CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27722/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo in data 29/10/2024 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 7 comma 1 e 2 d.l. 4/2019 e 640 bis cod. pen. per aver omesso di comunicare all'INPS nell'istanza presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nell'ambito del rapporto derivato dall'accoglimento dell'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere così ricavando un ingiusto profitto, • e, unificati i reati, riconosciute le attenuanti generiche, lo aveva condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ordinando la confisca "di un importo monetario di C 23.672,50.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia il deficit di motivazione in tutte le sue declinazioni. Viene, quindi, richiamata una sentenza del GIP del Tribunale di Lodi, che addossa al beneficiario del reddito di cittadinanza l'obbligo di comunicare la sottoposizione a misura cautelare di un familiare di cui l'amministrazione aveva tenuto conto nell'attribuire e commisurare il beneficio, per poi dedurre che "il figlio di [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a misura cautelare in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di percezione del reddito di cittadinanza", essendo stata la domanda presentata il 30/3/2019 e [OSCURATO:PERSONA] sottoposto a misura cautelare il 25/5/2020. Con il secondo di denuncia la violazione dell'art. 640 bis cod. pen. deducendosi che non era rimasta provata l'integrazione della fattispecie incriminatrice e che comunque, la condotta doveva essere sussunta nella previsione dell'art. 316 ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto scollegato con la motivazione che sorregge il verdetto di condanna. L'imputazione è incentrata sull'omessa comunicazione all'INPS dello stato di custodia cautelare in carcere cui [OSCURATO:PERSONA] venne sottoposto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del proc. pen. 144455/18. E' vero che le sentenze di merito fanno anche riferimento allo stato di sottoposizione del figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], alla misura degli arresti domiciliari in epoca precedente all'inoltro della domanda per ottenere l'ammissione al beneficio, ma tale circostanza è estranea all'imputazione. E', quindi, inammissibile il primo motivo d'impugnazione, risultando il medesimo incentrato sul fatto che l'applicazione della custodia in carcere era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] dopo la prima delle domande presentate dal padre per percepire il predetto beneficio. 2. Generico risulta il secondo motivo d'impugnazione che si esaurisce nel richiamare la disciplina generale in tema di truffa ai danni dello Stato senza però spiegare perché i principi enunciati siano applicabili alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA], così sottraendosi al confronto con l'articolata motivazione sviluppata dalla Corte territoriale per giustificate la condanna in ordine al predetto delitto. Tardiva, in quanto non risulta proposta in sede di gravame, risulta, poi, la doglianza relativa alla qualificazione della condotta ritenuta, tant'è che sentenza impugnata non se ne fa alcuna menzione ed il ricorrente non ne contesta il punto. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." ( Sez. 4,. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.186 del 2000, si stima equo determinare, considerati i profili di inammissibilità ravvisati, in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell