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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46843/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per i delitti concernenti attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dai quali è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Deduce che il Tribunale abbia erroneamente denegato la riparazione basandosi su elementi di fatto ricostruiti diversamente rispetto al giudizio di merito, omettendo di valorizzare l'inattendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni dalle quali era partita la chiamata in correità dello Scarponi, ma non riscontrate da ulteriori elementi di conferma, come tali escluse dall'accertamento di merito.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato.

E' infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.

Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201.

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801).

3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione.

La Corte territoriale, valutando autonomamente le risultanze processuali, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del ricorrente, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito in maniera gravemente colposa e decisiva all'emissione della misura cautelare.

Sono stati, in particolare, valorizzati elementi di fatto ritenuti sussistenti anche dalla sentenza assolutoria, quali la creazione della società per fini ed attività indeterminate, nonostante la stessa società fosse inattiva; le relazioni e i contatti dei quali lo Scarponi è stato protagonista in situazioni altamente evocative dell'utilizzo della società, di cui era amministratore, per fini illeciti, come i numerosi incontri con gli intermediari bengalesi e la costituzione di una nuova società, con soggetti del tutto estranei alla società originaria, in cui avrebbero dovuto lavorare tre dipendenti per svolgere lavori indeterminati.

Si tratta di considerazione logiche, plausibili e corrette in diritto, del tutto rispettose dell'oggetto della delibazione richiesta al giudice della riparazione, secondo i principi dianzi richiamati, non trattandosi nella specie di valutare la sussistenza di fatti-reato, bensì di verificare la configurabilità di un comportamento gravemente colposo dell'interessato e sinergico rispetto alla misura restrittiva dallo stesso subita.

4. A fronte di tali corrette e persuasive argomentazioni, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente il provvedimento impugnato, non confrontandosi con le motivazioni specificamente formulate dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta sussistenza di una condotta ostativa, ma limitandosi ad affermare apoditticamente che lo Scarponi non aveva alcuna frequentazione ambigua con il [OSCURATO:PERSONA] e che le operazioni societarie poste in essere non avevano alcun collegamento con i reati contestati.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per i delitti concernenti attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dai quali è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale abbia erroneamente denegato la riparazione basandosi su elementi di fatto ricostruiti diversamente rispetto al giudizio di merito, omettendo di valorizzare l'inattendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni dalle quali era partita la chiamata in correità dello Scarponi, ma non riscontrate da ulteriori elementi di conferma, come tali escluse dall'accertamento di merito. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. E' infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente le risultanze processuali, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del ricorrente, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito in maniera gravemente colposa e decisiva all'emissione della misura cautelare. Sono stati, in particolare, valorizzati elementi di fatto ritenuti sussistenti anche dalla sentenza assolutoria, quali la creazione della società per fini ed attività indeterminate, nonostante la stessa società fosse inattiva; le relazioni e i contatti dei quali lo Scarponi è stato protagonista in situazioni altamente evocative dell'utilizzo della società, di cui era amministratore, per fini illeciti, come i numerosi incontri con gli intermediari bengalesi e la costituzione di una nuova società, con soggetti del tutto estranei alla società originaria, in cui avrebbero dovuto lavorare tre dipendenti per svolgere lavori indeterminati. Si tratta di considerazione logiche, plausibili e corrette in diritto, del tutto rispettose dell'oggetto della delibazione richiesta al giudice della riparazione, secondo i principi dianzi richiamati, non trattandosi nella specie di valutare la sussistenza di fatti-reato, bensì di verificare la configurabilità di un comportamento gravemente colposo dell'interessato e sinergico rispetto alla misura restrittiva dallo stesso subita. 4. A fronte di tali corrette e persuasive argomentazioni, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente il provvedimento impugnato, non confrontandosi con le motivazioni specificamente formulate dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta sussistenza di una condotta ostativa, ma limitandosi ad affermare apoditticamente che lo Scarponi non aveva alcuna frequentazione ambigua con il [OSCURATO:PERSONA] e che le operazioni societarie poste in essere non avevano alcun collegamento con i reati contestati. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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