito di stupefacente di via Basile, nella disponibilità del sodalizio ed ove è stata rinvenuta e sequestrata la cocaina di cui al capo 23 d'incolpazione.Non manifestamente illogica si mostra altresì l'ordinanza emessa in sede di riesame laddove, sostanzialmente, ritiene integrata la fattispecie associativa nonostante l'insussistenza della gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA], reggente del «mandamento di Pagliarelli» dell'associazione di tipo mafioso «[OSCURATO:PERSONA]». Il Tribunale, difatti, valorizza la posizione del sodale [OSCURATO:PERSONA], quale uomo di fiducia del citato reggente, nella direzione dell'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, da lui promossa, e aggravata dal fine di agevolare il citato mandamento anche per il «sostentamento» dei detenuti. Sicché, ritenendo sussistente la gravità indiziaria in merito ad un'associazione costituita da almeno tre sodali (Costa, Caruso e Duecento), avente, peraltro, la finalità agevolativa di cui innanzi, il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non viola l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 né l'art. 416-bis.1 cod. pen., circa la relative circostanza aggravante, con conseguente corretta applicazione, nella specie, d1 regime di doppia presunzione (relativa) previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. Al rigetto del ricorso e dei motivi nuovi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi — ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. — che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 19 aprile 2
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