CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, per vizio di motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità perché interamente versato in fatto. Il ricorrente, anziché denunciare specifiche criticità del percorso motivazionale incentrato sull'argomento, plausibile e comunque non manifestamente illogico, che l'imputato non abbia osservato per un lungo periodo l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale tanto da non essere controllato e nuovamente espulso, oppone, in chiave meramente confutativa ed in assenza di riscontri concreti, la ricostruzione, alternativa, che lo stesso si sia allontanato dall'Italia per poi ritornarvi. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 202