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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04042/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale che applicava nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il delitto di tentata estorsione, aggravato dagli artt. 628, comma 3 nn. 3) e 3) quinquies, e 416 bis. 1 cod. pen., perché, in concorso con altri, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia di danni all'incolumità personale, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere 1.000.000 di euro per l'acquisto dell'Hotel dei Fiori, veicolando minacce anche alla madre ultrasettantenne di [OSCURATO:PERSONA].

Dal compendio intercettivo emergeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto da mediatore tra [OSCURATO:PERSONA] - intenzionato a vendere, ancorché privo di legittimazione, l'Hotel dei Fiori - e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto rilevare le quote della società proprietaria, la [OSCURATO:PERSONA], utilizzando fondi esteri fatti transitare su altra società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], accreditati successivamente a [OSCURATO:PERSONA] mediante il trasferimento delle quote della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era interessato alla buona conclusione dell'affare, avendo ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di progettista e direttore dei lavori del plesso alberghiero, qualora l'affare fosse giunto a conclusione.

Nel corso dell'attività di indagine si appurava che, in precedenza, le parti avevano probabilmente sottoscritto una scrittura privata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mai trascritta e non acquisita agli atti, avente ad oggetto il successivo contratto di compravendita, in base al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato l'hotel e i terreni limitrofi al prezzo di oltre 5 milioni di euro, con immissione anticipata nel possesso dietro pagamento di un acconto, a titolo di caparra confirmatoria, in misura non inferiore ad un milione di euro; il termine per il rogito finale e l'integrale pagamento del corrispettivo veniva individuato nel 31.12.2017 e poi differito al 31.12.2018.

In data 05.03.2018 [OSCURATO:PERSONA] effettuava un primo bonifico dell'importo di 10.000 euro in favore della società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e, a questo punto, i due soggetti si accordavano per rendere operativa la società in modo da giustificare la movimentazione di denaro: al fine di giustificare il predetto bonifico e i futuri conferimenti, programmavano l'emissione da parte della società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti delle società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] che, di volta in volta, avrebbero trasferito il denaro.

Nel periodo successivo, a causa dei continui ritardi nel trasferimento del denaro, [OSCURATO:PERSONA] iniziava a coltivare propositi di morte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicché [OSCURATO:PERSONA] invitava quest'ultimo ad adottare le necessarie misure di tutela per la propria incolumità personale, in ragione dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla criminalità organizzata.

Il prosieguo della vicenda acclara che in realtà [OSCURATO:PERSONA] non si limitava ad assecondare [OSCURATO:PERSONA], ma lo sollecitava a concretizzare gli atti di intimidazione.

A tal proposito, forniva al capo cosca l'indirizzo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], lo esortava ad intimidire la madre di questi e gli suggeriva di rintracciare un altro sodale, [OSCURATO:PERSONA], già utilizzato in passato per mandare un'innbasciata ai parenti di [OSCURATO:PERSONA].

Effettivamente, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] incontrava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali riferiva lo scopo di far spaventare [OSCURATO:PERSONA], non avendo alcuna intenzione di danneggiare la madre di questi e, conseguentemente, informava [OSCURATO:PERSONA] di aver individuato, grazie al contributo dei Gallo, la persona che si sarebbe occupata dell'imbasciata alla madre. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], contattava [OSCURATO:PERSONA] per avvertirlo che la situazione era divenuta insostenibile e che il boss non avrebbe accettato ulteriori rinvii; ancora, valutava con [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi di recarsi personalmente da [OSCURATO:PERSONA] per rintracciarlo e compiere un'azione violenta nei suoi confronti, e suggeriva che era necessario trovarlo, affinché ricevesse un segno tangibile, a dimostrazione della pericolosità della cosca che, con metodologia mafiosa, voleva porre rimedio al torto patito.

Sino al mese di settembre, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] al quale reiterava i consueti avvertimenti e suggeriva a [OSCURATO:PERSONA] di sollecitare nuovamente la madre di questi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non accettava la proposta, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] meritevole di un'azione personale in ragione del comportamento assunto sino a quel momento. [OSCURATO:PERSONA] istigava [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli se conoscesse qualche persona di fiducia nella città di [OSCURATO:PERSONA] - dove aveva domicilio [OSCURATO:PERSONA] - da poter contattare per avvicinarlo; in merito il boss ribadiva quanto già dichiarato in precedenti conversazioni captate, riferendo di avere in quella zona un amico originario di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia immobiliare.

In un secondo momento, [OSCURATO:PERSONA] assicurava [OSCURATO:PERSONA] di aver già avvisato [OSCURATO:PERSONA] che emissari di [OSCURATO:PERSONA] lo stavano cercando nei centri di Montecatini, Prato e Firenze, precisando di avergli perfino inviato la fotografia del citofono dello stabile in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di risiedere; affermava, inoltre, di averlo avvisato di prestare particolare attenzione nel frequentare le stazioni ferroviarie delle suddette località, in ragione della sua abitudine a spostarsi in treno, ben nota a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], palesando una incondizionata adesione alle metodologie di quest'ultimo e paventando la sua indifferenza verso possibili intercettazioni.

2. Il Tribunale riteneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, affermando, in primo luogo, che anche l'intermediario, nelle trattative per l'individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione allorché, come nel caso di specie, risulti accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nel periodo monitorato la veste di istigatore di [OSCURATO:PERSONA], suggerendogli a più riprese di intimidire [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, e fornendo informazioni utili a tale scopo.

A conferma di tali conclusioni veniva menzionata la telefonata a [OSCURATO:PERSONA], effettuata alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che attestava come [OSCURATO:PERSONA] stesse prendendo le parti di questi.

Inoltre, ad avviso del Tribunale, era pacifica la natura minacciosa e seria degli avvertimenti che [OSCURATO:PERSONA] aveva veicolato insistentemente nell'arco di oltre sei mesi a [OSCURATO:PERSONA], palesando anche gli intenti omicidiari di [OSCURATO:PERSONA].

Veniva altresì ritenuta assodata l'ingiustizia del profitto avuto di mira, attesa la non azionabilità giudiziale della pretesa in quanto non solo [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun titolo legale per pretendere il pagamento, trattandosi di soggetto formalmente estraneo alla [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto poiché era rimasta assertiva l'esistenza di quell'accennato preliminare che [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio aveva promesso di produrre, ma che non risultava allegato alla memoria difensiva.

In proposito, si osservava che anche a voler ritenere l'effettiva sottoscrizione di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e i legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], il suo inadempimento non era suscettibile di esecuzione in forma specifica tanto che stando alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2021 fino a quella data la pretesa non era stata mai azionata davanti all'autorità giudiziaria nonostante il decorso di oltre cinque anni.

Veniva altresì evidenziato che l'intimidazione aveva colpito la madre di [OSCURATO:PERSONA] totalmente estranea ai presunti accordi.

Sulla base di queste premesse veniva ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto nella forma tentata per non essere [OSCURATO:PERSONA] riuscito nell'intento per cause estranee alla sua volontà, specie per l'inerzia della vittima.

Pertanto, secondo il Tribunale, ai fini dell'integrazione del delitto contestato, non assumevano rilievo decisivo le argomentazioni difensive volte a richiamare la versione resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva praticamente ammesso di aver esternato le frasi intercettate a [OSCURATO:PERSONA], salvo ridimensionarne la portata minacciosa adducendo che quest'ultimo era comunque ancora vivo e in contatto con lui.

Né tanto meno l'esasperazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potevano ragionevolmente legittimare le modalità della condotta posta in essere.

Sotto tale profilo veniva rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] era apparso perfettamente coscio della natura illecita delle sue affermazioni confidando nondimeno a [OSCURATO:PERSONA] la sua indifferenza verso possibili attività di monitoraggio tecnico: non si trattava quindi come indicato in memoria di mere esortazioni, ma di vere e proprie minacce reiterate idonee per i loro contenuti a costringere la vittima ad assecondare le richieste.

Parimenti risultava dimostrato, secondo il Tribunale, il ricorso al metodo mafioso integrato dalle modalità della condotta che aveva visto l'individuazione dell'indirizzo del familiare e l'invito di appositi emissari ai familiari della vittima al fine di avvisarlo che [OSCURATO:PERSONA] non intendeva più attendere l'adempimento.

Si trattava, quindi, di una tipica estrinsecazione del metodo mafioso espressamente pianificata e perpetrata per intimorire [OSCURATO:PERSONA], peraltro, con spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], noto alla vittima per essere un mafioso.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale escludeva la nullità dell'ordinanza impugnata, avendo il G.I.P. correttamente ravvisato il pericolo di reiterazione del reato: le circostanze del fatto e le modalità della condotta denotavano una piena adesione a metodologie mafiose di cui [OSCURATO:PERSONA] si era fatto prettamente promotore, nonché la contiguità ad ambienti altamente criminogeni, come peraltro riferito anche da numerosi collaboratori di giustizia.

Conseguentemente, ad avviso del Tribunale, le sentenze di assoluzione prodotte dalla difesa non si prestavano a condurre a diverse conclusioni, dovendo valorizzarsi l'allarmante personalità di [OSCURATO:PERSONA], che non esitava a fomentare la reazione di [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per suo tornaconto personale nonché la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari sulla base dell'immutato contesto illecito di riferimento e della situazione di fatto in cui erano maturate le condotte di reato.

La misura degli arresti domiciliari veniva perciò ritenuta idonea a salvaguardare la ravvisata esigenza cautelare in quanto atta a sradicare l'indagato dal contesto delinquenziale in cui era risultato solito operare ed idonea a impedire ulteriori contatti con [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, viene denunciata la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 110, 56, 629 e 416 bis.1 cod. pen.

Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente valorizzato la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario nella trattativa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del giudizio sulla responsabilità del ricorrente in riferimento ai reati contestati.Ed invero, la difesa ribadisce quanto emergente dalle acquisizioni in atti e già segnalato nella memoria difensiva, riferendo che [OSCURATO:PERSONA] è un libero professionista che collaborava per conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ben prima della trattativa intercorsa per l'acquisto dell'Hotel dei Fiori, ed ha continuato a farlo dopo il fallimento di tale acquisto e fino alla data del suo arresto; il ricorrente aveva svolto tutti gli adempimenti tecnici a lui demandati e previsti nella lettera di intenti, compresa l'elaborazione del progetto, e non aveva intrapreso alcuna trattativa con [OSCURATO:PERSONA], che interveniva nell'interesse della figlia Avv. [OSCURATO:PERSONA] solo per lamentarsi dei differimenti interposti da [OSCURATO:PERSONA].

A parere della difesa, è quindi innegabile che esistessero i contestati accordi disattesi da [OSCURATO:PERSONA], ed è indubbio che [OSCURATO:PERSONA], esasperato per la situazione di difficoltà cui era stata esposta la figlia, si rivolgesse a [OSCURATO:PERSONA], conoscendo i rapporti di collaborazione di quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA]; in questa prospettiva, si comprenderebbe pertanto il timore del ricorrente di essere scambiato per corresponsabile nell'inadempimento.

Sulla base di queste premesse, i propositi di violente iniziative di rappresaglia non potrebbero giuridicamente essere considerati sussumibili nella fattispecie di tentata estorsione, mancando l'ingiusto profitto, ma al più potrebbero rientrare nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., che non consente l'applicazione di misure cautelari.

Si aggiunge che, d'altra parte, [OSCURATO:PERSONA], pur reiteratamente avvisato da [OSCURATO:PERSONA] dei propositi aggressivi di [OSCURATO:PERSONA], non aveva inteso sporgere alcuna querela contro lo stesso ed eventuali complici.

In un secondo motivo viene dedotta la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 358 e 326 cod. proc. pen.

La difesa segnala l'evidente carenza investigativa relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti intercorrenti con la MCH [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] risultanti dal testo delle ordinanze del G.I.P. e del Tribunale del Riesame.

Infatti, non era stato acquisito agli atti alcunché in merito alle modalità di contatto, ai soggetti interessati o coinvolti sotto il profilo collaborativo nell'acquisto dell'Hotel dei Fiori, alle ragioni dei continui differimenti di [OSCURATO:PERSONA], all'esatto ammontare concordato per il risarcimento dei danni patiti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il difensore, lo svolgimento di attività di indagine in ordine a tali profili fattuali avrebbe consentito di chiarire se era stato stipulato un preliminare d'acquisto o se vi era una semplice manifestazione di intenti e quali erano le pattuizioni intercorse tra le parti, anche al fine di valutare in quale fattispecie di reato far rientrare le minacce inerenti l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo si censurano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 292, comma 2 lett. c) e c bis), e 274 cod. proc. pen.

Quanto al ritenuto pericolo di reiterazione di reati della stessa indole da parte del ricorrente, la difesa chiarisce, in primo luogo, che le affermazioni dei collaboratori non hanno mai segnalato una specifica condotta di partecipazione ad alcun reato da parte di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrerebbero le intervenute sentenze di assoluzione di questi con la formula perché il fatto non sussiste.

In secondo luogo, si evidenzia che il ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha spiegato che le conoscenze e frequentazioni a lui addebitate erano riconducibili sempre a motivi di lavoro e mai ad attività e interessi associativi.

Si aggiunge, infine, che il provvedimento del Tribunale, così come quello del G.I.P., nulla ha riferito circa il tempo intercorso, oltre tre anni, dalla realizzazione dei fatti contestati, circostanza quest'ultima determinate dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a lavorare con [OSCURATO:PERSONA] sino al momento dell'arresto.

Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. In data 15 ottobre 2021, è stata depositata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono state ribadite le censure già svolte nel ricorso principale.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il motivo di ricorso inerente alla qualificazione giuridica dei fatti accertati è, ad un tempo, privo della necessaria specificità (reiterando doglianze già compiutamente disattese dal Tribunale, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute in proposito nel provvedimento impugnato) e manifestamente infondato.

La difesa non spiega in che termini l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di libero professionista che collaborava per conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ben prima della trattativa intercorsa per l'acquisto dell'Hotel dei Fiori, possa determinare l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen.

In materia di diagnosi differenziale tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio secondo cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore al mero fine di realizzare la di lui pretesa, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. un., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt.110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651).

Si tratta di soluzione che consegue all'importanza dell'elemento psicologico: è decisivo il fatto che il terzo eventualmente concorrente ad adiuvandum del preteso creditore abbia o meno perseguito (anche o esclusivamente) un interesse personale.

Così, si è ritenuto che, sebbene solo la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. preveda espressamente la "costrizione", la disomogeneità strutturale rispetto a quella di cui all'art. 393 c.p. vada ridimensionata: la costrizione cui mira l'estorsore dipende dalla finalità perseguita di ottenere una prestazione non dovuta, mentre la violenza o la minaccia poste in essere nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno come unico scopo l'ottenimento di una prestazione dovuta, in astratto giudizialmente esigibile.

Nello specifico, ricorre il delitto di estorsione quando l'agente esercita la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere: non essendo la pretesa tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, la condotta è in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale.

In diritto, va osservato che la soluzione alla quale è pervenuta l'ordinanza impugnata è rispettosa del consolidato e qui condiviso principio.

Del tutto illegittima, in quanto non azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria, è stato ritenuta la pretesa di adempimento della controprestazione: né [OSCURATO:PERSONA] né, tanto meno, [OSCURATO:PERSONA] avevano titolo per pretendere il versamento delle somme da parte di [OSCURATO:PERSONA], cosicché le minacce trasmesse a quest'ultimo nonché le intimidazioni rivolte nei confronti della di lui madre, totalmente estranea agli accordi, avevano come obiettivo l'esecuzione di un credito non azionabile.

Si aggiunga che la condotta accertata avrebbe in ogni caso integrato gli estremi del concorso in estorsione, poiché l'indagato si era attivato, proferendo le accertate minacce, non nell'esclusivo interesse del presunto creditore, bensì perseguendo anche un proprio ulteriore interesse (l'ottenimento della percentuale della sua intermediazione).Pertanto, il Tribunale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha ravvisato nella condotta dell'indagato un'azione contrastante con gli interessi della persona offesa e pienamente aderente al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che aveva esercitato la pretesa illecita.

Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA], nella veste di istigatore di [OSCURATO:PERSONA], aveva contribuito, con la sua opera di trasmissione di messaggi aventi una indiscutibile valenza intimidatoria, alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima, così conferendo un suo apporto causativo all'evento.

Da tale accertamento in fatto compiuto dal Tribunale consegue la correttezza della qualificazione giuridica attribuita alla condotta contestata.

1.2. Manifestamente infondata è la doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso.

Va rilevato che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa.

Il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018 Cc. (dep. 16/10/2018) Rv. 274031 - 01).

1.3. Il profilo, poi, della sussistenza delle esigenze cautelari è trattato dal Tribunale in termini scevri da insufficienza o di illogicità argomentativa.

Al riguardo, va evidenziato come, in tema di misure coercitive disposte per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., la distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non è di per sé rilevante ai fini dell'esclusione dell'esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., ma può essere considerata unitamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne l'incidenza sull'intensità del pericolo di recidiva del prevenuto, sempre che risulti l'irreversibile recisione dei legami di quest'ultimo con l'associazione criminosa di riferimento.

Inoltre, sempre sul tema, questa Corte ha precisato come l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/2/2016, Rv. 267785; conf.

Sez. 2, n. 9500 del 23/2/2016, n.m.).

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha dato conto non solo dell'obiettiva gravità della condotta criminosa contestata all'indagato, ma ha evidenziato come il ricorrente si muovesse in un contesto di contiguità ad ambienti altamente criminogeni, e fosse vicino a soggetti in grado di intimidire ed avanzare richieste illecite che garantissero anche un ritorno personale.

Risultano, pertanto, prese in esame tutte le prospettazioni difensive concernenti le esigenze cautelari in questa sede reiterate ed oggetto di ricorso, le quali sono confutate alla stregua di considerazioni che risultano puntuali e coerenti sul piano logico e corrette da un punto di vista giuridico.

Sicché le critiche mosse dal ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di evidente illogicità o carenza argomentativa, si risolvono nella prospettazione dell'esistenza di diverse chiavi di lettura, le quali però non si impongono rispetto a quella avversa con carattere di oggettività e univocità e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede, tanto più in quanto caratterizzata dai criteri valutativi più fluidi ed elastici propri della fase cautelare.

Queste considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità del ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale che applicava nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il delitto di tentata estorsione, aggravato dagli artt. 628, comma 3 nn. 3) e 3) quinquies, e 416 bis. 1 cod. pen., perché, in concorso con altri, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia di danni all'incolumità personale, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere 1.000.000 di euro per l'acquisto dell'Hotel dei Fiori, veicolando minacce anche alla madre ultrasettantenne di [OSCURATO:PERSONA]. Dal compendio intercettivo emergeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto da mediatore tra [OSCURATO:PERSONA] - intenzionato a vendere, ancorché privo di legittimazione, l'Hotel dei Fiori - e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto rilevare le quote della società proprietaria, la [OSCURATO:PERSONA], utilizzando fondi esteri fatti transitare su altra società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], accreditati successivamente a [OSCURATO:PERSONA] mediante il trasferimento delle quote della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era interessato alla buona conclusione dell'affare, avendo ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di progettista e direttore dei lavori del plesso alberghiero, qualora l'affare fosse giunto a conclusione. Nel corso dell'attività di indagine si appurava che, in precedenza, le parti avevano probabilmente sottoscritto una scrittura privata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mai trascritta e non acquisita agli atti, avente ad oggetto il successivo contratto di compravendita, in base al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato l'hotel e i terreni limitrofi al prezzo di oltre 5 milioni di euro, con immissione anticipata nel possesso dietro pagamento di un acconto, a titolo di caparra confirmatoria, in misura non inferiore ad un milione di euro; il termine per il rogito finale e l'integrale pagamento del corrispettivo veniva individuato nel 31.12.2017 e poi differito al 31.12.2018. In data 05.03.2018 [OSCURATO:PERSONA] effettuava un primo bonifico dell'importo di 10.000 euro in favore della società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e, a questo punto, i due soggetti si accordavano per rendere operativa la società in modo da giustificare la movimentazione di denaro: al fine di giustificare il predetto bonifico e i futuri conferimenti, programmavano l'emissione da parte della società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti delle società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] che, di volta in volta, avrebbero trasferito il denaro. Nel periodo successivo, a causa dei continui ritardi nel trasferimento del denaro, [OSCURATO:PERSONA] iniziava a coltivare propositi di morte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicché [OSCURATO:PERSONA] invitava quest'ultimo ad adottare le necessarie misure di tutela per la propria incolumità personale, in ragione dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla criminalità organizzata. Il prosieguo della vicenda acclara che in realtà [OSCURATO:PERSONA] non si limitava ad assecondare [OSCURATO:PERSONA], ma lo sollecitava a concretizzare gli atti di intimidazione. A tal proposito, forniva al capo cosca l'indirizzo di residenza di [OSCURATO:PERSONA], lo esortava ad intimidire la madre di questi e gli suggeriva di rintracciare un altro sodale, [OSCURATO:PERSONA], già utilizzato in passato per mandare un'innbasciata ai parenti di [OSCURATO:PERSONA]. Effettivamente, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] incontrava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali riferiva lo scopo di far spaventare [OSCURATO:PERSONA], non avendo alcuna intenzione di danneggiare la madre di questi e, conseguentemente, informava [OSCURATO:PERSONA] di aver individuato, grazie al contributo dei Gallo, la persona che si sarebbe occupata dell'imbasciata alla madre. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], contattava [OSCURATO:PERSONA] per avvertirlo che la situazione era divenuta insostenibile e che il boss non avrebbe accettato ulteriori rinvii; ancora, valutava con [OSCURATO:PERSONA] l'ipotesi di recarsi personalmente da [OSCURATO:PERSONA] per rintracciarlo e compiere un'azione violenta nei suoi confronti, e suggeriva che era necessario trovarlo, affinché ricevesse un segno tangibile, a dimostrazione della pericolosità della cosca che, con metodologia mafiosa, voleva porre rimedio al torto patito. Sino al mese di settembre, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] al quale reiterava i consueti avvertimenti e suggeriva a [OSCURATO:PERSONA] di sollecitare nuovamente la madre di questi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non accettava la proposta, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] meritevole di un'azione personale in ragione del comportamento assunto sino a quel momento. [OSCURATO:PERSONA] istigava [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli se conoscesse qualche persona di fiducia nella città di [OSCURATO:PERSONA] - dove aveva domicilio [OSCURATO:PERSONA] - da poter contattare per avvicinarlo; in merito il boss ribadiva quanto già dichiarato in precedenti conversazioni captate, riferendo di avere in quella zona un amico originario di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'agenzia immobiliare. In un secondo momento, [OSCURATO:PERSONA] assicurava [OSCURATO:PERSONA] di aver già avvisato [OSCURATO:PERSONA] che emissari di [OSCURATO:PERSONA] lo stavano cercando nei centri di Montecatini, Prato e Firenze, precisando di avergli perfino inviato la fotografia del citofono dello stabile in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di risiedere; affermava, inoltre, di averlo avvisato di prestare particolare attenzione nel frequentare le stazioni ferroviarie delle suddette località, in ragione della sua abitudine a spostarsi in treno, ben nota a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], palesando una incondizionata adesione alle metodologie di quest'ultimo e paventando la sua indifferenza verso possibili intercettazioni. 2. Il Tribunale riteneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, affermando, in primo luogo, che anche l'intermediario, nelle trattative per l'individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione allorché, come nel caso di specie, risulti accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nel periodo monitorato la veste di istigatore di [OSCURATO:PERSONA], suggerendogli a più riprese di intimidire [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, e fornendo informazioni utili a tale scopo. A conferma di tali conclusioni veniva menzionata la telefonata a [OSCURATO:PERSONA], effettuata alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che attestava come [OSCURATO:PERSONA] stesse prendendo le parti di questi. Inoltre, ad avviso del Tribunale, era pacifica la natura minacciosa e seria degli avvertimenti che [OSCURATO:PERSONA] aveva veicolato insistentemente nell'arco di oltre sei mesi a [OSCURATO:PERSONA], palesando anche gli intenti omicidiari di [OSCURATO:PERSONA]. Veniva altresì ritenuta assodata l'ingiustizia del profitto avuto di mira, attesa la non azionabilità giudiziale della pretesa in quanto non solo [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun titolo legale per pretendere il pagamento, trattandosi di soggetto formalmente estraneo alla [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto poiché era rimasta assertiva l'esistenza di quell'accennato preliminare che [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio aveva promesso di produrre, ma che non risultava allegato alla memoria difensiva. In proposito, si osservava che anche a voler ritenere l'effettiva sottoscrizione di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e i legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], il suo inadempimento non era suscettibile di esecuzione in forma specifica tanto che stando alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2021 fino a quella data la pretesa non era stata mai azionata davanti all'autorità giudiziaria nonostante il decorso di oltre cinque anni. Veniva altresì evidenziato che l'intimidazione aveva colpito la madre di [OSCURATO:PERSONA] totalmente estranea ai presunti accordi. Sulla base di queste premesse veniva ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto nella forma tentata per non essere [OSCURATO:PERSONA] riuscito nell'intento per cause estranee alla sua volontà, specie per l'inerzia della vittima. Pertanto, secondo il Tribunale, ai fini dell'integrazione del delitto contestato, non assumevano rilievo decisivo le argomentazioni difensive volte a richiamare la versione resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva praticamente ammesso di aver esternato le frasi intercettate a [OSCURATO:PERSONA], salvo ridimensionarne la portata minacciosa adducendo che quest'ultimo era comunque ancora vivo e in contatto con lui. Né tanto meno l'esasperazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potevano ragionevolmente legittimare le modalità della condotta posta in essere. Sotto tale profilo veniva rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] era apparso perfettamente coscio della natura illecita delle sue affermazioni confidando nondimeno a [OSCURATO:PERSONA] la sua indifferenza verso possibili attività di monitoraggio tecnico: non si trattava quindi come indicato in memoria di mere esortazioni, ma di vere e proprie minacce reiterate idonee per i loro contenuti a costringere la vittima ad assecondare le richieste. Parimenti risultava dimostrato, secondo il Tribunale, il ricorso al metodo mafioso integrato dalle modalità della condotta che aveva visto l'individuazione dell'indirizzo del familiare e l'invito di appositi emissari ai familiari della vittima al fine di avvisarlo che [OSCURATO:PERSONA] non intendeva più attendere l'adempimento. Si trattava, quindi, di una tipica estrinsecazione del metodo mafioso espressamente pianificata e perpetrata per intimorire [OSCURATO:PERSONA], peraltro, con spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], noto alla vittima per essere un mafioso. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale escludeva la nullità dell'ordinanza impugnata, avendo il G.I.P. correttamente ravvisato il pericolo di reiterazione del reato: le circostanze del fatto e le modalità della condotta denotavano una piena adesione a metodologie mafiose di cui [OSCURATO:PERSONA] si era fatto prettamente promotore, nonché la contiguità ad ambienti altamente criminogeni, come peraltro riferito anche da numerosi collaboratori di giustizia. Conseguentemente, ad avviso del Tribunale, le sentenze di assoluzione prodotte dalla difesa non si prestavano a condurre a diverse conclusioni, dovendo valorizzarsi l'allarmante personalità di [OSCURATO:PERSONA], che non esitava a fomentare la reazione di [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per suo tornaconto personale nonché la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari sulla base dell'immutato contesto illecito di riferimento e della situazione di fatto in cui erano maturate le condotte di reato. La misura degli arresti domiciliari veniva perciò ritenuta idonea a salvaguardare la ravvisata esigenza cautelare in quanto atta a sradicare l'indagato dal contesto delinquenziale in cui era risultato solito operare ed idonea a impedire ulteriori contatti con [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. Con il primo motivo, viene denunciata la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 110, 56, 629 e 416 bis.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente valorizzato la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario nella trattativa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del giudizio sulla responsabilità del ricorrente in riferimento ai reati contestati.Ed invero, la difesa ribadisce quanto emergente dalle acquisizioni in atti e già segnalato nella memoria difensiva, riferendo che [OSCURATO:PERSONA] è un libero professionista che collaborava per conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ben prima della trattativa intercorsa per l'acquisto dell'Hotel dei Fiori, ed ha continuato a farlo dopo il fallimento di tale acquisto e fino alla data del suo arresto; il ricorrente aveva svolto tutti gli adempimenti tecnici a lui demandati e previsti nella lettera di intenti, compresa l'elaborazione del progetto, e non aveva intrapreso alcuna trattativa con [OSCURATO:PERSONA], che interveniva nell'interesse della figlia Avv. [OSCURATO:PERSONA] solo per lamentarsi dei differimenti interposti da [OSCURATO:PERSONA]. A parere della difesa, è quindi innegabile che esistessero i contestati accordi disattesi da [OSCURATO:PERSONA], ed è indubbio che [OSCURATO:PERSONA], esasperato per la situazione di difficoltà cui era stata esposta la figlia, si rivolgesse a [OSCURATO:PERSONA], conoscendo i rapporti di collaborazione di quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA]; in questa prospettiva, si comprenderebbe pertanto il timore del ricorrente di essere scambiato per corresponsabile nell'inadempimento. Sulla base di queste premesse, i propositi di violente iniziative di rappresaglia non potrebbero giuridicamente essere considerati sussumibili nella fattispecie di tentata estorsione, mancando l'ingiusto profitto, ma al più potrebbero rientrare nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., che non consente l'applicazione di misure cautelari. Si aggiunge che, d'altra parte, [OSCURATO:PERSONA], pur reiteratamente avvisato da [OSCURATO:PERSONA] dei propositi aggressivi di [OSCURATO:PERSONA], non aveva inteso sporgere alcuna querela contro lo stesso ed eventuali complici. In un secondo motivo viene dedotta la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 358 e 326 cod. proc. pen. La difesa segnala l'evidente carenza investigativa relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti intercorrenti con la MCH [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] risultanti dal testo delle ordinanze del G.I.P. e del Tribunale del Riesame. Infatti, non era stato acquisito agli atti alcunché in merito alle modalità di contatto, ai soggetti interessati o coinvolti sotto il profilo collaborativo nell'acquisto dell'Hotel dei Fiori, alle ragioni dei continui differimenti di [OSCURATO:PERSONA], all'esatto ammontare concordato per il risarcimento dei danni patiti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il difensore, lo svolgimento di attività di indagine in ordine a tali profili fattuali avrebbe consentito di chiarire se era stato stipulato un preliminare d'acquisto o se vi era una semplice manifestazione di intenti e quali erano le pattuizioni intercorse tra le parti, anche al fine di valutare in quale fattispecie di reato far rientrare le minacce inerenti l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo si censurano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 292, comma 2 lett. c) e c bis), e 274 cod. proc. pen. Quanto al ritenuto pericolo di reiterazione di reati della stessa indole da parte del ricorrente, la difesa chiarisce, in primo luogo, che le affermazioni dei collaboratori non hanno mai segnalato una specifica condotta di partecipazione ad alcun reato da parte di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrerebbero le intervenute sentenze di assoluzione di questi con la formula perché il fatto non sussiste. In secondo luogo, si evidenzia che il ricorrente nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha spiegato che le conoscenze e frequentazioni a lui addebitate erano riconducibili sempre a motivi di lavoro e mai ad attività e interessi associativi. Si aggiunge, infine, che il provvedimento del Tribunale, così come quello del G.I.P., nulla ha riferito circa il tempo intercorso, oltre tre anni, dalla realizzazione dei fatti contestati, circostanza quest'ultima determinate dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a lavorare con [OSCURATO:PERSONA] sino al momento dell'arresto. Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. In data 15 ottobre 2021, è stata depositata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono state ribadite le censure già svolte nel ricorso principale. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il motivo di ricorso inerente alla qualificazione giuridica dei fatti accertati è, ad un tempo, privo della necessaria specificità (reiterando doglianze già compiutamente disattese dal Tribunale, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute in proposito nel provvedimento impugnato) e manifestamente infondato. La difesa non spiega in che termini l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di libero professionista che collaborava per conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ben prima della trattativa intercorsa per l'acquisto dell'Hotel dei Fiori, possa determinare l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen. In materia di diagnosi differenziale tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio secondo cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore al mero fine di realizzare la di lui pretesa, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. un., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt.110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). Si tratta di soluzione che consegue all'importanza dell'elemento psicologico: è decisivo il fatto che il terzo eventualmente concorrente ad adiuvandum del preteso creditore abbia o meno perseguito (anche o esclusivamente) un interesse personale. Così, si è ritenuto che, sebbene solo la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. preveda espressamente la "costrizione", la disomogeneità strutturale rispetto a quella di cui all'art. 393 c.p. vada ridimensionata: la costrizione cui mira l'estorsore dipende dalla finalità perseguita di ottenere una prestazione non dovuta, mentre la violenza o la minaccia poste in essere nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno come unico scopo l'ottenimento di una prestazione dovuta, in astratto giudizialmente esigibile. Nello specifico, ricorre il delitto di estorsione quando l'agente esercita la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere: non essendo la pretesa tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, la condotta è in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale. In diritto, va osservato che la soluzione alla quale è pervenuta l'ordinanza impugnata è rispettosa del consolidato e qui condiviso principio. Del tutto illegittima, in quanto non azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria, è stato ritenuta la pretesa di adempimento della controprestazione: né [OSCURATO:PERSONA] né, tanto meno, [OSCURATO:PERSONA] avevano titolo per pretendere il versamento delle somme da parte di [OSCURATO:PERSONA], cosicché le minacce trasmesse a quest'ultimo nonché le intimidazioni rivolte nei confronti della di lui madre, totalmente estranea agli accordi, avevano come obiettivo l'esecuzione di un credito non azionabile. Si aggiunga che la condotta accertata avrebbe in ogni caso integrato gli estremi del concorso in estorsione, poiché l'indagato si era attivato, proferendo le accertate minacce, non nell'esclusivo interesse del presunto creditore, bensì perseguendo anche un proprio ulteriore interesse (l'ottenimento della percentuale della sua intermediazione).Pertanto, il Tribunale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha ravvisato nella condotta dell'indagato un'azione contrastante con gli interessi della persona offesa e pienamente aderente al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che aveva esercitato la pretesa illecita. Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA], nella veste di istigatore di [OSCURATO:PERSONA], aveva contribuito, con la sua opera di trasmissione di messaggi aventi una indiscutibile valenza intimidatoria, alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima, così conferendo un suo apporto causativo all'evento. Da tale accertamento in fatto compiuto dal Tribunale consegue la correttezza della qualificazione giuridica attribuita alla condotta contestata. 1.2. Manifestamente infondata è la doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso. Va rilevato che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa. Il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018 Cc. (dep. 16/10/2018) Rv. 274031 - 01). 1.3. Il profilo, poi, della sussistenza delle esigenze cautelari è trattato dal Tribunale in termini scevri da insufficienza o di illogicità argomentativa. Al riguardo, va evidenziato come, in tema di misure coercitive disposte per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., la distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non è di per sé rilevante ai fini dell'esclusione dell'esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., ma può essere considerata unitamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne l'incidenza sull'intensità del pericolo di recidiva del prevenuto, sempre che risulti l'irreversibile recisione dei legami di quest'ultimo con l'associazione criminosa di riferimento. Inoltre, sempre sul tema, questa Corte ha precisato come l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/2/2016, Rv. 267785; conf. Sez. 2, n. 9500 del 23/2/2016, n.m.). Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha dato conto non solo dell'obiettiva gravità della condotta criminosa contestata all'indagato, ma ha evidenziato come il ricorrente si muovesse in un contesto di contiguità ad ambienti altamente criminogeni, e fosse vicino a soggetti in grado di intimidire ed avanzare richieste illecite che garantissero anche un ritorno personale. Risultano, pertanto, prese in esame tutte le prospettazioni difensive concernenti le esigenze cautelari in questa sede reiterate ed oggetto di ricorso, le quali sono confutate alla stregua di considerazioni che risultano puntuali e coerenti sul piano logico e corrette da un punto di vista giuridico. Sicché le critiche mosse dal ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di evidente illogicità o carenza argomentativa, si risolvono nella prospettazione dell'esistenza di diverse chiavi di lettura, le quali però non si impongono rispetto a quella avversa con carattere di oggettività e univocità e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede, tanto più in quanto caratterizzata dai criteri valutativi più fluidi ed elastici propri della fase cautelare. Queste considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 04042/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris